CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dagli avvocatiALESSANDRO LIMATOLA, [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –274 nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2050 S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimate -avverso la sentenza n. 4619/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/12/2022 R.G.N. 122/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8768/2023Numero di raccolta generale 8819/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], riteneva sussistente un unico centro diimputazione di interesse tra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così ritenendoli tutti co-datori di lavoronel periodo settembre 2010 – novembre 2015, e per il resto harespinto le pretese retributive e di superiore inquadramentoavanzate dal lavoratore.2. La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimentodell’appello del lavoratore e in parziale riforma della sentenzaimpugnata, che nel resto confermava, condannava [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di €28.164,60, oltre accessori di legge, per TFR, compenso perlavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso.3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso percassazione il solo [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con due motivi;resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria; al termine della camera di consiglio, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la difesa ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101,102 c.p.c. e dell’art. 2462 c.c., formulando eccezione di carenzadi legittimazione passiva del sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio.2. Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.)nullità della sentenza e del procedimento in parte qua,affermando che la sentenza d’appello ha fornitoun’interpretazione estensiva del decisum di primo grado,Numero registro generale 8768/2023avendo ritenuto il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, responsabile in solidoN umero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 8819/2026con le società evocate in giudizio. Data pubblicazione 08/04/20263. I motivi, connessi, sono infondati.4. Risulta dagli atti che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto ingiudizio in primo grado anche in proprio, unitamente alle societàdelle quali era amministratore, già datrici di lavoro dell’odiernocontroricorrente, e ha resistito in giudizio, anche in proprio, inentrambi i gradi di merito.5. Il Tribunale, come sopra rilevato, ha ritenuto sussistenteun unico centro di imputazione di interesse tra [OSCURATO:PERSONA],la [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così ritenendoli tuttico-datori di lavoro6. Ora, se è vero quanto affermato da parte ricorrente sullascorta di Cass. 23721/2021, ossia che le contestazioni sullalegittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sullatitolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hannonatura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, diconseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza dititolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazionedall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti dicausa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità edel giudicato, è altrettanto vero (e già specificato nellapronuncia ora citata) che tale rilevabilità d’ufficio in ogni stato egrado del giudizio va coordinata con i limiti e la portata delgiudicato interno e con il principio, di cui all'art. 161 c.p.c., percui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motividi impugnazione (tranne l'omessa sottoscrizione della sentenzada parte del giudice), pena il formarsi del giudicato interno sulpunto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da partedel giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivigradi di giudizi (Cass. n. 17643/2020; cfr. anche Cass. S.NUu.m enro. r egistro generale 8768/2023Numero sezionale 274/202624172/2025). Numero di raccolta generale 8819/20267. Nel caso in esame la statuizione di accertamento sulDlaat a pubblicazione 08/04/2026titolarità passiva del rapporto di lavoro anche in capo all’odiernoricorrente in proprio è stata oggetto di espressa pronuncia delTribunale, non risulta oggetto di appello incidentale (né dispecifica contestazione, debitamente localizzata, in secondogrado), sicché su di essa si è formato il giudicato interno, el’eccezione non può più essere utilmente riproposta in questasede.8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono laregola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,con distrazione in favore del difensore di parte controricorrentedichiaratosi antistatario.9. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio delcontributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presuppostiprocessuali. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]