CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. MICHELECIAMBELLINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguentestatuizione.Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Perugia, che deposita propria nomina adifensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con contestuale conferma delcodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ancona (già agli atti) e, riportandosi ai motividel ricorso, insiste per la riqualificazione del fatto da bancarotta documentale fraudolenta abancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenzadel Tribunale di Ancona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e n. 2, e 219, secondocomma, n. 1, legge fall., a lui contestato, in qualità di titolare dell’impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, per aver distratto somme di denaroper complessivi euro 62.900 e beni mobili per euro 2.477, nonché per aver sottratto,allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili in modo da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla prova della sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed alla mancata riqualificazione nelreato di bancarotta semplice o di bancarotta preferenziale. La Corte avrebbeinfatti omesso di valutare la natura di impresa individuale della fallita, unicafonte di sostentamento per il ricorrente e la sua famiglia, così come dimostratoanche dalla presentazione al curatore di un’istanza ex art. 46 legge fall., volta adescludere dal fallimento il guadagno dell’attività nei limiti delle esigenze dimantenimento del titolare e dei suoi familiari. La riconducibilità dei prelievi a tale 2esigenza di sostentamento escluderebbe la fattispecie contestata, anche sulpiano dell’elemento psicologico, orientando eventualmente per il reato dibancarotta semplice ove ritenuti eccessivi i prelievi effettuati.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla prova della sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo delreato di bancarotta documentale “specifica” ed alla mancata riqualificazione nelreato di bancarotta semplice. Non sarebbero infatti emerse condotte dioccultamento o sottrazione delle scritture contabili della fallita, che avrebbelegittimamente operato in regime di contabilità semplificata, che onererebbe lastessa della sola tenuta dei libri rilevanti a fini IVA e del libro dei cespitiammortizzabili. Il curatore avrebbe rinvenuto quest’ultimo, assieme alle fatturedel 2015 di acquisto e vendita, ma vi sarebbero riscontri documentali adanche i registri IVA, seppur in forma telematica. Il curatore avrebbe comunquericostruito le risultanze delle dichiarazioni presentate all’agenzia delle entrate nel2014 e nel 2015 evidenziando i dati desumibili dal quadro “VE”. Ladocumentazione prevista sarebbe stata dunque correttamente istituita, el’idoneità della stessa a ricostruire le movimentazioni non atterrebbe al themadecidendum del processo, attesa la contestazione di bancarotta fraudolentadocumentale “specifica”. Si tratterebbe dunque al più di un’omessa tenuta,riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall., o aquella di bancarotta documentale “generica”. Difetterebbe peraltro il dolospecifico.2.3. Il terzo motivo, in via subordinata, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno dispeciale tenuità e delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La dittaindividuale avrebbe infatti avuto un modesto volume di affari e solo un anno emezzo di attività. Non potrebbe poi negarsi che quantomeno una quota diquanto asseritamente distratto fosse destinata al sostentamento dell’imputato.La diminuzione patrimoniale, anche alla luce dello scarso valore dei beniasseritamente sottratti, apparirebbe dunque di scarsa entità. Tali considerazionilegittimerebbero altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,essendo i precedenti a carico dell’imputato aspecifici e piuttosto datati.2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla mancata applicazione del minimo edittale, anche con riferimento alla penaaccessoria applicata. I profili citati consentirebbero infatti, in estremo subordine,di contenere nei minimi edittali anche l’aumento per la c.d. “continuazionefallimentare” e di ridurre al minimo la durata della sanzione accessoria, attesa lanon particolare gravità delle condotte, la modesta rilevanza dell’attività sociale e 3la rilevante compressione delle capacità reddituali del ricorrente derivante dallamisura.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.2. Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze diprimo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova postia fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello sisalda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass.sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).L’integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzatidal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggilogico-giuridici della decisione, e – a maggior ragione – quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate echiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazioneper relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censureprospettate in sede di impugnazione.2.1. Giova aggiungere che - quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione - è affermazione risalente e costante nella giurisprudenza di legittimità che«l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc.pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quantol'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto",dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità diverifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794); e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori dimanifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi 4di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez.6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.2. La mancanza di specificità del motivo ricorre, poi, tanto nel caso della sua genericità,intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione,dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senzacadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., all'inammissibilità del gravame (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521- 01).3.Orbene, il primo motivo di ricorso è in parte generico, in parte non consentito in sede dilegittimità e, in ogni caso, globalmente infondato.Da un lato, mette conto rimarcare che in tema