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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28720/2022

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22 :( 20 ORDINANZA sul ricorso 19398-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.I. 01469080517), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Arezzo, via XXV Aprile n. 20, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 212/2017, pubblicata in data 31 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] deduceva di avere commissionato alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. la ristrutturazione di un immobile nel 1999; che nel 2006 aveva riscontrato delle infiltrazioni nel tetto e aveva contestato alla [OSCURATO:SOCIETA] la problematica, rilevando che la società che aveva eseguito i lavori era stata cancellata, che i soci della Nac nel frattempo costituita si erano proposti di eseguire le opere necessarie per eliminare i vizi; che nel 2010 le problematiche relative alle infiltrazioni si erano nuovamente manifestate e che aveva instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo. [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva quindi di accertare la condotta negligente e in mala fede di Nac e di condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di amministratori e soci illimitatamente responsabili della Nac, intanto cancellata, all'integrale risarcimento del danno.

Si e costituivano i convenuti, evidenziando che, avendo rapporti personali con il legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], erano intervenuti a titolo di cortesia nel 2006 per effettuare un modestissimo intervento; chiedevano comunque di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], anche egli socio della cancellata Nac.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 17 marzo 2015, accertava che i lavori del 1999 erano stati male eseguiti e che sussisteva riconoscimento del vizio, operato con i lavori del 2006; accertava quindi che i soci di Nac, compreso [OSCURATO:PERSONA], dovevano rispondere dell'obbligazione assunta e condannava i medesimi in solido fra loro a pagare alla attrice euro 33.730.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 31 gennaio 2017, n. 112, ha accolto l'impugnazione: ha anzitutto ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. non sia una nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ma una nuova società costituita nel 2003 e che il fatto che alcuni soci siano gli stessi della società [OSCURATO:SOCIETA] che nel 1999 aveva eseguito l'intervento di ristrutturazione non integra una ipotesi di continuità giuridica fra i due soggetti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; l'intervento eseguito nel 2006 da [OSCURATO:SOCIETA]. fu un intervento minimale, definito "leggero" dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, intervento che non può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. ed essendo quindi configurabile unicamente la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., garanzia che sarebbe non dovuta - in quanto i fenomeni di umidità ricomparsi nell'anno 2010 non sono riconducibili al modesto intervento eseguito da Nac nel 2006, ma alla tecnologia "esecutiva originale" - e per la quale sarebbe in ogni caso decorso il termine di prescrizione.

3. Contro la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti.

Con atto del 26 aprile 2022 è stata depositata comparsa di costituzione del nuovo difensore della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è basato su due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 1667, 1669 c.c.": la Corte d'appello sbaglia laddove sostiene che gli eventuali vizi riconducibili all'intervento della prima società non possono essere imputati alla società Nac e neppure ai suoi soci illimitatamente responsabili; la controversia vede infatti coinvolte due società in nome collettivo e per questa tipologia di società l'art. 2291 c.c. statuisce che tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente; da ciò deriva che relativamente ai vizi manifestatisi nel 2006 i soci della [OSCURATO:SOCIETA], anche se la società [OSCURATO:SOCIETA] era cessata già nel 2003, rimanevano comunque obbligati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente ha introdotto il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci della società Nac cancellata.

Ne consegue che, trattandosi di due distinte società, rispetto a ciascuna delle quali i soci rispondono illimitatamente e solidalmente, i soci della Nac citati e il terzo intervenuto, sempre in qualità di socio della Nac, non possono rispondere dell'intervento di ristrutturazione posto in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nel 1999.

Quanto all'intervento da loro effettuato nel 129£9, la Corte d'appello ha accertato, sulla base della consulenza tecnica svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si trattava di un intervento minimale, che non era stato la causa dei problemi manifestatisi nel 2010 e rispetto al quale era comunque decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. 2) Il secondo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio": la Corte d'appello non ha esaminato e valutato quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, laddove ha chiarito che già nel 2006 si sarebbe potuta sottolineare la provvisorietà della soluzione e rilevare la necessità di opere che affrontassero radicalmente il problema.

Il motivo non può essere accolto.

