CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24460/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona il 20 ottobre 2022, ha rideterminato in anni 2, mesi 4 di reclusione e 4.000 euro di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Ancona in diverse occasioni tra il 2018 e il 2019 (capi da A a F). Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata) sia le dichiarazioni degli acquirenti della droga, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia il contenuto delle conversazioni intercettate, con le quali venivano fissati gli incontri per le singole cessioni. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, risultando pertinente e immune da censure l'affermazione dei giudici di appello (pag. 5 della decisione impugnata) secondo cui le ripetute cessioni dello stupefacente, protrattesi per alcuni acquirenti con cadenza settimanale per circa un anno, escludono che il lucro conseguito possa ritenersi minimale, e ciò al di là del costo contenuto della singola cessione di stupefacente. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, con cui la difesa si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, non potendosi sottacere che la Corte di appello ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, contenendo gli aumenti operati a titolo di continuazione, mentre il discostamento della pena base dal minimo edittale è stato giustificato, in maniera tutt'altro che illogica, in ragione dei tre precedenti specifici a carico dell'imputato. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 fe