CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13850/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari del 24 novembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 5 d. P.R., n. n. 309/1990. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309/1990, per la non riconducibilità all'imputato del casolare nel quale gli operanti rinvennero la sostanza stupefacente, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai fatti di causa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1. Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg.2-3 del provvedimento impugnato), altresì lamentando, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Con riguardo, specificamente, al profilo attinente alla relazione tra il ricorrente e il casolare, i giudici del gravame del merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità di una condotta attiva dell'imputato, il quale unitamente ad altra persona imputata, si recava presso il casolare aprendone e chiudendone il lucchetto apposto alla porta d'ingresso, a tal fine valorizzando, oltre alla sua presenza all'interno dell'immobile al momento della perquisizione, la significativa circostanza dei riscontri tratti dal periodo di osservazione all'esterno del casolare nei giorni precedenti. L'interesse per il luogo era derivato dall'andirivieni di molte persone. Ad avviso della Corte, non residuano, del resto, margini di dubbio in ordine alla riferibilità all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta, atteso che la medesima, unitamente a notevole quantità di materiale atto al confezionamento delle dosi, è stata rinvenuta dagli operanti proprio all'interno del casolare ove lo stesso soleva recarsi per accudire due cani di grossa taglia che ivi stavano, essendo in possesso delle relative chiavi. 2. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 2026 , SatltkS !do!