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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 31483/2026

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rara;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ferrara, deliberando in funzionedi giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., ha revocato, surichiesta del Pubblico Ministero, la sospensione condizionale della pena concessaa [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 6 luglio 2017, divenutairrevocabile il 16 settembre 2017, in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186, comma 7, cod. strada.Ha rilevato il Giudice dell'esecuzione che sussistevano i presupposti per larevoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avendoil condannato riportato condanna irrevocabile per contravvenzione della stessaindole, sanzionata dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commessa nelperiodo di sospensione di cui all’art. 163 cod. pen.2.

Avverso tale ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge.Ha dedotto che la condanna sopravvenuta afferiva a fattispeciecontravvenzionale consumata l’8 luglio 2021, a distanza di quasi quattro annidall’irrevocabilità della condanna precedente, allorquando era spirato il terminedi cui all’art. 163 cod. pen., stabilito in due anni per le contravvenzioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. la sospensionecondizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato, nei terminiprevisti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, percui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli.I termini menzionati dalla disposizione sono stabiliti dall’art. 163, primocomma, cod. pen. in cinque anni, se la condanna è per delitto, e in due anni, sela condanna è per contravvenzione.Alla data dell’8 luglio 2021, di commissione del reato contravvenzionalegiudicato con la più recente sentenza di condanna irrevocabile, era ampiamentedecorso il biennio dalla definitività della sentenza di condanna che avevaconcesso la sospensione condizionale, con conseguente estinzione del reato aisensi dell’art. 167 cod. pen., sicché era preclusa al giudice la disposta revoca delbeneficio.3.

Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudiceche l’ha adottato per nuovo esame in conformità alle richiamate indicazioninormative.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rara;sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ferrara, deliberando in funzionedi giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., ha revocato, surichiesta del Pubblico Ministero, la sospensione condizionale della pena concessaa [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 6 luglio 2017, divenutairrevocabile il 16 settembre 2017, in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186, comma 7, cod. strada.Ha rilevato il Giudice dell'esecuzione che sussistevano i presupposti per larevoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avendoil condannato riportato condanna irrevocabile per contravvenzione della stessaindole, sanzionata dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commessa nelperiodo di sospensione di cui all’art. 163 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge.Ha dedotto che la condanna sopravvenuta afferiva a fattispeciecontravvenzionale consumata l’8 luglio 2021, a distanza di quasi quattro annidall’irrevocabilità della condanna precedente, allorquando era spirato il terminedi cui all’art. 163 cod. pen., stabilito in due anni per le contravvenzioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. la sospensionecondizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato, nei terminiprevisti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, percui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli.I termini menzionati dalla disposizione sono stabiliti dall’art. 163, primocomma, cod. pen. in cinque anni, se la condanna è per delitto, e in due anni, sela condanna è per contravvenzione.Alla data dell’8 luglio 2021, di commissione del reato contravvenzionalegiudicato con la più recente sentenza di condanna irrevocabile, era ampiamentedecorso il biennio dalla definitività della sentenza di condanna che avevaconcesso la sospensione condizionale, con conseguente estinzione del reato aisensi dell’art. 167 cod. pen., sicché era preclusa al giudice la disposta revoca delbeneficio.3. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudiceche l’ha adottato per nuovo esame in conformità alle richiamate indicazioninormative. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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