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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43443/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29/01/2021, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 10/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 337 cod. pen.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata.

Deve, infatti, osservarsi che l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Esaustiva deve essere ritenuta la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto non sussistenti elementi positivamente apprezzabili, negando al contempo rilevanza alla formale presentazione di scuse; la Corte territoriale ha messo in evidenza la protrazione per un lungo lasso di tempo della condotta delittuosa ed i plurimi precedenti penali significativi della personalità negativa; elementi che, anche con riferimento alla determinante circostanza secondo cui veniva tratto in arresto anche in esecuzione di altro reato e veniva trovato alla guida del mezzo con cui intraprendeva uno spericolato inseguimento a velocità elevatissima, hanno fornito coerente, completa ed adeguata motivazione, sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che in ordine alla determinazione della pena individuata appena al di sopra del minimo edittale; motivazione che, in quanto non illogica, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29/01/2021, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 10/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 337 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata. Deve, infatti, osservarsi che l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Esaustiva deve essere ritenuta la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto non sussistenti elementi positivamente apprezzabili, negando al contempo rilevanza alla formale presentazione di scuse; la Corte territoriale ha messo in evidenza la protrazione per un lungo lasso di tempo della condotta delittuosa ed i plurimi precedenti penali significativi della personalità negativa; elementi che, anche con riferimento alla determinante circostanza secondo cui veniva tratto in arresto anche in esecuzione di altro reato e veniva trovato alla guida del mezzo con cui intraprendeva uno spericolato inseguimento a velocità elevatissima, hanno fornito coerente, completa ed adeguata motivazione, sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che in ordine alla determinazione della pena individuata appena al di sopra del minimo edittale; motivazione che, in quanto non illogica, risulta insindacabile in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 43443/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris