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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 33051/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo dedotto in merito alla eccepita inutilizzabilità dell'annotazione di P.G. attestante la versione dei fatti resa dall'imputato sulla ferita da taglio sul braccio è manifestamente infondata, atteso che la simulazione di tracce di reato a carico di altri integra di per sé il reato di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o indiretta, con conseguente irrilevanza che l'annotazione di p.g. non sia stata sottoscritta dall'imputato, essendo sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso, mentre del tutto non pertinenti al caso sono le questioni di inutilizzabilità ex artt. 64, 350 co.7, c.p.p. relative alle dichiarazioni non verbalizzate rese dall'indagato, trattandosi di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non come indagato ma come presunta persona offesa del ferimento autoinferto ed attribuito falsamente ai propri fratelli; ritenuto che anche manifestamente infondata è la questione sulla assenza di procedimenti a carico dei fratelli indirettamente accusati, essendo la calunnia reato di pericolo; ritenuto con riferimento alle altre censure che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria depositata dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dellzf ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1141 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo dedotto in merito alla eccepita inutilizzabilità dell'annotazione di P.G. attestante la versione dei fatti resa dall'imputato sulla ferita da taglio sul braccio è manifestamente infondata, atteso che la simulazione di tracce di reato a carico di altri integra di per sé il reato di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o indiretta, con conseguente irrilevanza che l'annotazione di p.g. non sia stata sottoscritta dall'imputato, essendo sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso, mentre del tutto non pertinenti al caso sono le questioni di inutilizzabilità ex artt. 64, 350 co.7, c.p.p. relative alle dichiarazioni non verbalizzate rese dall'indagato, trattandosi di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non come indagato ma come presunta persona offesa del ferimento autoinferto ed attribuito falsamente ai propri fratelli; ritenuto che anche manifestamente infondata è la questione sulla assenza di procedimenti a carico dei fratelli indirettamente accusati, essendo la calunnia reato di pericolo; ritenuto con riferimento alle altre censure che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria depositata dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dellzf ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1141 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33051/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris