CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e rettificarsi la pena con eliminazione della pena irrogata per il reato estinto per prescrizione; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in 12 febbraio 2020 la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Caltagirone del 19 marzo 2013, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione ascrittogli al capo G) perché estinto per prescrizione, confermando la pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed C 600,00 di multa allo stesso inflitta in ordine ai reati di estorsione allo stesso contestati ai capi 1 ed i). 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen. posto che le attività intimidatorie si .erano fermate al solo livello di minaccia e che la colpevolezza per il più grave delitto di cui all'art. 629 cod.pen. era stata fondata sulla sola intensità della azione e ciò in violazione dei principi giurlsprudenziali posto che ~letta agiva per la restituzione di somme prestate lecitamente; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 597 comma terzo cod.proc.pen. poiché la pronuncia di appello, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione del capo i), aveva confermato la stessa pena inflitta in primo grado senza eliminare la sanzione stabilita per tale fatto a titolo di aumento per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod.pen. occorre fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02). Con particolare riferimento all'intensità della minaccia e della violenza quali elementi distintivi delle fattispecie, la pronuncia prosegue affermando espressamente che:" Come già evidenziato, tra le altre, da Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, Musa, RV 268360 e Sez.2 n. 51433 del 4 dicembre 2013, Fusco, RV 257375, sia l'articolo 393 comma terzo, codice penale che l'articolo 629, comma secondo, codice penale (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'articolo 628, comma terzo, numero 1 codice penale) prevedono che la pena è aumentata se la violenza o minaccia è commessa con armi, senza legittimare distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco: è quindi normativamente prevista la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, aggravato dall'uso di un'arma, anche di condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità, ovvero costrittiva, e comunque sproporzionata, rispetto al fine perseguito. Detto riferimento appare decisivo, atteso che, secondo il contrario orientamento, siffatta condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non è.... La stessa relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del codice penale, pur in estrema sintesi (pagina 158), osserva che la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è comprensiva di ogni specie di violenza, fisico morale, senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata oppure alla gravità della minaccia proferita. E' stato, infine, già evidenziato da questa Corte (sezione sesta numero 45064 del 12 giugno 2014, Sevdari, in motivazione) che le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione (né verso l'alto né verso il basso) delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa e che le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile. In questa prospettiva, il livello offensivo della coercizione finisce con l'incidere sulla gradazione della pena, ma non sulla qualificazione del fatto: risulta, .pertanto, evidente la carenza di tipicità che si connette all'enucleazione, in assenza di qualsiasi segnale linguistico, di una sotto fattispecie delle nozioni di violenza e minaccia, così gravemente intimidatorie da connotare ex se di ingiustizia qualunque finalismo, e dunque sostanzialmente da annullare la funzione definitoria del corrispondente riferimento alla specifica connotazione del profitto perseguito dall'estorsore". Può pertanto affermarsi che secondo le Sezioni Unite l'intensità della violenza o minaccia non può assurgere ad elemento discretivo delle fattispecie previste e punite dagli artt. 393 e 629 cod.pen. rilevando soltanto l'elemento intenzionale, in specie costituito dal fine perseguito dall'agente che, nel caso dell'esercizio arbitrario è diretto alla attuazione di un proprio diritto, mentre nell'estorsione mira al conseguimento di un profitto ingiusto perché privo di qualsiasi fondamento giuridico. Tuttavia la predetta pronuncia prosegue affermando che:" proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art.393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite quindi, la violenza o minaccia esplicitata nei confronti di terzi estranei all'originario rapporto obbligatorio comporta sempre la qualificazione dei fatti ex art. 629 cod.pen. e ciò perché, con evidenza, alcun diritto tutelabile l'agente può vantare nei confronti di soggetti estranei al rapporto. Ne consegue affermare che l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame determina la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito basata sull'istruzione dibattimentale, è emerso che il Marletta, dopo avere concesso il credito a [OSCURATO:PERSONA], minacciava di gravi conseguenze ed anche di morte non solo questi, ma anche i figli dello stesso e cioè [OSCURATO:PERSONA], indicato come persona offesa del capo n.1), [OSCURATO:PERSONA] ed ancora Tony, vittime del reato contestato al capo e), il solo [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del capo i). Invero, alcuna legittima pretesa poteva vantare il Marletta nei confronti dei figli del debitore che, non essendo parti del rapporto obbligatorio, non erano tenuti ad alcun versamento di somme in suo favore e nei cui confronti le minacce ripetutamente mosse valgono a qualificare i fatti certamente ex art. 629 cod.pen.. Sul tema può ancora richiamarsi quella pronuncia di questa Corte di cassazione secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicchè l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata. (Sez. 2, Sentenza n. 5092 del 20/12/2017 Ud. (dep. 02/02/2018) Rv. 272017 - 01). E nel caso in esame è proprio emerso che Marletta agì in misura intimidatoria nei confronti dei familiari del Pappalardo peraltro avvalendosi anche del concorso di altri soggetti estranei al rapporto obbligatorio nei riguardi del debitore. 2.2 II secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato irritualmente proposto ed inammissibile posto che con lo stesso si reclama l'eliminazione della pena inflitta per un reato, quello di cui al capo i), in relazione al quale alcuna dichiarazione di prescrizione risulta adottata dal giudice di appello. La declaratoria di estinzione per prescrizione invero riguarda il solo capo G) che risultava appellato dal procuratore generale ed in relazione al quale veniva adottata la formula di non doversi procedere; con la conseguenza che in alcun modo può ritenersi che la sentenza di appello ha violato la regola del divieto di reformatio in pejus. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 febbraio 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. ott. Igna