di reati fallimentari, la disposizione di cuiall'art. 46, comma 1, n. 2 legge fall., invocata dal ricorrente, che individua i beni non compresinel fallimento suscettibili di trattenimento da parte del fallito, presuppone che sia giàintervenuta la dichiarazione di fallimento e che l'agente rivesta la qualità di imprenditoreindividuale, non trovando applicazione nelle ipotesi di bancarotta distrattiva prefallimentare enei confronti dell'amministratore o socio di una società di capitali (Sez.5, n. 17614 del07/02/2020, Scopazzini, Rv.279354, che ha richiamato i precedenti di questa Corte che hannoancorato l’applicabilità dell’art. 46 l.f. a casi di imprenditori personalmente falliti e, per quantodi maggior interesse in questa sede, di attività compiute dopo la declaratoria di fallimento:Sez. 5, n. 24493 del 19/03/2013, Mangiola ed altro, Rv. 256321; Sez. 5, n. 16606 del09/03/2010, Quero, Rv. 247256; Sez. 5, n. 37432 del 20/05/2009, Tamburini, Rv. 245142;Sez. 5, n. 1432 del 13/12/1978, dep. 1979, Nuzzo, Rv. 141067).Ne viene, sotto questo dedotto profilo, la manifesta infondatezza di tutte le doglianzearticolate a riguardo della natura distrattiva del distacco di liquidità dai conti correnti intestatiall’impresa fallita, poiché ben antecedente alla declaratoria di fallimento.Per altro verso, non si scorgono illogicità evidenti nei passaggi della sentenza di primo grado(pag. 12 e seg.), ampiamente richiamata da quella impugnata, che ha sottolineato l’ingenteentità di bonifici e prelievi privi di adeguata giustificazione imprenditoriale, pari ad euro 57.800(a cui si deve aggiungere l’importo di un assegno circolare di 5000 euro, emesso a favore diun’impresa di titolarità della moglie), operati sui conti correnti del fallito in un arco temporalecontenuto, 5 mesi – anche in considerazione delle uscite del conto corrente personale n. 187della BCC, pari ad euro 18.211 per gli ultimi due mesi del 2014 e ad euro 11.543 per il 2015, edella carenza di prova appagante, che il fallito avrebbe dovuto fornire (ex multis, Sez.5, n.8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv.267710), della destinazione del denaro al mantenimento 5proprio e della famiglia. E parimenti, è stato convenientemente illustrato il mancatorinvenimento, non documentato, dei beni strumentali e dei telefoni cellulari, acquistati nelbreve periodo di operatività dell’impresa, in sintonia con l’indirizzo giurisprudenziale, a cui siintende dare continuità, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazionela dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile ocorrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua oridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez.5, n. 31680 del03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768; ex multis, Sez.5, n. 29838 del 07/07/2025, n.m.; Sez.5,n. 32916 del 22/06/2023, n.m.; Sez.5, n. 19882 del 10/02/2023, n.m.; Sez.5, n.40389 del19/09/2022, n.m.). Del resto, che i beni in questione – che certamente non rientrano tra i beniimpignorabili - fossero almeno modestamente valsenti è circostanza desumibile dalleemergenze probatorie ripercorse dal duplice elaborato di merito al cospetto di quantorivendicato dalla difesa, che ne ha ricondotto la vendita alle necessità di mantenimentoeconomico della famiglia.Sul punto, la difesa del ricorrente ha offerto argomenti meramente reiterativi dei motivi digravame, in difetto di puntuale confronto con le proposizioni delle decisioni di merito e, per dipiù, orientati a sollecitare la Corte di cassazione ad una integrale rivisitazione dei fatti e delmateriale probatorio, operazione come anticipato non autorizzata in sede di legittimità.4.Il secondo motivo è generico, non consentito e manifestamente infondato.L’editto accusatorio investe una ipotesi di bancarotta fraudolenta c.d. a dolo specifico, persottrazione dell’impianto contabile (a norma dell’art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, l.f., checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte,con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ilibri o le altre scritture contabili»); la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede ildolo specifico di profitto o di danno (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv.284304 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 – 01;da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.) e va da sé, pertanto, che ladimostrazione del reato richiede la prova, oltre che dell’elemento materiale delle condotte cosìin rilievo e del carattere consapevole e volontario delle stesse, anche di una ulteriore,qualificata direzione della volontà (Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).Sugli indicatori della prova del dolo specifico – che, naturalmente, deve essere tratta dalleconcrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, conprocesso logico-deduttivo, sia possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto (v.Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908) - si sono soffermati i diversi arrestigiurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura cheesalti la specularità di talune emergenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza dirisorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o lasproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di 6ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304); si è ancora recentemente osservato che loscopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anchedall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagninoulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5,n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare ilprincipio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazioneche affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cuinon sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, conparticolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all’irreperibilità del fallito(sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).La sentenza dei primi giudici (pag. 5 e seg.), a cui si è armonizzata la Corte territoriale(pag.14), ha valorizzato, appropriatamente, in uno con l’omessa ostensione delle scritturecontabili – incluse quelle doverose per l’imprenditore che acceda al regime di contabilitàsemplificata - l’irreperibilità del fallito, pur ripetutamente invitato a presentarsi al curatorefallimentare; l’incompiutezza della documentazione tardivamente consegnata al curatore dalprofessionista di fiducia, poiché mancante del registro delle fatture di vendita e di acquisto del2014 e delle fatture attive e passive; l’inesistenza di attivo e l’accumulazione di unconsiderevole debito con l’Erario dello Stato; la concomitante consumazione di operazioni didepauperamento del patrimonio e delle finanze aziendali, non ricostruibili; l’accertataimpossibilità di “individuazione dei crediti e dei debitori della procedura, e con esse le azionirecuperatorie” e il pregiudizio arrecato ai creditori “sotto il profilo della prescrizione dei crediti[…] e della effettiva possibilità di recupero degli stessi” (pag. 10 primo grado), come nel caso(segnalato poi a pag. 13) dell’annotazione, nel registro fatture del 2014, singolarmente esibitonel corso del dibattimento, di una fattura attiva di euro 46.500 nei confronti di tale RomagnoliRosalba, di cui non risulta il saldo, che avrebbe potuto essere utilizzata dalla curatela ovetempestivamente messa a disposizione, per l’esperimento di un’azione di recupero a vantaggiodella massa.Può infine aggiungersi, come evidenziato dalle pronunce in rassegna, che tali indicatori difraudolenza sono convalidati ed avvalorati dalla tardiva esibizione dei documenti contabili nelcorso dell’istruttoria del dibattimento di primo grado, perché è obbligo dell’imprenditore, sindalla fase antecedente alla dichiarazione di fallimento, adoperarsi per una correttarappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con ildeposito di una relazione aggiornata, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, in sede diconvocazione prefallimentare (art. 15, comma 4 L.F.); dopo l’apertura della proceduraconcorsuale, con il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tregiorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 comma 1 n. 3L.F.); e con la tempestiva e costante disponibilità all’interlocuzione con il curatore delfallimento (art. 49 L.F.).L’omissione ingiustificata di tali doverosi adempimenti non può certo 7essere surrogata, tantomeno scriminata, dall’esibizione dei libri contabili al giudice delprocesso penale, sede evidentemente non deputata al perseguimento degli obbiettivi propridella procedura fallimentare altrimenti regolamentata, ai quali soltanto essa si rivela funzionale(Sez.5, n. 14931 del 05/03/2024, Pratelli, Rv. 286371 e in motivazione).Il motivo di ricorso muove obiezioni puramente riproduttive delle lagnanze di appello, chesfuggono al confronto con il corredo della motivazione delle deliberazioni di merito, e volte arichiedere, anche in questo caso, una diversa valutazione dei fatti e dei singoli apportiprobatori.5.Il terzo motivo, inteso a lamentare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dicui all’art. 219 comma 3 l.f. e delle attenuanti generiche, è aspecifico e non consentito.5.1. La decisione impugnata si è conformata ai consolidati principi giurisprudenziali secondo iquali la speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3Legge 16 marzo 1942 n. 267 va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non inveceall’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimonialedeterminata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (sez. 5, n. 12724 del12/12/2019, Conticello, Rv. 279019; sez. 5, n. 122 del 03/11/2021, Cioverchia, non mass.).Il danno patrimoniale, pertanto, è stato puntualmente parametrato al significativo valore dellacomplessiva distrazione, pari ad euro 62.800 per la liquidità e ad euro 2.477 quanto ai benimobili (pag. 12 primo grado, pag. 18 appello).Il motivo di ricorso non si è misurato con il dato aritmetico nella sua obbiettività, non elevatoma nemmeno irrisorio, e si è concentrato su profili non conducenti, come il volume d’affarirealizzato dall’impresa e la durata dell’attività, ovvero indeducibili in sede di legittimità, comel’assunta, indimostrata riconducibilità di parte della somma sottratta alla garanzia dei creditorial soddisfacimento di imprescindibili bisogni individuali e familiari.5.2. Tradisce genericità, intrinseca ed estrinseca, anche la censura che attiene al diniego dellesolo in carenza di elementi positivi, ma anche in ragione delle circostanze e modalità dei fatti,espressive di spregiudicatezza e capacità criminale, e dei precedenti penali. Al cospetto di taliindici, il ricorrente ha opposto differenti parametri di valutazione, dimenticando tuttavia che intema di riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sianon contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).6.Il quarto motivo, che attinge la commisurazione della pena inflitta e la durata delle peneaccessorie fallimentari, è in parte generico e, nel resto, comunque infondato.6.1. In primo luogo, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga 8irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamoai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." - come avvenuto nel caso in esame - deve ritenersimotivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero,l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenuaquanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n.6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tantopiù ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.,quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). La sentenza d’appelloha confermato il trattamento punitivo irrogato dai primi giudici, attestato sui minimi edittaliassoluti, con la conseguente superfluità di un approfondimento espositivo, peraltro solovagamente richiesto con il motivo confezionato dalla difesa.6.2.Parimenti, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, soltanto quando ladurata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla mediaedittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cuiall'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva dellapena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra penaprincipale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 – 01; Sez.5, n. 11329 del 09/12/2019, Retrosi,Rv.278788). Ne viene che, laddove, come nel caso di specie, la durata delle dette peneaccessorie sia parametrata a quella della pena principale, la quale sia stata determinata inmisura assai prossima al minimo edittale tenendo conto degli indici di gravità in concreto delreato commesso, l'assenza di specifica argomentazione al riguardo non rileva neppure sotto ilprofilo del vizio di motivazione.7.Alla reiezione del ricorso segue, a mente dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]