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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 34002/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 18/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Pisa in data 03/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 73 comma 4 - 80 comma 1, lett.

A) D.P.R. 309 del 90 (capo A) e artt. 81 cpv., 56 - 629 cod. pen. (capo B).

Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen. in riferimento all'art. 629 cod. pen. per riduzione della sola metà della pena base (e non di 2/3) ad un soggetto incensurato, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte della Corte territoriale che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha pertinentemente evidenziato come la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di primo grado sia da ritenersi adeguata (e non eccessiva), in considerazione delle modalità attuative e della reiterazione delle condotte criminose, legittimanti l'operata riduzione della sola metà della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 18/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Pisa in data 03/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 73 comma 4 - 80 comma 1, lett. A) D.P.R. 309 del 90 (capo A) e artt. 81 cpv., 56 - 629 cod. pen. (capo B). Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen. in riferimento all'art. 629 cod. pen. per riduzione della sola metà della pena base (e non di 2/3) ad un soggetto incensurato, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte della Corte territoriale che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha pertinentemente evidenziato come la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di primo grado sia da ritenersi adeguata (e non eccessiva), in considerazione delle modalità attuative e della reiterazione delle condotte criminose, legittimanti l'operata riduzione della sola metà della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris