Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11463/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUANA (CUI 05RFZTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29763/2025 Mazzè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non confrontandosi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE g Composta da: 11463- [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3764/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29763/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha rronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUANA (CUI 05RFZTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29763/2025 Mazzè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non confrontandosi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Prs1denteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Prs1denteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUANA (CUI 05RFZTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29763/2025 Mazzè          OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non  confrontandosi con gli  apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Ritenuto  che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche  ex art. 62- bis  cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE                        g Composta da:           11463- [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3764/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                               R.G.N. 29763/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha rronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUANA (CUI 05RFZTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29763/2025 Mazzè          OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non  confrontandosi con gli  apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Ritenuto  che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche  ex art. 62- bis  cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                                 Il Prs1denteMaria [OSCURATO:PERSONA]     stanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore                                 Il Prs1denteMaria [OSCURATO:PERSONA]     stanzo 2
Sentenza Cassazione n. 11463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris