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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 febbraio 2025

Cassazione n. 05943/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 19093/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata , n. 53 / 01 /2020 depositata il 28 febbraio2020.

Visto l’atto depositato il 21 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate tenuto conto dell’intervenuta evoluzione giurisprudenziale; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 27/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 19093/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata , n. 53 / 01 /2020 depositata il 28 febbraio2020. Visto l’atto depositato il 21 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate tenuto conto dell’intervenuta evoluzione giurisprudenziale; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]