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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29757/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -0•1A2 .

VEVA

1. Ganna brayazy_a_eij impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 343, cod. pen., deducendo la violazione degli artt. 168-bis, cod. pen., e 464-bis, cod. proc. pen., per essere stata respinta la sua istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

2. Il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo, il quale contesta esclusivamente il ritenuto carattere ostativo del mancato risarcimento del danno, ma nulla osserva sigli altri elementi sui quali la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell'istanza difensiva (assenza di un programma di trattamento e di ogni allegazione ad esso prodromica, prognosi negativa sull'astensione dell'imputata da ulteriori condotte delittuose).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sant. n. 186/2000).

4. Non va accolta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, non avendo la sua difesa esplicato un'attività effettivamente a contrastare le avverse pretese a tutela dei propri interessi civili, tale non potendo intendersi una memoria depositata nell'ambito di una procedura fondata sulla già rilevata inammissibilità del ricorso dell'imputato (v., tra altre, Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -0•1A2 . VEVA 1. Ganna brayazy_a_eij impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 343, cod. pen., deducendo la violazione degli artt. 168-bis, cod. pen., e 464-bis, cod. proc. pen., per essere stata respinta la sua istanza di sospensione del processo con messa alla prova. 2. Il ricorso è inammissibile, per genericità del motivo, il quale contesta esclusivamente il ritenuto carattere ostativo del mancato risarcimento del danno, ma nulla osserva sigli altri elementi sui quali la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell'istanza difensiva (assenza di un programma di trattamento e di ogni allegazione ad esso prodromica, prognosi negativa sull'astensione dell'imputata da ulteriori condotte delittuose). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sant. n. 186/2000). 4. Non va accolta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, non avendo la sua difesa esplicato un'attività effettivamente a contrastare le avverse pretese a tutela dei propri interessi civili, tale non potendo intendersi una memoria depositata nell'ambito di una procedura fondata sulla già rilevata inammissibilità del ricorso dell'imputato (v., tra altre, Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giug
Sentenza Cassazione n. 29757/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris