CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 15349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lia Benvenuti - di fiducia;avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, emessa in data 11/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11/11/2025 il Tribunale di Milano in funzione di tribunale delriesame ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale diMilano emessa in data 25/10/2025 di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina aggravata,commessa a Milano il 24 ottobre 2025.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a quattromotivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 628, comma2, cod. pen., artt. 309, 273 e 292 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietàdella motivazione: il ricorrente lamenta che il tribunale del riesame, con motivazioneapodittica e contraddittoria, confermando l'ordinanza impugnata, ha qualificato il reato dirapina impropria come consumato e non tentato, affermando che, per ritenere il reatoconsumato, è sufficiente la mera sottrazione del bene, identificata nella apprensionemateriale del bene da parte del soggetto, a prescindere dall'effettivo impossessamento odalla loro uscita dalla sfera di controllo della persona offesa; nella specie, il vigilante hatenuto costantemente sotto osservazione il ricorrente ed è intervenuto nell'immediatezza,recuperando tutta la merce che non è mai uscita dalla sfera di controllo dell'esercente;dunque, la condotta contestata all'indagato avrebbe dovuto essere qualificata come tentatarapina impropria, in coerenza con la contestazione originaria effettuata correttamente dalpubblico ministero.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 lett. c),275, commi 1, 2 e 2 bis, 125 comma 3, 292, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza, illogicitàe contraddittorietà della motivazione: il ricorrente lamenta che la motivazione sulle esigenzecautelari si limita a riprodurre formule di stile, richiamando i precedenti penali dell'indagato,senza tenere conto della loro natura e risalenza, le modalità del fatto, la pretesa assenza difonti di reddito lecite e l'atteggiamento negatorio dell'indagato che, in sede di convalida, haparzialmente contestato la ricostruzione del fatto; l'ordinanza avrebbe completamenteomesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emerge chel’indagato ha svolto attività lavorativa sino al luglio 2025, fruisce dell’indennità didisoccupazione (naspi), è radicato sul territorio, essendo munito di stabile residenza e dititolo di soggiorno; sarebbero stati, pertanto, violati i principi di proporzionalità e di minimaoffensività della misura cautelare (art. 27 Cost.).2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275, commi 1, 2 e3, 275 bis, 292, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione: il ricorrente lamenta che l'ordinanza ha escluso l'applicazione della più gradatamisura degli arresti domiciliari, ritenuta impraticabile in merito all’adeguatezza del domiciliodisponibile, ritenuto eterogeneo rispetto alle esigenze cautelari, omettendo di attivarequalsiasi accertamento officioso volto a verificarne l'attualità; ciò in violazione dell'articolo275 cod. proc. pen., che impone una rigorosa graduazione delle misure cautelari conapplicazione della custodia cautelare in carcere solo quando ogni altra misura risultiinadeguata “e ciò sia sorretto da motivazione rafforzata” (così in ricorso, p. 6).2.4. Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 309, comma IX, cod.proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: il ricorrente lamentache il collegio del riesame si sarebbe limitato a trascrivere gli elementi indicati in sede diapplicazione della misura cautelare, senza apporti critici e senza l'esame degli elementi disegno contrario offerti dalla difesa con i motivi presentati in sede di riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto si limita a reiterare le medesimecensure già formulate in sede di riesame, cui il Tribunale del riesame di Milano ha fornitoadeguata e congrua risposta.2. Il primo motivo - che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in rapinaimpropria consumata anziché tentata - è manifestamente infondato alla luce del principio didiritto affermato da questa Corte, e di cui il Tribunale del riesame risulta avere fatto correttaapplicazione, secondo cui, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, èsufficiente che l'agente, dopo avere compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperiviolenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non ènecessario che ne consegua l'impossessamento - richiesto, invece, per quella propria - noncostituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico(nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropriaconsumata con riferimento alla condotta dell'imputato che insieme ad altri correi, dopo averetagliato la cassaforte, riponendone il contenuto in una borsa, sorpreso dalla polizia mentre sitrovava ancora all'interno dell'appartamento, opponeva violenza per procurarsi l'impunità,Sez. U, n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017,Tagaswill, Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01;conf. Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, n. 46530 del 06/10/2022,Savoia, non mass.).Quanto alla configurazione della "sottrazione" - da intendersi come mera apprensionedel bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilitàautonoma dello stesso - va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui, per la suasussistenza, non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza,siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione diun'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2 n. 15584 del 12.2.2021, Bevilacqua, Rv.281117). Di tali principi ha fatto buon governo il tribunale del riesame che nella ordinanzaimpugnata (pag. 8) ha puntualmente motivato osservando come, dalla ricostruzione fattuale,la sottrazione delle bottiglie era stata effettivamente portata a compimento in quantol'indagato le aveva prelevate dall’apposito scaffale, contenute in un cartone, cercando diallontanarsi e poi aggredendo, con calci e mediante l’uso di una bottiglia prelevata da quellesottratte, l’addetto alla vigilanza che cercava di trattenerlo al fine di impedirgli di allontanarsicon la refurtiva e che, con il suo intervento, aveva impedito non già l'apprensione del bene(e, cioè, la sottrazione), bensì l'impossessamento. A fronte di tale ricostruzione, le censuredifensive finiscono per prefigurare una rivalutazione, ovvero alternativa rilettura, deglielementi probatori sottesi alla disposta cautela, estranea al sindacato di legittimità.3. Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per le reciproche interazioni,si denunciano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’attualitàdelle esigenze cautelari e la scelta della misura cautelare massima, a fronte delladisponibilità di un domicilio potenzialmente idoneo ad ospitare l’indagato. Il Tribunale delriesame ha motivato sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura in termini nonsindacabili in questa sede, avendo in primo luogo valorizzato le modalità del fatto (posto inessere con violenza, colpendo il vigilante con una bottiglia oltre che con calci e pugni) e lapersonalità negativa dell’indagato. Questi elementi, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa,sono stati congruamente apprezzati al fine di sottolineare la preoccupante personalità delricorrente che, già gravato da precedenti specifici, non ha avuto alcuna remora ad aggredireviolentemente gli operanti al fine di sottrarsi al loro intervento. I giudici del riesame, nelconfermare la valutazione operata dal giudice delle indagini preliminari sulla sussistenza esulla gravità del periculum libertatis, hanno considerato l’attualità del pericolo di reiterazione,non trascurando alcun elemento sottoposto alla loro attenzione dalla difesa in ordine alladocumentazione relativa alla situazione economica e al domicilio in cui potere disporre unamisura custodiale extramuraria, rispetto alla quale è stata ravvisata non solo la mancanza diaffidabilità dell’imputato, che non ha tratto monito dai precedenti riportati, ma anche laassenza di concreti presupposti applicativi. Innanzitutto, il tribunale del riesame ha motivato,in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisitodell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non èequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr.,Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 01; Sez. 6, n. 8211 del11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684- 01). Va inoltre detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto allamisura coercitiva e dell’adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altre al fine digarantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione, è un giudizio riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -,n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011,Soriato, Rv. 250093 - 01).Ebbene, il tribunale del riesame (p. 8) ha puntualmente evidenziato che l’attivitàlavorativa risulta cessata il 31 luglio 2025 e che per la naspi, in base alla documentazioneprodotta, risulta ancora in corso la convocazione, aggiungendo che, comunque, si tratta diprovvidenza temporanea; quanto all'appartamento, da condividere con un ex collega dilavoro, come rileva il tribunale, lo stesso indagato ha riferito che, dovendo corrispondere uncanone di euro 300,00 mensili, si era risolto a rubare le bottiglie di alcolici per rivenderle edautofinanziarsi; inoltre il conduttore dell'appartamento non ha espresso disponibilità adospitare il prevenuto in caso di concessione degli arresti domiciliari, avendo la difesaprodotto la copia di una dichiarazione di disponibilità formulata in data 27 gennaio 2024 deltutto eterogenea e ai fini dell'art. 7 d.l. vo n. 285/1998.4. L’ultimo motivo di ricorso, secondo il quale il Tribunale del riesame, si sarebbelimitato a riportare gli elementi indicati in sede di applicazione della misura senza vagliocritico, è manifestamente infondato in quanto del tutto generico, non confrontandosi con lamotivazione esaustiva, logica e giuridicamente corretta del tribunale del riesame, che -anche laddove ha adottato l’argomentazione per relationem, richiamando nel corpo dellamotivazione gli argomenti del giudice procedente in merito alla sussistenza della gravitàindiziaria - ha comunque esplicitato le ragioni specifiche per cui le censure difensive nonpotevano trovare accoglimento, superando punto per punto l'alternativa ricostruzione dellavicenda offerta dall'odierno ricorrente.5. In conclusione, poiché dall'analisi della motivazione del provvedimento del Tribunalenon si apprezzano carenze motivazionali censurabili in questa sede, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, infavore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Non conseguendodall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deveprovvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]