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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16922/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la ricorrenza di violazione dilegge e vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla affermazione di responsabilitànon è consentito in quanto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazionedella Corte di appello ed è caratterizzato dalla proposizione di una lettura alternativa delmerito ritenuta più convincente non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di una argomentata considerazione degli elementi di prova in assenza di aporieo violazione di legge (pag. 3 e seg. quanto alla dinamica dei atti, presentazione delledenunce e luogo di rinvenimento di beni);che sono del tutto generici e reiterativi il secondo e terzo motivo di ricorso quanto alladosimetria della pena e trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello specificamenteevidenziato, con motivazione congrua ed in assenza di manifesta illogicità, i motivi perescludere l’applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen., per giungere quindi allaconferma del trattamento sanzionatorio (pag. 4 dove è stata valorizzata la natura dei beni ela presenza di un precedente per furto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la ricorrenza di violazione dilegge e vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla affermazione di responsabilitànon è consentito in quanto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazionedella Corte di appello ed è caratterizzato dalla proposizione di una lettura alternativa delmerito ritenuta più convincente non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) a fronte di una argomentata considerazione degli elementi di prova in assenza di aporieo violazione di legge (pag. 3 e seg. quanto alla dinamica dei atti, presentazione delledenunce e luogo di rinvenimento di beni);che sono del tutto generici e reiterativi il secondo e terzo motivo di ricorso quanto alladosimetria della pena e trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello specificamenteevidenziato, con motivazione congrua ed in assenza di manifesta illogicità, i motivi perescludere l’applicazione del quarto comma dell’art. 648 cod. pen., per giungere quindi allaconferma del trattamento sanzionatorio (pag. 4 dove è stata valorizzata la natura dei beni ela presenza di un precedente per furto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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