CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] coltimo 1. Con l'ordinanza in epigrafe,{1.9 Corte—di appello di Reggio aWnDria, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse: - 1) in data 15.1.1999, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesse fino al 25 novembre 1992; - 2) in data 12.10.2012, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per violazioni dell'art. 416-bis e 629 cod. pen., con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, commesse in epoca prossima al 14 giugno 2007; - 3) in data 23.6.2015, dalla Corte di appello di Catanzaro per violazioni degli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. nonché per violazioni della normativa in materia di armi, con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 2. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] denunciando un unico motivo per vizio motivazionale articolato in più censure. L'ordinanza impugnata avrebbe valorizzato, ritenendoli decisivi per escludere l'unitarietà del disegno criminoso, la distanza cronologica tra i reati e l'eterogeneità delle norme incriminatrici. Avrebbe, invece, dovuto porre maggiore attenzione ad altri e ben più preganti elementi fattuali accertati dalle sentenze poste in esecuzione. In particolare, la continuità fra l'entità plurisoggettiva, rispondente al nucleo familiare del Caia, dedita al narcotraffico, accertata con la sentenza sub 1), e la consorteria mafiosa oggetto della sentenza sub 2) ed il periodo di carcerazione patito dal Caia tra i fatti accertati dalla due sentenze. Avrebbe dovuto, inoltre, valorizzare le dichiarazioni rese nel procedimento definito dalla sentenza sub 2) dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva collocato l'adesione del Caia all'associazione mafiosa in epoca assai risalente, quindi prossima a quella in cui era operativo il sodalizio accertato dalla sentenza sub 1). Con riferimento ai reati accertati dalla sentenza sub 3), avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali è stato escluso il pur evidente unitario aspetto volitivo che li legava ai reati commessi in precedenza. Tutti i reati, infatti, sono stati consumati al fine di rafforzare l'associazione di tipo mafioso di cui il Caia faceva parte con un ruolo verticistico e ciò a prescindere dalla sua condizione di latitante e dal contesto territoriale in cui erano stati commessi. 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile proponendo censure o non consentite, perché sollecitano apprezzamenti in fatto riservati al giudice del merito ed estranei al giudizio di legittimità o;comunque, manifestate infondate. 2. L'ordinanza ha, sul piano fattuale, ritenuto accertato la distanza corologica tra i reati, la loro disomogeneità e l'assenza di collanti, ed ha, sul piano giuridico, considerato tali elementi decisivi per escludere l'unitarietà del medesimo disegno criminoso. Sostiene il ricorrente che tale ricostruzione sia fondata sul travisamento delle evidenze probatorie e che il giudice dell'esecuzione non abbia correttamente applicato i principi in materia di continuazione. Il dedotto travisamento, tuttavia, si sostanzia nella rilettura del materiale probatorio posto a fondamento delle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella dell'ordinanza impugnata, peraltro assai più plausibile perché strettamente ancorata alle date di consumazione dei reati indicate nei capi di imputazione. 3. Quanto alla rilevanza decisiva attribuita all'assai rilevante distanza temporale tra i reati, va ribadito che il "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso non può identificarsi con la 'generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, occorrendo invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati. Tuttavia i singoli fatti possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico specifico fine, parimenti prefissato. Non è dunque rilevante il temo trascorso tra la cessazione dell'attiva delittuosa posta in essere in epoca più risalente e l'inizio di quella successiva ma se all'epoca in cui è maturata la determinazione criminosa l'agente avesse previsto e programmato, sia pure a grandi linee, l'intera attività delittuosa. Correttamente pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso la continuità fra le deliberazioni relative ai reati oggetto della richiesta di unificazione, rilevando che la cesura temporale, di almeno sei anni, tra le prime condotte (commesse nell'anno 1995) e l'adesione all'associazione mafiosa (avvenuta nel 2007), unita all'eterogeneità dei reati, può essere sintomatica, a prescindere dal legame familiare coi correi, soltanto di una nuova e diversa spinta criminale. Ancora più netta è la diversità di ideazione rispetto ai reati di cui alla sentenza sub 3) posto che, pur commessi per agevolare l'associazione mafiosa, denominata [OSCURATO:PERSONA], di cui alla sentenza sub 2), non erano certamente programmabili, neanche a gradi linee al momento dell'adesione del Caia al sodalizio, perché commessi in stretta correlazione con la sua sopravvenuta condizione di latitanza in un territorio diverso da quello controllato dal clan. 4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021.