CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 16357/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25510/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Controricorrente – Avverso la sentenza d el la Suprema Corte di Cassazione n. 13661/2024 depositata il 16/05/2024. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del12 giugno 202 5 . REVOCAZIONE Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 1° /10/ 2012 [OSCURATO:PERSONA] ha domandato al Tribunale di Bari di condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consegnarle un assegno di euro 10.000 e al risarcimento del danno, assumendo, da un lato, di avere venduto alla Gaida, con atto di compravendita ai rogiti d el la notai a Lanzillotta del 21/01/2011, un immobile posto in Torre a Mari (Bari) , con incarico conferito dalle parti alla notai a, a margine del rogito , di trattenere in deposito fiduciario un assegno di euro 10 .000 e di consegnarlo alla venditrice al momento della regolarizzazione catastale del “ torrino ” soprastante l’appartamento oggetto della vendita; dall’altro, che pur avendo adempiuto all’obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito , l’assegno non le era stato consegnato. Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei confronti della notaia e della compratrice, a causa dell’assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico solare soprastante il “torrino” di cui alla scrittura privata a lateredel rogito del 21/01/2011. La Corte d’appellodi Bari, con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelliproposti dall’attrice; 2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024” , come erroneamente indicato in ricorso ) , in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha cassato con rinvio la sentenza impugnata; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 13661/2024 del 16/05/2024, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. In prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi degli artt. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c., che la sentenza di cui è chiesta la revoca , per un a mera svista, avrebbe affermato un fatto che, in realtà, è incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, ossia che la compravendita del 21/01/2011 includesse il lastrico solare soprastante il “torrino”, il che , ad avviso della ricorrente, avrebbe indotto la Corte a supporre erroneamente che (v. pag. 5 della sentenza) “la proprietà del bene compravenduto era già stata trasferita dai paciscenti e che, quindi, nessuna incertezza residuava, sul punto, tra i medesimi”, inducendola a giudicare non coerente con il criterio letterale, quale canone primario d’interpretazione del contratti, il testo della scrittura a latere prescelta dalla Corte di Bari, nel senso che essa sottintendesse anche “la risoluzione delle supposte problematiche residue circa la proprietà del torrino e del soprastante lastrico”. La ricorrente rimarca che, al contrario, il lastrico solare non era stato oggetto della compravendita, tant’è vero che né eramenzionato nel rogito né era rappresentato nell’allegata planimetria , e conclude che la S.C. avrebbe deciso diversamente la causa se avesse esattamente individuato l’oggetto della compravendita; 2. il secondo motivo denuncia l’errore di fatto della sentenza revocanda, sempre a causa dell’erronea interpretazione degli atti, sia nella parte in cui esclude che i contraenti avessero pattuito, nel rogito, la riduzione del prezzo di vendita da euro 300.000 a euro 290.000, sia lì dove afferma che sol tanto nella scrittura privata a latere del rogito era stato previsto un assegno di euro 10.000 , da lasciare in deposito fiduciario alla notai a rogante , e da consegnar e alla venditrice o da restituire all’acquirente al verificarsi o meno della “sistemazione catastale”, per trarne la conclusione, altrettanto fallace, circa la non corretta interpretazione del contratto di compravendita da parte del giudice d’appello; 3. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; i vizi lamentati non sono configurabili come errore di fatto revocatorio secondo la costante accezione de lla giurisprudenza di legittimità. L’errore di fatto riparabile, ai sensi dell ’ art. 395 n. 4 c.p.c. , attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile. Pertanto, non può ritenersi errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazione di un contratto, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto e conseguentemente in una erronea qualificazione giuridica del medesimo, risolvendosi tale giudizio in un vizio del procedimento esegetico che non dà luogo a denuncia per revocazione (Cass. nn. 8241/1990, 2514/2011). Recentemente, le Sezioni Unite della Corte (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 - 01) hanno enunciato il principio che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, le censure si appuntano contro l’esegesi del rogito e della scrittura privata a latere datati 21/01/2011 operata dalla S.C. sia in relazione all’individuazione dei beni oggetto di trasferimento (e alla questione se la vendita includesse o meno il lastrico solare), sia in relazione al corrispettivo pattuito (euro 300.000 o euro 290.000) e all’incidenza che, rispetto al suo ammontare, avrebbe avuto la regolarizzazione dell’intestazione catastale, alla quale si era obbligata la venditrice, e per la quale le parti avevano consegnato alla notaia rogante, in deposito fiduciario,un assegno di euro 10.000 . In sostanza, non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un’attività valutativa che, se fosse davvero carente , integrerebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto deducibile come viziorevocatorio (Cass. n. 25200 /2023 ) . 4. il ricorso, pertanto, è inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, sono a carico dellaricorrente; 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.500 ,00, oltre al le spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, antistatario, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 2.500 ,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Cos