Come riconosce la stessa ricorrente, si tratta di un semplice chiarimento del consulente che, nel passo trascritto, sottolinea come la necessità di interventi radicali potesse già essere evidente nel 2006, profilo del tutto distinto rispetto alla tipologia dell'intervento in concreto effettuato nel 2006, intervento che, come si è visto sopra, è stato accertato avesse portata minimale.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 :( 20 ORDINANZA sul ricorso 19398-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.I. 01469080517), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Arezzo, via XXV Aprile n. 20, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 212/2017, pubblicata in data 31 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] chiamava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] deduceva di avere commissionato alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. la ristrutturazione di un immobile nel 1999; che nel 2006 aveva riscontrato delle infiltrazioni nel tetto e aveva contestato alla [OSCURATO:SOCIETA] la problematica, rilevando che la società che aveva eseguito i lavori era stata cancellata, che i soci della Nac nel frattempo costituita si erano proposti di eseguire le opere necessarie per eliminare i vizi; che nel 2010 le problematiche relative alle infiltrazioni si erano nuovamente manifestate e che aveva instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo. [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva quindi di accertare la condotta negligente e in mala fede di Nac e di condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di amministratori e soci illimitatamente responsabili della Nac, intanto cancellata, all'integrale risarcimento del danno. Si e costituivano i convenuti, evidenziando che, avendo rapporti personali con il legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], erano intervenuti a titolo di cortesia nel 2006 per effettuare un modestissimo intervento; chiedevano comunque di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], anche egli socio della cancellata Nac. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 17 marzo 2015, accertava che i lavori del 1999 erano stati male eseguiti e che sussisteva riconoscimento del vizio, operato con i lavori del 2006; accertava quindi che i soci di Nac, compreso [OSCURATO:PERSONA], dovevano rispondere dell'obbligazione assunta e condannava i medesimi in solido fra loro a pagare alla attrice euro 33.730. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 31 gennaio 2017, n. 112, ha accolto l'impugnazione: ha anzitutto ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. non sia una nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ma una nuova società costituita nel 2003 e che il fatto che alcuni soci siano gli stessi della società [OSCURATO:SOCIETA] che nel 1999 aveva eseguito l'intervento di ristrutturazione non integra una ipotesi di continuità giuridica fra i due soggetti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; l'intervento eseguito nel 2006 da [OSCURATO:SOCIETA]. fu un intervento minimale, definito "leggero" dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, intervento che non può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. ed essendo quindi configurabile unicamente la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., garanzia che sarebbe non dovuta - in quanto i fenomeni di umidità ricomparsi nell'anno 2010 non sono riconducibili al modesto intervento eseguito da Nac nel 2006, ma alla tecnologia "esecutiva originale" - e per la quale sarebbe in ogni caso decorso il termine di prescrizione. 3. Contro la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti. Con atto del 26 aprile 2022 è stata depositata comparsa di costituzione del nuovo difensore della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 1667, 1669 c.c.": la Corte d'appello sbaglia laddove sostiene che gli eventuali vizi riconducibili all'intervento della prima società non possono essere imputati alla società Nac e neppure ai suoi soci illimitatamente responsabili; la controversia vede infatti coinvolte due società in nome collettivo e per questa tipologia di società l'art. 2291 c.c. statuisce che tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente; da ciò deriva che relativamente ai vizi manifestatisi nel 2006 i soci della [OSCURATO:SOCIETA], anche se la società [OSCURATO:SOCIETA] era cessata già nel 2003, rimanevano comunque obbligati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente ha introdotto il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci della società Nac cancellata. Ne consegue che, trattandosi di due distinte società, rispetto a ciascuna delle quali i soci rispondono illimitatamente e solidalmente, i soci della Nac citati e il terzo intervenuto, sempre in qualità di socio della Nac, non possono rispondere dell'intervento di ristrutturazione posto in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nel 1999. Quanto all'intervento da loro effettuato nel 129£9, la Corte d'appello ha accertato, sulla base della consulenza tecnica svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si trattava di un intervento minimale, che non era stato la causa dei problemi manifestatisi nel 2010 e rispetto al quale era comunque decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. 2) Il secondo motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio": la Corte d'appello non ha esaminato e valutato quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, laddove ha chiarito che già nel 2006 si sarebbe potuta sottolineare la provvisorietà della soluzione e rilevare la necessità di opere che affrontassero radicalmente il problema. Il motivo non può essere accolto. Come riconosce la stessa ricorrente, si tratta di un semplice chiarimento del consulente che, nel passo trascritto, sottolinea come la necessità di interventi radicali potesse già essere evidente nel 2006, profilo del tutto distinto rispetto alla tipologia dell'intervento in concreto effettuato nel 2006, intervento che, come si è visto sopra, è stato accertato avesse portata minimale. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co
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