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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:467
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987C0176 - IT Avviso legale importante | 61987C0176 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 13 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-176/87. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-177/87. - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01493 [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Le memorie presentate dalle ricorrenti nelle cause C-176/87, [OSCURATO:PERSONA], e C-177/87, [OSCURATO:PERSONA], sono costituite, per l' essenziale, dalle osservazioni formulate in comune con le ricorrenti nelle cause C-174/87, Ricoh/Consiglio (Racc. 1992, pag.

I-1335), C-175/87, Matsushita/Consiglio (Racc. 1992, pag.

I-1409), e C-179/87, Sharp/Consiglio (Racc. 1992, pag.

I-1635).

Queste osservazioni riguardano la determinazione del pregiudizio, la valutazione dell' interesse della Comunità e il calcolo del dazio antidumping.

I mezzi che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto valere in proposito devono quindi essere respinti per le ragioni indicate nelle conclusioni da me presentate nella causa C-174/87, Ricoh/Consiglio (pag.

I-1368), alle quali mi permetto di rinviare.

2. Quanto alle osservazioni che le due ricorrenti hanno svolto sul "metodo usato dalla Commissione per accertare l' esistenza del dumping", e che, non più lunghe di una pagina dattiloscritta, rientrano nella parte introduttiva dei loro ricorsi, ritengo, con il Consiglio, che non sia necessario esaminarle.

Poiché ciascuna delle ricorrenti ha precisato che "in quanto altri esportatori solleveranno tali questioni in domande distinte e in quanto sembra opportuno ridurre il volume dell' argomentazione sottoposta alla Corte, la presente domanda si limiterà alla questione del pregiudizio ed a quella dell' interesse della Comunità" (pag. iii di ciascuno dei due ricorsi), si può infatti ritenere che le suddette osservazioni non costituiscano propriamente parte dei ricorsi.

D' altro canto, esse sono alquanto imprecise e potrebbero essere facilmente refutate in base, da un lato, al principio dell' autonomia dei metodi di calcolo del valore normale e, rispettivamente, del prezzo all' esportazione e, dall' altro, alle considerazioni esposte, nelle mie conclusioni relative alle altre cause, nel contesto dei mezzi basati sul confronto fra questi due termini.

3. In conclusione, propongo alla Corte di respingere i ricorsi nelle cause C-176/87 e C-177/87 e di porre le spese, comprese quelle delle parti intervenienti, a carico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. (*) Lingua originale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987C0176 - IT Avviso legale importante | 61987C0176 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 13 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-176/87. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-177/87. - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01493 [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Le memorie presentate dalle ricorrenti nelle cause C-176/87, [OSCURATO:PERSONA], e C-177/87, [OSCURATO:PERSONA], sono costituite, per l' essenziale, dalle osservazioni formulate in comune con le ricorrenti nelle cause C-174/87, Ricoh/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-1335), C-175/87, Matsushita/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-1409), e C-179/87, Sharp/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-1635). Queste osservazioni riguardano la determinazione del pregiudizio, la valutazione dell' interesse della Comunità e il calcolo del dazio antidumping. I mezzi che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto valere in proposito devono quindi essere respinti per le ragioni indicate nelle conclusioni da me presentate nella causa C-174/87, Ricoh/Consiglio (pag. I-1368), alle quali mi permetto di rinviare. 2. Quanto alle osservazioni che le due ricorrenti hanno svolto sul "metodo usato dalla Commissione per accertare l' esistenza del dumping", e che, non più lunghe di una pagina dattiloscritta, rientrano nella parte introduttiva dei loro ricorsi, ritengo, con il Consiglio, che non sia necessario esaminarle. Poiché ciascuna delle ricorrenti ha precisato che "in quanto altri esportatori solleveranno tali questioni in domande distinte e in quanto sembra opportuno ridurre il volume dell' argomentazione sottoposta alla Corte, la presente domanda si limiterà alla questione del pregiudizio ed a quella dell' interesse della Comunità" (pag. iii di ciascuno dei due ricorsi), si può infatti ritenere che le suddette osservazioni non costituiscano propriamente parte dei ricorsi. D' altro canto, esse sono alquanto imprecise e potrebbero essere facilmente refutate in base, da un lato, al principio dell' autonomia dei metodi di calcolo del valore normale e, rispettivamente, del prezzo all' esportazione e, dall' altro, alle considerazioni esposte, nelle mie conclusioni relative alle altre cause, nel contesto dei mezzi basati sul confronto fra questi due termini. 3. In conclusione, propongo alla Corte di respingere i ricorsi nelle cause C-176/87 e C-177/87 e di porre le spese, comprese quelle delle parti intervenienti, a carico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. (*) Lingua originale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris