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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07282/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., a seguito della rinuncia ai motivi inerenti al merito, eccetto quelli relativi alla quantificazione della pena e delle circostanze attenuanti generiche.

Con il secondo, lamenta che le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima estensione.

In ordine alla prime doglianza, si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Nel caso in disamina il ricorrente ha rinunciato ai motivi inerenti il merito (eccetto quelli inerenti all'entità della pena) quale quello relativo all'ipotesi della live entità, che implica una valutazione complessiva degli elementi e della fattispecie concreta e una riqualificazione giuridica del fatto.

Quanto alla seconda doglianza, si precisa che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, all'esito di una complessiva rivalutazione della vicenda, fatto riferimento al comportamento negativo del reo, che successivamente alla commissione del reato, ha fruito di una misura non detentiva e ne ha violato le prescrizioni, ritenendo di applicare una diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contenuta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., a seguito della rinuncia ai motivi inerenti al merito, eccetto quelli relativi alla quantificazione della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo, lamenta che le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima estensione. In ordine alla prime doglianza, si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Nel caso in disamina il ricorrente ha rinunciato ai motivi inerenti il merito (eccetto quelli inerenti all'entità della pena) quale quello relativo all'ipotesi della live entità, che implica una valutazione complessiva degli elementi e della fattispecie concreta e una riqualificazione giuridica del fatto. Quanto alla seconda doglianza, si precisa che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, all'esito di una complessiva rivalutazione della vicenda, fatto riferimento al comportamento negativo del reo, che successivamente alla commissione del reato, ha fruito di una misura non detentiva e ne ha violato le prescrizioni, ritenendo di applicare una diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contenuta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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