Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:C:2026:568
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
9 luglio 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva (UE) 2019/771 – Contratti di vendita di beni – Articolo 13, paragrafo 4, lettera c) – Rimedi del consumatore per difetto di conformità del bene – Nozione di “difetto di conformità talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita” – Difetto relativo alla sicurezza del bene – Ripristino della conformità del bene a costi contenuti »
Nella causa C‑307/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), con decisione del 16 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2025, nel procedimento
KFZ Kolak e.U.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la KFZ Kolak e.U., da W. Reiser, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, da P. Kienapfel ed E. Schmidt, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KFZ Kolak e.U. e GF in merito alla risoluzione di un contratto di vendita di un veicolo usato e alla conseguente restituzione del prezzo versato.
Contesto normativo
3
I considerando 2, 52 e 53 della direttiva 2019/771 enunciano quanto segue:
«(2) (…) La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
(…)
(52) In talune situazioni può essere giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Se il venditore ha adottato misure per rendere conformi i beni ma successivamente si manifesta un difetto di conformità, dovrebbe essere oggettivamente determinato se il consumatore debba accettare ulteriori tentativi da parte del venditore per rendere conformi i beni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come il tipo e il valore dei beni e la natura e l’entità del difetto di conformità. In particolare, per beni costosi o complessi potrebbe essere giustificato consentire al venditore un altro tentativo di correggere il difetto di conformità. Dovrebbe altresì essere considerato se ci si possa aspettare che il consumatore continui ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni o meno, ad esempio poiché lo stesso problema si verifichi due volte. Analogamente, in talune situazioni il difetto di conformità potrebbe essere di una gravità tale che il consumatore non può continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni, come quando il difetto di conformità condiziona seriamente la capacità del consumatore di utilizzare normalmente i beni e non ci si può aspettare che il consumatore continui a sperare che la riparazione o la sostituzione effettuata dal venditore risolva il problema.
(53) Al fine di mantenere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, il consumatore dovrebbe godere del diritto di risolvere il contratto soltanto nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità».
4
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e finalità», è così formulato:
«Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali».
5
Ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Conformità dei beni»:
«Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 8, se del caso, fatto salvo l’articolo 9».
6
L’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Responsabilità del venditore», prevede quanto segue:
«Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali».
7
L’articolo 13 della direttiva 2019/771, intitolato «Rimedi per difetto di conformità», così dispone:
«1. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
(…)
4. Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8
Il 27 marzo 2023 GF ha acquistato presso la KFZ Kolak un veicolo usato, immatricolato per la prima volta nel gennaio 2015, al prezzo di EUR 33 500. Nel contratto di vendita, il veicolo è stato descritto come «sufficientemente adatto all’uso su strada, classe 3». In tale contratto era inoltre indicato che «il veicolo è, in base al suo stato 3, idoneo all’uso e immatricolabile».
9
Il 6 aprile 2023 l’[OSCURATO:PERSONA]-, Motorrad- und [OSCURATO:PERSONA] (ÖAMTC) ([OSCURATO:PERSONA] automobilistico, motociclistico e turistico austriaco) ha effettuato un controllo del veicolo che ha rivelato una perdita di olio motore dovuta a un motore non a tenuta. Tale situazione costituirebbe, secondo l’ÖAMTC, un grave difetto per la sicurezza della circolazione e della guida, che sarebbe preesistente alla consegna del veicolo a GF e potrebbe essere riparato a costi contenuti.
10
La KFZ Kolak ha comunicato a GF di essere disposta a riparare il veicolo. GF ha tuttavia chiesto dinanzi ai giudici austriaci la risoluzione del contratto di vendita e il rimborso del prezzo di acquisto del veicolo in cambio della sua restituzione, nonché il rimborso delle altre spese da lui sostenute nell’ambito di tale acquisto. La KFZ Kolak ha contestato tale domanda, sostenendo che GF aveva rifiutato senza motivo la riparazione proposta e non aveva quindi diritto alla risoluzione del contratto di vendita.
11
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di GF sulla base della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2019/771, per il motivo che sarebbe stato facile rendere conforme il bene in questione e che la KFZ Kolak era disposta a effettuare la riparazione del veicolo.
12
Il giudice di secondo grado, dal canto suo, ha accolto l’appello di GF. Esso ha dichiarato che, in base a tale normativa, il consumatore ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo o la risoluzione immediata del contratto. Tale gravità sussisterebbe quando il difetto compromette seriamente la capacità del consumatore di utilizzare normalmente il bene e ha un notevole impatto negativo sulla sicurezza. Sarebbe irrilevante il fatto che si possa rimediare al difetto di conformità facilmente e a costi contenuti.
13
La KFZ Kolak ha adito l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, con un ricorso per
Revision
avverso la decisione del giudice d’appello.
14
Il giudice del rinvio indica che, nel diritto austriaco, per stabilire se il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare la risoluzione immediata del contratto, occorre basarsi sulla perdita di fiducia nel bene acquistato e non necessariamente nella persona del cedente. Secondo la dottrina austriaca, una simile perdita di fiducia si configurerebbe qualora il consumatore non possa utilizzare normalmente il bene e il difetto pregiudichi la sicurezza di quest’ultimo. A tal riguardo, sarebbe irrilevante se il bene possa essere reso conforme e se il venditore abbia agito con negligenza. Inoltre, secondo tale giudice, dai lavori preparatori della normativa nazionale che ha recepito l’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/771 risulta altresì che la perdita di fiducia non deve necessariamente e principalmente riguardare la persona del venditore, potendo tale perdita, al contrario, essere dedotta dalla natura del difetto di cui trattasi. Nell’ambito di una simile concezione, sarebbe indifferente che il ripristino della conformità del bene possa essere realizzato a basso costo o che sia facile per il cedente.
15
Detto giudice rileva tuttavia che, nel diritto tedesco, per determinare se il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare la risoluzione immediata del contratto di vendita, occorre procedere a una valutazione in concreto, bilanciando gli interessi contrapposti del consumatore e del professionista. La dottrina tedesca riterrebbe che la perdita di fiducia possa essere valutata sotto il profilo sia della persona stessa del venditore sia degli inconvenienti che un ripristino della conformità causerebbe
a posteriori
al consumatore. Tale perdita di fiducia potrebbe anche derivare direttamente dal difetto di cui trattasi. In tale contesto, sarebbe pertinente stabilire se si possa rimediare allo stesso mediante un intervento del venditore relativamente limitato.
16
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/771/UE, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, debba essere interpretato nel senso che un difetto che pregiudica la sicurezza del bene (nel caso di specie: perdita di olio in un veicolo, la quale in definitiva comporta il pericolo di danni al motore), anche in assenza di ulteriori presupposti, come ad esempio il sussistere di un comportamento particolarmente riprovevole da parte del venditore (ad esempio comportamenti in malafede), è a tal punto grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto di compravendita.
In caso di soluzione affermativa della questione 1):
2) Se tale soluzione valga anche nel caso in cui il difetto possa essere eliminato con una spesa relativamente ridotta».
Sulle questioni pregiudiziali
17
Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/771 debba essere interpretato nel senso che un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto deve essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita.
18
In via preliminare, occorre ricordare che dall’articolo 5 della direttiva 2019/771 risulta, in sostanza, che il venditore deve fornire al consumatore un bene che, in particolare, deve essere conforme al contratto di vendita.
19
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. A tal riguardo, l’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità dei beni, vale a dire il ripristino della conformità del bene, una riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto.
20
Dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuare tenendo conto non solo del loro tenore, ma anche del contesto di una tale disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi nonché, se del caso, della sua genesi [v. sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e del 29 febbraio 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversione religiosa successiva), C‑222/22, EU:C:2024:192, punto 25].
21
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/771, occorre ricordare che tale disposizione prevede che il consumatore ha diritto alla riduzione immediata del prezzo di vendita o alla risoluzione immediata del contratto di vendita quando il difetto di conformità è talmente grave da giustificare una tale riduzione o una tale risoluzione. Occorre rilevare, tenuto conto del significato abituale del termine «grave», rafforzato dall’uso dell’avverbio «talmente», che la menzione di un «difetto di conformità talmente grave» rinvia, in tale disposizione, a un difetto di estrema importanza e che si distingue dai difetti di conformità di minore importanza.
22
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva, occorre sottolineare che dall’articolo 13, paragrafo 5, di detta direttiva, letto alla luce del considerando 53 di quest’ultima, risulta che la risoluzione del contratto è limitata alle ipotesi in cui il difetto di conformità non è di lieve entità, sicché solo un difetto di conformità importante può dare diritto, al consumatore, alla risoluzione del contratto.
23
Occorre inoltre evidenziare che dall’articolo 13, paragrafo 4, della medesima direttiva risulta che, a eccezione della circostanza di cui al punto c) di tale paragrafo 4, un consumatore ha diritto o a una riduzione proporzionale del prezzo di vendita o alla risoluzione del contratto di vendita, unicamente qualora il bene non possa o non abbia potuto essere ripristinato. Pertanto, i casi previsti in tale articolo 13, paragrafo 4, lettere a), b) e d), comprendono, in sostanza, le situazioni in cui, da un lato, il venditore non ha effettuato, volontariamente o meno, la riparazione o la sostituzione del bene oppure si trova nell’impossibilità di effettuare il ripristino della conformità di quest’ultimo entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore e, dall’altro, nonostante l’intervento del venditore, si manifesta un difetto di conformità. Ne consegue che il «difetto di conformità talmente grave» di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/771 deve essere distinto dagli altri difetti di conformità menzionati in tale paragrafo.
