CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo [OSCURATO:PERSONA] CONTO CORRENTEBANCARIODott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 2163/2022ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 2163/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Siena, inpersona di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di deliberante confunzione “credito problematico” (livello di procura “E5”), giustaprocura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] daSiena il 15 giugno 2021, rep. n. 40124, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ancona, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 14giugno 2021, n. 4862/2/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale si è espressa perl’accoglimento del ricorso;udito, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delegadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso;udito, per l’intimata, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si èrimessa alle decisioni della Corte sulle questioni di diritto.1. La “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Campania – sezionestaccata di Salerno il 14 giugno 2021, n. 4862/2/2021, che, incontroversia su impugnazione di avviso di liquidazione n.2017/002/SC/000000949/0/001 per l’imposta di registro nellamisura proporzionale di € 12.085,00 (con i relativi accessori)per la registrazione di una sentenza depositata dalla Corte diAppello di Salerno il 4 ottobre 2017, n. 949/2017, che, inriforma della sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 6agosto 2008, n. 2071/2008, all’esito di opposizione a decretoingiuntivo, dopo aver riconosciuto (pagina 4 del ricorso)«previa disposizione della compensazione delle sommerispettivamente dovute dalle parti (…) un credito residuo afavore della [OSCURATO:SOCIETA]. di € 327.188,70, oltreinteressi legali dal 28.02.2002», ha rigettato l’appello propostoin via principale dalla “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].”Numero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026e l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno il 14 novembre 2020, n. 1922/7/2020,con compensazione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di primo grado – che aveva parzialmente accolto ilricorso originario della contribuente nel senso che la condannaalla prestazione restitutoria era soggetta ad imposta di registroin misura proporzionale, mentre la condanna allacorresponsione degli interessi legali era soggetta ad imposta diregistro in misura fissa - sul presupposto che la somma dovutain restituzione esulava dal campo di applicazione dell’IVA,mentre gli interessi legali non avevano natura risarcitoria.3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per lasola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.4. Con ordinanza interlocutoria, dopo aver preliminarmenterilevato che l’Agenzia delle Entrate doveva considerarsi mera“intimata” nel presente procedimento, essendosi tardivamentecostituita (con un inammissibile “atto di costituzione”) per lasola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, ilcollegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria edella valenza nomofilattica (art. 375, primo comma, cod. proc.civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. a), n. 1, deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendentiall’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissataudienza o adunanza in camera di consiglio) - della questionerelativa alla riconducibilità delle pronunce restitutorieconseguenti alla disapplicazione (in assenza di una preventivadichiarazione di nullità) delle clausole di capitalizzazionetrimestrale degli interessi passivi nei contratti di conto correnteNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026bancario nell’ambito delle previsioni, rispettivamente, dell’art.40, primo comma, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (a tenore del quale: «Per gli atti relativi a cessioni di benie prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto,l'imposta si applica in misura fissa»), dell’art. 8, comma 1, lett.b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 (a tenore del quale: gli «Atti dell'autorità giudiziariaordinaria (...) in materia di controversie civili che definiscono,anche parzialmente, il giudizio (...): b) recanti condanna alpagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o allaconsegna di beni di qualsiasi natura» sono soggetti ad impostadi registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3%), edella nota II all’art. 8 della tariffa – parte prima allegata ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore della quale: «Gli atti dicui al comma 1, lettera b), (…) non sono soggetti all'impostaproporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento dicorrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valoreaggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»).5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, per quanto possa occorrere (in assenza dicontestazioni sul punto), va ribadito che, nel giudizio dilegittimità, l'Agenzia delle Entrate intimata, anche quando nonabbia contraddetto il ricorso mediante rituale controricorso, hapur sempre la facoltà di partecipare alla discussione orale,avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità che aquest'ultima sia rilasciata una specifica procura per il singoloNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026giudizio (in termini: Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n.2465).Ciò detto, il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), e della relativanota II della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, 20 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2033cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudicedi appello che la contribuente era stata condannata alla«“restituzione” di somme a titolo di indebito» in favore delcorrentista, laddove le somme in questione vengono restituitenell’ambito di un rapporto contrattuale di conto correntebancario, derivando dal residuo risultante dalla compensazionetra le poste debitorie e creditorie. Per cui, «l’importo darestituire trova il fondamento in rapporti bancari tra la societàcorrentista e l’istituto di credito, non come invece sostenuto dalGiudice di [OSCURATO:PERSONA] per indebito oggettivo».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Preliminarmente, si dà atto che questa Corte ha giàsostanzialmente affrontato in un recente arresto (al qualeanche il P.M. si è richiamato nelle conclusioni scritte: Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137) la questione rimessaalla trattazione in pubblica udienza, tentando uninquadramento sistematico delle varie fattispecie in tema diapplicazione dell’imposta di registro nelle controversie suicontratti di conto corrente bancario in ordine alla legittimitàdella clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessidebitori e della clausola sulla commissione di massimo scoperto(come anche delle clausole di rinvio agli “usi su piazza” per ladeterminazione del saggio degli interessi debitori).Numero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/20262.3 Preliminarmente, si dà atto che questa Corte ha giàsostanzialmente affrontato in un recente arresto (al qualeanche il P.M. si è richiamato: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre2025, n. 32137) la questione rimessa alla trattazione inpubblica udienza, tentando un inquadramento sistematico dellevarie fattispecie in tema di applicazione dell’imposta di registronelle controversie sui contratti di conto corrente bancario inordine alla legittimità della clausola di capitalizzazionetrimestrale degli interessi debitori e della clausola sullacommissione di massimo scoperto (come anche delle clausoledi rinvio agli “usi su piazza” per la determinazione del saggiodegli interessi debitori).2.3 Premesso che l’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, prevede, in linea generale, che sono soggetti adimposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materiadi controversie civili che definiscono anche parzialmente ilgiudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti chedichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiaranoefficaci nello Stato sentenze straniere», l’art. 8, comma 1, lett.b) e lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, stabiliscono la soggezione,rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3%per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di sommeo valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasinatura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «chedichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto,ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni,o la risoluzione di un contratto». Peraltro, la nota II al citatoart. 8 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, precisa che: «Gli atti di cui al comma 1, letterab), (…) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parteNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazionisoggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 deltesto unico».2.4 Nella controversia definita dal menzionato arresto, con lasentenza soggetta a registrazione, il correntista avevaespressamente chiesto al giudice civile di dichiarare la nullitàdelle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degliinteressi debitori e della commissione di massimo scoperto inrelazione ad un contratto di conto corrente bancario e, perconseguenza, di condannare la banca alla restituzione in suofavore delle somme indebitamente percepite a tale titolo.Per cui, in tal caso, è evidente l’esercizio cumulativo (art. 104cod. proc. civ.) dell’azione di nullità parziale dei contrattibancari (art. 1419 cod. civ.) e dell’azione di ripetizionedell’indebito (art. 2033 cod. civ.).In tal senso, si è significativamente rilevato (in termini: Cass.,Sez. 6^-1, 5 settembre 2018, n. 21646) che il correntista, inuna situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorieda lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenzaa che si accerti, prima della chiusura del conto correntebancario, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in propriodanno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato,depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Taleinteresse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni:quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggioreestensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso daaddebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo chela banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere aseguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè,Numero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debitoe credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamentoprospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicurointeresse, in quanto è volta al conseguimento di un risultatoutile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersisenza la pronuncia del giudice. Come è stato lucidamenteosservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sindal momento dell'annotazione in conto di una posta,avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben puòagire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cuiquell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere unarettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potràfarlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario,proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità dicredito entro i limiti del fido concessogli (Cass., Sez. Un., 2dicembre 2010, n. 24418; nel medesimo senso: Cass., Sez.3^, 15 gennaio 2013, n. 798; Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2021,n. 17635; Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2023, n. 35219; Cass.,Sez. 1^, 26 settembre 2024, n. 25711; Cass., Sez. 1^, 4dicembre 2025, n. 31765).Questa riflessione si è consolidata in successivi arresti,trovando enunciazione il principio che, in tema di contocorrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamentogiudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delleclausole anatocistiche e dell'entità del saldo parzialericalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso chetale interesse mira al conseguimento di un risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza lapronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro,di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggioreestensione dell'affidamento concessogli e nella riduzioneNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potràpretendere alla cessazione del rapporto (Cass., Sez. 6^-1, 21giugno 2021, nn. 17634 e 17635; Cass., Sez. 1^, 24 luglio2023, n. 22007; Cass., Sez. 1^, 6 novembre 2023, n. 30850;Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2023, n. 35219; Cass., Sez. 1^,27 febbraio 2024, n. 5118; Cass., Sez. 1^, 13 marzo 2024,nn. 6679 e 6707; Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2024, n. 9756;Cass., Sez. 1^, 14 giugno 2024, n. 16602; Cass., Sez. 1^, 26settembre 2024, n. 25711; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2025,n. 31765). Ed è intuitivo che questa conclusione postulal’esistenza di un saldo attivo del conto all’esito della suarideterminazione previa espunzione delle voci (interessi,ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto) giàivi illegittimamente addebitate (Cass., Sez. 1^, 26 settembre2024, n. 25711).Inoltre, è pacifico che il correntista, che agisce in ripetizione,può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimentodel conto, e così anche fare seguire alla richiesta diaccertamento della nullità di determinate clausole, comeinerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domandadi ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio diazione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza diquelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo disvolgimento del conto (in termini: Cass., Sez. 6^-1, 4 marzo2021, n. 5887; Cass., Sez. 1^, 6 ottobre 2023, n. 28191).Aggiungasi che l'azione di indebito oggettivo è esperibile nonsolo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alleprestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullitàparziale, in relazione a singole clausole in base alle quali sianostate effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente,controprestazioni a queste funzionalmente collegate (Cass.,Numero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026Sez. 1^, 8 novembre 2005, n. 21647; Cass., Sez. Un., 30dicembre 2021, n. 41994; Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2024, n.670). Quindi, posto che l’azione di ripetizione per indebitooggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una causaadquirendi in ragione della carenza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti (in conseguenzadella dichiarazione di nullità, dell'annullamento, dellarisoluzione, della rescissione o del venire comunque meno delcontratto) (Cass., Sez. 2^, 15 gennaio 2018, n. 715; Cass.,Sez. 3^, 30 maggio 2019, n. 14758; Cass., Sez. 1^, 27 agosto2020, n. 17948; Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2020, n. 23448;Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23914; Cass., Sez. 3^,23 novembre 2021, n. 36251; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022,n. 25610; Cass., Sez. 2^, 15 dicembre 2022, n. 36783; Cass.,Sez. 1^, 20 aprile 2023, n. 10606; Cass., Sez. 1^, 6 luglio2023, n. 19150; Cass., Sez. 2^, 14 dicembre 2023, n. 35008;Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2024, n. 21410; Cass., Sez. 1^, 14febbraio 2025, n. 3762), non vi è alcuna differenza tra l’azionedi nullità parziale e l’azione di nullità totale del contratto sulpiano della giustificazione e dell’efficacia della pronunziagiudiziale, essendo comune la funzione di conformaresecundum legem la regolamentazione dei rapporti tra le partimediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle2.5 D’altra parte, la dicotomia tra azione di nullità ed azione diripetizione di indebito (anche sul piano del diverso regime dellaprescrizione) nella tutela contrattuale ha trovato recenteconsacrazione anche nel diritto unionale, essendo stataaffermata la compatibilità con l’art. 6, par. 1 (secondo cui: «1.[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenutein un contratto stipulato fra un consumatore ed unNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026professionista non vincolano il consumatore, alle condizionistabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto restivincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre cheesso possa sussistere senza le clausole abusive»), e l’art. 7,par. 1 (secondo cui: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri, nell'interesse deiconsumatori e dei concorrenti professionali, provvedono afornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione diclausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista edei consumatori»), della direttiva n. 93/13/CEE del Consigliodel 5 aprile 1993 (concernente le clausole abusive nei contrattistipulati con i consumatori, nonché il principio di equivalenza),di «azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullitàche siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causapetendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a farvalere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un terminedi prescrizione analogo a quello applicabile a quest’ultimaazione» (Corte Giust., Sez. 9^, 16 marzo 2025, causa C-230/24, MF vs. [OSCURATO:PERSONA] SA, par. 31 – vedansi anche:Corte Giust., Sez. 4^, 9 luglio 2020, cause riunite C-698/18 eC-699/18, SC [OSCURATO:PERSONA] SA vs JB et alii, par. 58; CorteGiust., Sez. 9^, 8 settembre 2022, cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21, E.K., S.K. vs. D.B.P. et alii, par. 90).2.6 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diimposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziariarecanti condanna al pagamento di somme o valori o allarestituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensidell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegataal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ad imposta in misuraproporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamentodi una somma di denaro o all'imposizione di un obbligorestitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o laNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti,l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, inapplicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., Sez. 5^,7 luglio 2017, n. 16814; Cass., Sez. 6^-5, 23 agosto 2017, n.20315; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass.,Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21702; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio2021, n. 4740; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2281;Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. Trib., 14agosto 2024, n. 22856; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn.14569, 14570, 14572 e 14578; Cass., Sez. Trib., 21 novembre2025, n. 30706; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n.32137; Cass., Sez. Trib., 21 gennaio 2026, n. 1336 – si segnalaanche: Cass., Sez. Trib., 26 gennaio 2026, n. 1795, che haesteso il medesimo principio anche alle pronunce del giudiceamministrativo).Né rileva, in alcun modo, che il contratto di cui sia dichiarata lanullità o pronunziato l’annullamento sia soggetto aregistrazione in termine fisso (il riferimento è agli atti indicatinella tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131) o in caso d’uso (il riferimento è agli atti indicati nellatariffa – parte seconda allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,ivi comprese le operazioni soggette ad IVA, anche in regime diesenzione), dal momento che la disciplina contenuta nel citatoart. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prescinde da tale discriminazionein ordine all’assolvimento o meno della registrazione (e, quindi,al pagamento o meno dell’imposta di registro) per il contrattoaffetto da nullità o annullabilità.2.7 Così, si è ritenuto che la previsione dell’art. 8, comma 1,lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprileNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/20261986, n. 131, non possa essere limitata alla sola fattispeciedella dichiarazione di nullità totale del contratto (art. 1418 cod.civ.), per quanto si tratti dell’ipotesi più frequente nella prassi,ma debba comprendere anche – per l’assoluta identità di ratio,che renderebbe illogica una difforme regolamentazione, inassenza di una differenza qualitativa tra le due pronunzie – lafattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto(art. 1419 cod. civ.), allorquando la ripetizione delle prestazionieseguite contra legem postula la ulteriore sopravvivenza delcontratto adeguato mediante la sostituzione automatica delleclausole nulle con la disciplina legale (art. 1419, secondocomma, cod. civ.) (in termini: Cass., Sez. Trib., 31 agosto2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n.32476; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569, 14570,14572, 14578; Cass., Sez. Trib., 18 giugno 2025, n. 16441;Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137).Da qui il corollario che l’applicazione dell’imposta di registro inmisura fissa anche nel caso di accertamento della nullitàparziale del contratto prescinde dall’eventuale soggezione adIVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso, perl’appunto, dei contratti bancari ex art. 10, comma 1, n. 1), deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) delle prestazioni che debbanoessere restituite in forza della pronunzia giudiziale.Cosicché, si è ribadito il principio per cui gli atti giudiziari «chedichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto,ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni,o la risoluzione di un contratto», anche quando la dichiarazionedi nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, secondocomma, cod. civ., senza investire l’intero contratto, chesopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legalealle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza cheNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestraledegli interessi debitori in relazione a contratti bancari econdanni la banca alla restituzione delle somme indebitamenteriscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti adimposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardinocorrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovandoapplicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033cod. civ.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131. Per cui, non può trovare applicazionel’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegataal d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologicavalidità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante leobbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare lacondanna al pagamento o alla consegna (in termini: Cass.,Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025,n. 32137).2.8 In definitiva, il preciso riferimento della nota II all'art. 8della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, agli «atti di cui al comma 1, lettera b)» del medesimo art.8 concerne in via esclusiva i provvedimenti giudiziari cheaccolgono la domanda di adempimento, dando attuazionecoattiva alla prestazione dovuta in virtù del contratto dicessione di beni o di prestazione di servizi. Per cui, restandosempre quest’ultimo la fonte delle obbligazioni di dare o di fare,il regime fiscale dell’operazione non muta in relazione allacoattività dell’adempimento. Diversa è la situazione in caso didichiarazione di nullità o di pronunzia di annullamento: ilcontratto di cessione di beni o di prestazione di servizi èNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026caducato ex tunc dalla pronunzia (ricognitiva o