CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bologna,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che ha concluso per ilrigetto del ricorso.udito, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28/10/2025, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenzadel 5/12/2023 con cui il Tribunale di Modena aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dimesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui all’articolo 10-ter d. lgs. 74/2000 inriferimento all’annualità 2016.2. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso percassazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamentaviolazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., sotto forma di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione derivante da untravisamento decisivo dei fatti.La difesa rileva come la Corte d’Appello abbia erroneamente individuato l’annod’imposta del mancato versamento IVA nel 2017, laddove il capo d’imputazione si riferiscecorrettamente al 2016.Tale errore cronologico non è meramente formale, in quanto ha inficiato l’interavalutazione del compendio probatorio relativo alla crisi di liquidità che ha colpito la [OSCURATO:SOCIETA]Nello specifico, il giudice di seconda cura non avrebbe correttamente apprezzato lasopravvenienza di un lodo arbitrale reso provvisoriamente esecutivo nel corso del 2017, ilquale, drenando ingenti risorse finanziarie poco prima della scadenza del termine per ilversamento (27 dicembre 2017), avrebbe reso oggettivamente impossibile l’adempimentodel debito d'imposta maturato nel 2016. Tale circostanza, secondo il ricorrente, integrerebbegli estremi della nuova causa di non punibilità introdotta dall’art. 1, lett. f), n. 3, del d.lgs. 14giugno 2024, n. 87.2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), cod.proc. pen., erronea applicazione della legge penale unitamente a un difetto di motivazione inordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.La doglianza si incentra sull'asserita omessa valutazione di motivi specificamentededotti con l’atto di appello, riguardanti l'insorgenza di condizioni di sofferenza finanziariaimprevedibili ed obiettive nel periodo intercorrente tra la maturazione del debito e lascadenza del termine per il versamento.Il ricorrente sostiene come la Corte territoriale abbia confuso il piano della meraconsapevolezza dell'omissione con quello della reale possibilità di tenere la condottadoverosa, ignorando le risultanze della consulenza tecnica e le deposizioni testimoniali chefinanziario causato da fattori esterni, tra cui la gestione di commesse internazionali in Libia eAlbania.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta erronea applicazione di legge sostanziale evizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento allanegata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14giugno 2024, n. 87.Il ricorrente evidenzia come la nuova disciplina escluda la punibilità qualora il fattodipenda da cause non imputabili all’autore, quali una crisi di liquidità non transitoria derivantedal mancato incasso di crediti certi ed esigibili o da eventi imprevedibili.Nel caso di specie, viene richiamata la prova decisiva costituita da una lettera dellostudio Chiomenti del 25 ottobre 2017, prodotta in appello, che minacciava l’esecuzioneforzata per un debito di oltre 2,2 milioni di euro derivante dal lodo arbitrale sopra citato. Taledocumentazione, a parere del ricorrente, attesterebbe l'impossibilità sopravvenuta diadempiere all'obbligazione tributaria per cause indipendenti dalla volontà del contribuente,elemento che la Corte d'appello avrebbe totalmente pretermesso.2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentivacon la pena pecuniaria, secondo il regime previsto dalla legge n. 689/1981 vigente all'epocadei fatti.Il ricorrente censura come «incomprensibile» la motivazione della sentenza, chesubordina tale beneficio alla conoscenza dello stile di vita dell'imputato e a una prognosipositiva di non commissione di nuovi reati, criteri ritenuti estranei al dettato normativo dell'art.58 della citata legge. Si assume che il giudice di merito abbia così introdotto surrettiziamenterequisiti non previsti, incorrendo in un palese error iuris e in un vizio logico della motivazione.2.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e)c.p.p., l'illegittimità della decisione nella parte in cui ha negato la sospensione condizionaledella pena senza l'imposizione degli obblighi di cui all'art. 165 c.p..Il ricorrente osserva che, trattandosi di una seconda concessione del beneficio per unreato commesso anteriormente alla prima condanna, la Corte avrebbe dovuto applicare iprincipi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 73/1971.Secondo tale giurisprudenza, l'imputato deve essere posto nella medesima condizionein cui si sarebbe trovato qualora i procedimenti fossero stati riuniti, il che comporterebbe lapossibilità di concedere la sospensione condizionale senza l'aggravio di obblighi non previstiper il caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l’odierna decisione non appare influenzatadalla prossima decisione delle Sezioni Unite della Corte della questione, rimessa dalla SestaSezione Penale con ordinanza n. 14740/2026, «se, in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dalgiudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine allacapacità di adempimento da parte dell'imputato», il cui esito non viene ritenuto decisivo dalCollegio ai fini della decisione sul quarto motivo di ricorso, per le ragioni che ivi siindicheranno.2. Il primo motivo è infondato.Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a seguitodella modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).Ciò posto, va osservato come, in tutta evidenza, l’indicazione dell’anno di imposta 2017anziché 2016 costituisce frutto di un mero refuso grafico, verosimilmente dovuto allasovrapposizione tra anno di imposta e epoca di consumazione del reato, che si è consumatanel dicembre del 2017, circostanza che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nonha determinato alcun travisamento della piattaforma probatoria, per le ragioni che sivedranno nei paragrafi che seguono.3. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.3.1. La censura relativa alla presenza di una crisi di liquidità in grado di elidere laresponsabilità (comune sia alla prima censura del secondo motivo che al terzo motivo diricorso) è infondata.Anche recentemente, questa Corte ha ritenuto (Sez. 3, n. 41528 16/12/2025,Mastrominico, non massimata) che l’articolo 13, comma 3-bis, d. lgs. 74 del 2000 (introdottadall'art. 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87) stabilisce che «i reati di cui agliarticoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autoresopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sulvalore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoriadi liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza osovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte diamministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento dellacrisi».Questa Corte ritiene che la citata causa di non punibilità è applicabile retroattivamente,in quanto norma sostanziale più favorevole. (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025, Ferrante, Rv.288123 - 01).Tuttavia, ai fini del suo riconoscimento, spetta al contribuente indicare gli elementispecifici e le circostanze comprovanti la sua estraneità alla sopravvenuta e non transitoriacrisi di liquidità, nonché la posteriorità della stessa all'incasso dell'imposta e all'effettuazionedelle ritenute certificate. (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025, Ferrante, Rv. 288123 - 02).[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, per consolidato orientamento di questa Corte, occorre che lacrisi di liquidità sia determinata da un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile,secondo la diligenza dell’«agente modello» di settore, che esula dal dominio finalisticodell’agente e presuppone che egli non vi abbia in alcun modo dato causa (o concausa), sì darendere ineluttabile il verificarsi dell’evento.Si è ad esempio affermato (Sez. 3, n. 30626 del 13/10/2020, Mancini, n.m.) che «al finedella dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorrel'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che hainvestito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne siaconseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128;Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262).Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazionedella riconducibilità dell'inadempimento alla obbligazione verso l'Erario a fatti non imputabiliall'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendentidalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014,Schirosi, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014)», posto che,altrimenti, la crisi di liquidità costituisce elemento che «rientra nell'ordinario rischio di impresae che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contrattacon l'erario» (v., ex multis, Sez. 3, n. 2613 del 2/12/2022, dep. 2023, Consoli, n.m.; Sez. 3,13/11/2018, n.12906, Canella, Rv. 276546, non massimata sul punto).Inoltre, si è affermato, come rammentato dalla stessa sentenza impugnata, che ènecessario che siano assolti precisi «oneri di allegazione» da parte dell’imputato, «chedevono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisieconomica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza chedetta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idoneemisure da valutarsi in concreto» (Sez. 3, n. 46237 del 18/10/2022, Campana, n.m., cheribadisce i principi già espressi da Sez. 3, n. 11035 del 9/11/2017, dep. 2018, Magon, n.m.).Occorre, poi, che l’imputato fornisca la prova (difettante nel caso in esame) che non siastato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli ilcorretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in esseretutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette aconsentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle sommenecessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendentidalla sua volontà e a lui non imputabili (ex plurimis, v. Sez. 3, n. 42432 del 5/05/2015; Sez.3, n. 8352, del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128; Sez. 3, n. 40795 del 24/06/2014; Sez. 3,n. 15416 del 8/01/2014; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, dep. 2014, Rv. 258055).Va effettuata, in altre parole, una accorta ponderazione tra rischio di impresa (che nonpuò essere posto a carico della collettività) e tutela dal soggetto agente da vicende dimercato assolutamente imponderabili e dallo stesso ingovernabili, tali da determinare unacrisi di liquidità non fronteggiabile con misure ordinarie e straordinarie.3.2. Nel caso in esame, di certo non può attribuirsi carattere di «straordinariaimprevedibilità» all’esito negativo di un contenzioso internazionale, che avrebbe dovutoessere preveduto quale possibile exitus.Ancora: lo stesso consulente di parte, come citato a pagine 4 del ricorso, evidenziacome per effetto dell’arbitrato internazionale e della provvisoria esecuzione dello stessoconcessa dalla Corte di appello di Bologna, il [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in «difficoltà»,situazione che non concretizza affatto quella situazione di «assoluta ed incolpevoleimpossibilità» dell'agente di uniformarsi al comando, che mai ricorre quando egli si trovi giàin condizioni di illegittimità (ex plurimis: Sez. 3, n. 30301 del 09/04/2025, Songia, n.m.; Sez.3, n. 1037 del 26/11/2024, dep. 2025, Biscontin, n.m.; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020,D'angela, Rv. 280014 - 01; Sez. 3, n. 8352, del 24/06/2014, dep. 2015).Da ultimo, non può censurarsi come illogica la valutazione operata dalla Corteterritoriale in ordine alla proposta ex art. 167 l.f., successivamente rigettata, posto cheproprio a cagione del rigetto della stessa dall’istanza non può univocamente desumersi laprecisa volontà di adempiere integralmente alle obbligazioni.4. La censura relativa alla mancanza del dolo è manifestamente infondata, posto che,pacificamente, il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente aintegrarlo la coscienza e volontà di non versare all'erario il tributo nel termine (ex multis, v.Sez. 3, n. 15416, del 8/01/2014; Sez. Un, n. 37424 del 28/03/2013, Rv. 255758; Sez. 3, n.19099, del 6/03/2013, Rv. 255327) e la prova del dolo è insita nella presentazione delladichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che devequindi essere saldato - o almeno contenuto non oltre la soglia di punibilità - entro il termineprevisto.Ancora, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n.1916 del 17/11/2025, dep. 2026, Marku), nel reato in parole, ai fini dell'esclusione dellacolpevolezza, è irrilevante il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale e laconseguente crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento,somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio diimpresa, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative perprovvedere alla corresponsione del tributo evitabile anche con il ricorso alle procedure distorno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv.283347; Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Rv. 278909; Sez. 3, n. 2614 del21/01/2014, Rv. 258595), circostanza non ricorrente nel caso in esame.5. Il terzo motivo, come si è superiormente evidenziato al par. 3, è infondato, così comeinfondata è la doglianza di omessa valutazione dei contenuti della memoria difensiva, postoche sulla causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 3-bis, d. lgs. 74/2000, la Corteterritoriale si è espressa a pagina 3 della sentenza impugnata, rimarcando che, secondo unavalutazione in fatto, insuscettibile di rivalutazione in questa sede, non era stato soddisfattol’onere di allegazione delle cause che rendono impossibile l’adempimento dell’obbligazionetributaria, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025,punibilità di cui all'art. 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che ha aggiunto il comma3-bis all'art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, spetta al contribuente indicare gli elementispecifici e le circostanze comprovanti la sua estraneità alla sopravvenuta e non transitoriacrisi di liquidità, nonché la posteriorità della stessa all'incasso dell'imposta e all'effettuazionedelle ritenute certificate».6. La quarta doglianza è, invece, fondata.6.1. In tema di giudizio prognostico sul futuro inadempimento (e di corrispondentepotere discrezionale del giudice nella relativa valutazione), si registra in giurisprudenza unorientamento contrastante.6.1.1. Un primo indirizzo (Sez. 5, n. 8569 del 12/12/2024, dep. 2025, Femia, Rv.287739 - 01) sostiene che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dimerito può respingere la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quelladetentiva, qualora la tipologia del reato oggetto del giudizio lasci presumere che l'imputato sisottrarrà al pagamento della pena pecuniaria (fattispecie di furto di energia elettrica, in cui laCorte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria inluogo di quella detentiva, in quanto il mancato pagamento del canone lasciava presumereche l'imputato si sarebbe sottratto anche al pagamento della pena pecuniaria).6.1.2. Al contrario, altro orientamento (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026,Iavarone, Rv. 289194 – 01; Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 – 01; Sez. 3,n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 - 01) sostiene