24
Per di più, dal considerando 52 di tale direttiva, alla luce del quale deve essere letto il suo articolo 13, paragrafo 4, risulta che è giustificato che un consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, qualora il difetto sia di una gravità tale che il consumatore non può continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni. Tale considerando aggiunge che ciò può verificarsi quando il difetto di conformità condiziona seriamente la capacità del consumatore di utilizzare normalmente il bene e non ci si può aspettare che il consumatore continui a sperare che la riparazione o la sostituzione effettuata dal venditore possa risolvere il problema. Di conseguenza, solo un difetto di conformità che raggiunga una certa soglia di gravità, in grado di alterare l’idoneità del bene a essere utilizzato conformemente al suo uso abituale e, pertanto, la fiducia del consumatore, può giustificare la risoluzione immediata del contratto.
25
Per quanto riguarda, in terzo luogo, le finalità della citata direttiva, è vero che, ai sensi del suo articolo 1, essa mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori. Tuttavia, come enunciato, in sostanza, dal considerando 53 della medesima direttiva, quest’ultima mira altresì a mantenere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Ebbene, un simile equilibrio non potrebbe essere raggiunto se qualsiasi difetto di conformità, indipendentemente dal suo grado di importanza, relativo alla sicurezza di un bene, dovesse necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita. Infatti, un’interpretazione del genere rimetterebbe in discussione la distinzione prevista all’articolo 13 della direttiva 2019/771 tra i casi in cui il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, a una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto e, in tal modo, pregiudicherebbe l’equilibrio istituito da tale direttiva tra i diritti del consumatore e quelli del venditore.
26
Da quanto precede risulta che la mera circostanza che un difetto di conformità pregiudichi la sicurezza del bene non può essere sufficiente per qualificare un difetto del genere come talmente grave da giustificare immediatamente una riduzione del prezzo di vendita o la risoluzione del contratto di vendita, privando così il venditore di qualsiasi possibilità di rendere conforme il bene. Al contrario, al fine di valutare la gravità del difetto di conformità del bene, occorre stabilire se il consumatore possa oggettivamente continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di ripristinare la conformità del bene. A tal fine, occorre prendere in considerazione la natura di tale difetto, il bene di cui trattasi, le condizioni alle quali quest’ultimo può essere reso conforme nonché la circostanza che tale difetto abbia pregiudicato o meno la sicurezza del consumatore o di un terzo.
27
Sebbene spetti al giudice del rinvio valutare, nel procedimento principale, se il difetto di conformità sia di una gravità tale da giustificare immediatamente una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita, la Corte, nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale, può nondimeno fornire precisazioni volte a guidare tale giudice nella sua valutazione (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Haim, C‑424/97, EU:C:2000:357, punto 58, e dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, punto 42).
28
Occorre rilevare che il difetto di conformità nel procedimento principale riguarda la presenza di una perdita di olio motore in un veicolo, che può causare un guasto del motore. Sebbene un difetto del genere possa eventualmente compromettere la capacità del consumatore di utilizzare normalmente il bene di cui trattasi, la sua gravità deve tuttavia essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso di specie.
29
A tal riguardo, dalla decisione di rinvio non risulta che esistano ragioni tali da giustificare il fatto che il consumatore non possa continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di ripristinare la conformità del bene. È certo vero che il difetto di conformità di cui trattasi sarebbe già stato presente al momento della consegna del veicolo, il che potrebbe alterare la fiducia del consumatore nei confronti del venditore. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il bene è un veicolo usato che ha più di otto anni, che dalla decisione di rinvio non risulta che il venditore abbia tenuto comportamenti in malafede o altrimenti riprovevoli, che il venditore ha comunicato all’acquirente di essere disposto a riparare il veicolo e che il costo di tale ripristino della conformità sarebbe, secondo l’ÖAMTC, relativamente ridotto.
30
Pertanto, e fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, non risulta che il difetto di conformità di cui trattasi nel procedimento principale sia talmente grave da giustificare immediatamente una riduzione del prezzo di vendita o la risoluzione del contratto di vendita.
31
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/771 deve essere interpretato nel senso che un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto non deve necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita.
Sulle spese
32
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 13, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE,
deve essere interpretato nel senso che:
un difetto di conformità relativo alla sicurezza di un bene e che può essere eliminato a un costo relativamente ridotto non deve necessariamente essere qualificato come difetto di conformità talmente grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo di vendita o la risoluzione immediata del contratto di vendita.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.