costitutiva)dell’autorità giudiziaria, le prestazioni adempiute sono privateab origine di titolo giustificativo e le parti sono abilitate allarelativa ripetizione (in natura o per equivalente) al fine direintegrare lo status quo ante dei rispettivi patrimoni.In proposito, si deve rammentare che, a norma dell’art. 26comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso dioperazioni con emissione di fattura (in cui rientrano anche leoperazioni esenti), la dichiarazione di nullità delle cessioni dibeni o delle prestazioni di servizi che siano effettuatenell’esercizio di imprese, arti o professioni (art. 1 del d.P.R. 26ottobre 1982, n. 633) non comporta la soggezione ad IVA delleconseguenti retrocessioni, posto che il cedente del bene o ilprestatore del servizio ha soltanto il diritto di portare indetrazione ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,l’imposta corrispondente alla variazione mediante registrazioneex art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre ilcessionario o il committente che abbia già registratol’operazione ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, deve, in tal caso, registrare la variazione a norma dell’art.23 o dell’art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo il suodiritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o alprestatore a titolo di rivalsa. Il che è coerente con il rilievo chele prestazioni restitutorie non costituiscono di per sé cessionidi beni o prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio diimprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA.Pertanto, trattandosi di provvedimento di condanna allarestituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titologiustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte allanozione «di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetteall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testoNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026unico» di cui all’invocata nota II all'art. 8, comma 1, lett. b),del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (in termini: Cass., Sez. 5^, 19gennaio 2018, n. 1342; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n.2040; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25610).2.9 Come si evince – oltre che dalla trascrizione di stralciriportati in ricorso, anche dalla copia allegata nelladocumentazione prodotta in sede di legittimità [in ossequio alcanone dell’autosufficienza nell’accezione rivisitata da questaCorte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con iprincipi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali (ed in particolare col principio del“diritto all’equo processo” di cui all’art. 6, par. 1), affermandosiche il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla lucedei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corteeuropea dei diritti dell’uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn.55064/11, 37781/13 e 26049/14 - Succi e altri c. Italia) - nondeve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, enon può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno dellecensure, e sia specificamente segnalata la loro presenza neglimarzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2022, n. 7186;Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 3^, 6giugno 2023, n. 15846; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2022, n.19822)] – dalla sentenza soggetta a registrazione, dopo averespressamente eccepito – con l’opposizione all’ingiunzione diNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026pagamento emessa in favore della “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena S.p.A.” - la nullità delle clausole contrattuali dicapitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazionea contratti di apertura di credito in conto corrente e di contocorrente bancario con la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A.”, la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (all’epoca, in bonis) avevachiesto di condannare la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A.” alla restituzione in suo favore delle sommeindebitamente percepite a tale titolo.È evidente, quindi, nell’ottica strutturale del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 cod. proc. civ.), incui l’opponente è attore in senso processuale e convenuto insenso sostanziale, mentre, all’inverso, l’opposto è convenutoin senso processuale e attore in senso sostanziale, che la“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” aveva eccepito la nullità parzialedei contratti di apertura di credito in conto corrente e di contocorrente bancario ed aveva proposto (in via riconvenzionale) ladomanda di condanna alla restituzione delle sommecorrisposte in eccedenza in forza dei predetti contratti perresistere alla domanda di condanna al pagamento delle sommedovute in forza dei predetti contratti, che la “[OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA].” aveva proposto (in via principale) con ildeposito del ricorso per ingiunzione di pagamento (art. 638cod. proc. civ.).Dunque, a fronte dell’azione di adempimento contrattuale (art.1453, primo comma, prima parte, cod. civ.), che la “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva esercitato in sedemonitoria, la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” aveva oppostol’eccezione di nullità parziale dei predetti contratti (art. 1421,secondo comma, cod. civ.) ed aveva esercitato l’azioneNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026riconvenzionale di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033cod. civ.) in sede contenziosa.2.10 Secondo un risalente orientamento di questa Corte,l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinariogiudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare lafondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assumela posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, ilquale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'oneredi contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valerel'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ol'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, puòproporre domanda riconvenzionale (tra le tante: Cass., Sez.2^, 4 marzo 2020, n. 6091; Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2021, n.10263; Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2022, n. 9633; Cass., Sez.1^, 18 aprile 2023, n. 10300).In tale cornice, l’eccezione di nullità delle clausole anatocistiche– volta a contrastare la domanda di condanna al pagamentodel saldo passivo del conto corrente bancario - si configuracome “eccezione in senso lato” o “improprio”, che è sottrattaal regime delle preclusioni assertive nel giudizio di prime cureex art. 183 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 23febbraio 2024, n. 4867) ed è proponibile anche nel giudizio diappello al di là del limite posto ex art. 345 cod. proc. civ. (trale tante: Cass., Sez. 3^, 17 luglio 2023, n. 20713; Cass., Sez.3^, 23 febbraio 2024, n. 4867)Su tale premessa, l’eventuale insussistenza delle condizioni perl'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che sia connessa aragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio dimerito che si instaura con l'opposizione, con la conseguenzache l’accertata nullità delle clausole concernenti lacapitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dalNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca invia monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gliinteressi calcolati in base a dette clausole, ed impone quindi algiudice di merito di provvedere ad un nuovo calcolo degliinteressi dovuti, senza applicare la suddetta capitalizzazione(Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2012, n. 3649;Cass., Sez. 3^, 23luglio 2014, n. 16767; Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2018, n.495; Cass., Sez. 2^, 12 marzo 2019, n. 7020; Cass., Sez. 1^,6 dicembre 2019, n. 31920).Inoltre, questa Corte ha ritenuto che, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, è rilevabile d'ufficio, anche insede di gravame, la nullità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.,della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessidovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario,quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto afondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizioneavverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto (trale tante: Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2010, n. 23974; Cass.,Sez. 1^, 28 giugno 2017, n. 16188; Cass., Sez. 1^, 10 gennaio2018, n. 371).Del resto, tale principio è in totale sintonia con l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui, in linea generale, in caso dimancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullitàcontrattuale, il giudice ha sempre facoltà di procedere ad unsiffatto rilievo nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione(Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass.,Sez. 6^-2, 5 aprile 2017, n. 8841; Cass., Sez. 6^-3, 19 luglio2018, n. 19251; Cass., Sez. 2^, 17 ottobre 2019, n. 26495;Cass., Sez. 6^-1, 15 settembre 2020, n. 19161).Il che non esclude che, sempre nell’ambito del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente non si limiti adNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026eccepire la nullità parziale del contratto di conto correntebancario (al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo esubire l’eventuale condanna al pagamento di una sommaridotta), ma possa agire in via riconvenzionale per ladichiarazione di nullità parziale del contratto di conto correntebancario e/o per la condanna della banca opposta allarestituzione delle somme corrisposte in eccedenza durantel’esecuzione del contratto in virtù delle clausole nulle (Cass.,Sez. 6^-1, 5 agosto 2021, n. 22387).2.11 Dunque, alla luce delle pregresse osservazioni, fermarestando la cumulabilità con la ripetizione di indebito oggettivo,la nullità parziale del contratto di conto corrente, in caso diazione di adempimento contrattuale da parte della banca (nelleforme del rito monitorio o del rito ordinario), puòalternativamente costituire oggetto di eccezione o di azionericonvenzionale da parte del correntista; altrimenti, puòsemplicemente costituire oggetto di azione principale da partedel correntista.Per cui, al di là della differente ripartizione dell’onere probatorio(art. 2697 cod. civ.), in base alla diversa veste di convenuto(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2013, n.21466; Cass., Sez. 1^, 11 giugno 2018, n. 15148; Cass., Sez.1^, 11 maggio 2022, n. 14870) o di attore (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 17 aprile 2020, n. 7895; Cass., Sez. 1^, Cass., Sez.1^, 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass., Sez. 1^, 27 dicembre2022, n. 37800; Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2024, n. 11735;Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2025, n. 34625) del correntista,che, comunque, non muta nel caso di azioni contrapposte (trale tante: Cass., Sez. 1^, 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass.,Sez. 6^-1, 5 agosto 2021, n. 22387; Cass., Sez. 1^, 17gennaio 2024, n. 1763; Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2024, n.Numero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/202611735; Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2025, n. 34625), la litecon la banca viene ad avere un diverso thema decidendum, aseconda che la nullità parziale del contratto di conto correntesia fatta valere in via di eccezione o di azione, instaurandosi,nel primo caso, un giudizio di manutenzione contrattuale, in cuil’exceptio nullitatis è diretta ad infirmare (in tutto o in parte) lapretesa della banca all’adempimento delle prestazioni dovute,e, nel secondo caso, un giudizio di caducazione contrattuale, incui l’actio nullitatis è diretta ad accertare l’invalidità dellaclausola anatocistica con la conseguente ripetibilità delleprestazioni indebite. Ne discende che l’eccezione di nullitàparziale non conduce alla sostituzione dell’azione proposta conun’altra e, dunque, ad una violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., ma non esclude che l’accertamento ufficioso del giudicesia, comunque, idoneo alla formazione del giudicato su talequestione (in base ai principi enunciati, dapprima, da Cass.,Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828, e, poi, da Cass., Sez.Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass., Sez. Un.,22 marzo 2017, n. 7294).2.12 Va, quindi, ribadito – alla luce dell’ormai consolidatoorientamento di questa Corte - il principio per cui gli attigiudiziari «che dichiarano la nullità o pronuncianol'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna allarestituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto»,anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singoleclausole ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., senzainvestire l’intero contratto, che sopravvive tra le parti con lasostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sonosoggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo irrilevante che essiNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, nontrovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art.2033 cod. civ.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per cui, non può trovareapplicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postulala fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contrattooriginante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice dipronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (intermini: Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25610).Il principio enunciato è destinato ad operare sia nell’ipotesi incui il giudice sia stato specificamente adito dal correntista (insede di azione principale o riconvenzionale) per accertare lanullità delle clausole anatocistiche e condannare la banca allarestituzione delle prestazioni indebite, sia nell’ipotesi in cui labanca abbia agito in via principale (con ricorso in sedemonitoria o con citazione in sede contenziosa) per ottenere dalgiudice la condanna del correntista al pagamento delle sommedovute (per capitale ed accessori) in virtù del contratto di contocorrente (anche con il computo delle maggiorazionianatocistiche sugli interessi corrispettivi e moratori, nonchésulla commissione di massimo scoperto), laddove il correntistaabbia agito in via riconvenzionale (con opposizione a decretoingiuntivo o con comparsa di risposta) per ottenere dal giudice,sulla scorta di una ricostruzione complessiva dei reciprocirapporti di dare e avere, la condanna della banca allarestituzione delle somme percepite o addebitate in eccedenzain virtù delle clausole disapplicate; o ancora nell’ipotesi in cui ilcorrentista abbia agito (con citazione in sede contenziosa) perottenere dal giudice la condanna della banca alla restituzionein suo favore delle somme indebitamente percepite, inNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026dipendenza dell’illegittima applicazione della capitalizzazionetrimestrale degli interessi debitori e della commissione dimassimo scoperto.Difatti, ciò che accomuna la delineata casistica è la pronunciadella condanna restitutoria in dipendenza dell’accertamentodella nullità parziale del contratto di conto corrente bancario,non rilevando che esso consegua alla proposizione dell’azioneo dell’eccezione di nullità, giacché si ricade, comunque, nellaprevisione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,2.13 Al solo fine di fare chiarezza sull’uniformità deltrattamento impositivo per le fattispecie ipotizzabili, il collegiovaluta l’opportunità di enunciare il seguente principio di diritto:«In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ovesi verta in materia di conto corrente bancario, l’art. 8,comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova sempre applicazionenei casi in cui la condanna della banca alla restituzionedi somme in favore del correntista sia conseguenteall’accertamento della nullità di clausole contrattuali(come nelle ipotesi delle clausole di capitalizzazionetrimestrale degli interessi debitori o della commissionedi massimo scoperto ovvero delle clausole di rinvio aic.d. “usi su piazza” per la determinazione del saggiodegli interessi debitori), non rilevando che il correntistaabbia fatto valere in giudizio tale nullità in via di azioneo in via di eccezione».4. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), pernon essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo gradoNumero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026che «il provvedimento giudiziario “è stato emesso all’esito diun giudizio contenzioso per l’accertamento di un debito/creditoche trova titolo in un contratto di conto corrente e in altrirapporti ad esso collegati».4.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delprecedente motivo, risultandone superfluo ed ultroneo loscrutinio.5. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentodel secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,con l’accoglimento parziale del ricorso originario nel senso chela sentenza depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 4ottobre 2017, n. 949/2017, è soggetta ad imposta di registroin misura fissa con riguardo alla condanna alla restituzionedella somma di € 327.188,70.6. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) possono essere interamente compensate tra leparti in ragione della formazione in corso di causa di unorientamento giurisprudenziale sul thema decidendum. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento delsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsooriginario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo2026.Numero registro generale 2163/2022Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 9276/2026Data pubblicazione 13/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]iuseppe [OSCURATO:PERSONA]