che il giudice non può rigettare larichiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiatecondizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, riferendosi la prognosi di inadempimentoostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.A tale conclusione indurrebbe il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell'art.71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest'ultimo nel testo novellato dall'art. 71, comma 1,lett. u), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione dellapena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizionieconomiche e patrimoniali del condannato, «al momento della esecuzione» e non già dellasua «irrogazione».6.1.3. Tale seconda impostazione, a parere del [OSCURATO:PERSONA], non può essere condivisa, inquanto, in presenza di una condanna a pena detentiva nei limiti previsti per la sostituzionecon la pena pecuniaria, ciò renderebbe «obbligatoria» la conversione, di fatto abrogandoogni potere discrezionale del giudice ai sensi degli articoli 132 e 133 cod. pen.,contrariamente all’orientamento consolidato di questa Corte, la quale ha ribadito la necessitàche al giudice permanga, sia pure con dei limiti, l’esercizio del potere discrezionale stabilitodalla legge, che va inteso come riferimento non solo al quantum di pena, ma anche allaspecie della stessa.Si è in proposito affermato (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 -01) che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il poterediscrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto acontemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza diassicurare la proporzionalità «quantitativa» e «qualitativa» della pena, scegliendo lasanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato checomporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dallasentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025.In tale ultima pronuncia, il Giudice delle leggi ha evidenziato (par. 8.1) che la riforma del2022 ha, con nettezza, inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene,destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice dellacognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale.Ciò si desumerebbe anzitutto dall’introduzione, nel Libro I del codice penale, del nuovoart. 20-bis, che espressamente le elenca, così completando il novero delle pene principali eaccessorie già indicate negli articoli precedenti del Capo I del Titolo II (dedicato, appunto,alle pene) del Libro I del codice penale.Una simile scelta è del resto esplicitata dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del2022, in cui si chiarisce che le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come«vere e proprie pene […] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dalgiudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato,così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale».Tutto ciò in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art. 27, terzo comma,Cost., che ragiona di «pene» al plurale, stimolando così il legislatore a sperimentare forme direazione sanzionatoria diverse – e in ipotesi più conformi tanto al senso di umanità, quantoalla funzione rieducativa – rispetto alla tradizionale pena carceraria.La Corte costituzionale ha poi precisato che la finalità rieducativa è, dunque,coessenziale al volto costituzionale della pena, nell’ordinamento italiano; tanto da non poteressere sacrificata «sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n. 78del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990)», qualunquesia la gravità del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018, punto 7del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma – ancorprima – il legislatore nella fase di comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazionedella pena, sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in manieratale da favorire – e certamente da non ostacolare – quel «cammino di recupero, riparazione,riconciliazione e reinserimento sociale», nel quale si declina la funzione rieducativa dellapena (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Tuttavia, il Giudice delle leggi precisa che la giurisprudenza costituzionale non si è maispinta ad affermare che la rieducazione debba essere considerata, per vincolocostituzionale, come l’«unica» finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque,assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale delcondannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati – a condizioneappunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione dellapena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo;e a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali chelimitano la potestà punitiva statale.Dalla pronuncia anzidetta si ricava il principio secondo cui il giudice della cognizionemantiene la propria discrezionalità non solo nella quantificazione della pena, ma anche nella«selezione» della stessa e che permanga in capo allo stesso il potere/dover di valutare lasolvibilità del condannato (come si ricava, v. infra, par. 6.2., dal tenore dell'art. 56-quater l.689 del 1981, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), non potendosi ritenere conformeall’ordinamento processuale alcun automatismo, che potrebbe frustrare ab origine l’effettivitàdella pena.Si deve quindi ritenere consentito rigettare la richiesta di conversione della penadetentiva con la pena pecuniaria ove il giudice ritenga che il condannato non sia in grado diadempiere, evitandosi in tal modo corto-circuiti che determinerebbero la successivariconversione della pena pecuniaria in detentiva.6.2. Tale potere discrezionale non è comunque senza limiti.Ed infatti, il disposto dell'art. 56-quater l. 689 del 1981, introdotto dal d. lgs. 10 ottobre2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valoregiornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, «lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte leinformazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato,in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcunadecadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere diallegazione» (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye, Rv. 286130 - 01), non potendosilimitare a valutazioni astratte o meramente inferenziali, quale l’omesso pagamento del debitotributario.Di particolare rilievo è proprio il riferimento all’articolo 56-quater l. 689/1981, il qualeimpone al giudice di tenere conto «delle complessive condizioni economiche, patrimoniali edi vita dell'imputato e del suo nucleo familiare».6.3. La formula assolutamente innovativa dell’art. 56-quater suddetto consente diritenere superata quella giurisprudenza, formatasi prima della «riforma Cartabia» (Sez. U, n.24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 - 01), secondo cui «la sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a personain condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa allasostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 (“Modifiche alsistema penale”), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnateda prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla penapecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione», posto che,nell'enunciare tale principio, la Corte nella sua massima composizione aveva affermato che,nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le penepecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e socialedell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche, circostanza inveceespressamente prevista dalla nuova disciplina (art. 56-quater l. 689/1981, anzidetto).6.4. Bisogna quindi concludere nel senso che:- gli articoli 132 e 133 cod. pen., che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale delgiudice, concernono non solo il «quantum» di pena, ma anche la «specie» della stessa etrovano applicazione anche in relazione alle «pene sostitutive» di cui all’articolo 20-bis cod.pen.;- in tema di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, non è consentito alcunautomatismo, in quanto la conversione non costituisce un diritto assoluto del condannato e ilgiudice «può», in applicazione dei poteri discrezionali riconosciutigli dagli articoli 132 e 133cod. pen., valutare in chiave prognostica la possibilità che il condannato adempiaall’obbligazione pecuniaria. Egli, tuttavia, «deve», a tal fine, acquisire tutte le informazionisulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.Di tali principi la sentenza impugnata non ha fatto buon governo e deve pertanto essereannullata con rinvio per nuova valutazione sulla sostituzione della pena detentiva con lapena pecuniaria sostitutiva.6.5. Per tornare alla questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte con ordinanza n.14740/2026 (v. par. 1), poiché la sentenza impugnata non ha formulato alcuna valutazione(positiva o negativa che sia) circa la possibilità di adempimento della pena pecuniariasostitutiva da parte del condannato, la decisione della Corte nella sua massimacomposizione sulla questione ad esse rimessa è di fatto irrilevante.7. Il quinto motivo è, del pari, fondato, anche se per ragioni diverse da quelle indicatedal ricorrente.In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzatadall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione dellamisura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.(nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e nonnecessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio chepuò essere accordato per legge solo in maniera condizionata (ex multis: Sez. 2, n. 27633 del14/05/2021, Tagliaferri, Rv. 281795 – 01; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv.279773 – 01; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725 – 01; Sez. 6, n. 1665 del11/12/2019, E, Rv. 278103 - 01).Di tale pacifico orientamento la Corte emiliana non ha fatto buon governo.La sentenza va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.8. La sentenza va pertanto annullata, limitatamente all’applicazione della penapecuniaria sostitutiva e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovogiudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di bologna.Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena e alla sospensionecondizionale della stessa, con rinvio per nuovo giudizo su tali punti ad altra Sezione dellaCorte d'appello di Bologna.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]