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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28888/2022

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r) 2B%9) ORDINANZA sul ricorso 13066-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 6515/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rg13066/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate riscossione e [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del [OSCURATO:PERSONA], che in controversia su impugnazione cartella di pagamento per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2012, ass-eritamente non notificata, e conseguente prescrizione triennale (31,12.2015), ha confermato la decisione della CTP, che aveva ritenuto co:-rettamente notificata la cartella in questione.

La CTR ha ritenuto che l'Agenzia avesse dimostrato la corretta notifica dela cartella eseguita ex art. 140 c.p.c., in quanto la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale è stata restituita all'ufficio per compiuta giacenza per cui nessuna ricevuta di ritorno della stessa poteva essere prodotta in giudizio.

L'Aenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso, ribadendo la lecji:timità della decisione e la corretta notifica della cartella effettuata ex drt. 140 c.p.c. con tutti gli adempimenti previsti (notifica presso il domicilio; deposito del plico in Comune; affissione alla porta dell abitazione; invio della racc. informativa restituita all'Agenzia delle entrate per compiuta giacenza).

Cc rsiderato che: 1,Can l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per ave il giudice di appello ritenuto che la notifica degli atti giudiziari ai seisi dell'art. 140 c.p.c. (rectius art. 8 comma 4

I. 890/1992) si pe-fezioni con la sola spedizione della raccomandata informativa, in mancanza di produzione della ricevuta di ritorno della CAD. 2.31 motivo è fondato alla luce dei principi affermati dalle sez. un.n, 10012 del 15/04/2021, secondo cui: In tema di notifica di un atto ingo3sitivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora Palo notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a i i(:.everlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del proci-edimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad ti,-?'.i.iterpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma ....:st.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso is produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento de 13 raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito S.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta .;p -.-1,1.'zione della suddetta raccomandata informativa. 3:: i ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza, che non si è cc iormata al suindicato principio, va cassata, con rinvio alla Corte di g t. stizia di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente git c 'zio di legittimità.

P.Q.M. iC::)glie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le sp ..-t:A2, alla Corte di giustizia di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], anche per le sp del presente giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r) 2B%9) ORDINANZA sul ricorso 13066-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 6515/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg13066/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate riscossione e [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del [OSCURATO:PERSONA], che in controversia su impugnazione cartella di pagamento per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2012, ass-eritamente non notificata, e conseguente prescrizione triennale (31,12.2015), ha confermato la decisione della CTP, che aveva ritenuto co:-rettamente notificata la cartella in questione. La CTR ha ritenuto che l'Agenzia avesse dimostrato la corretta notifica dela cartella eseguita ex art. 140 c.p.c., in quanto la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale è stata restituita all'ufficio per compiuta giacenza per cui nessuna ricevuta di ritorno della stessa poteva essere prodotta in giudizio. L'Aenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso, ribadendo la lecji:timità della decisione e la corretta notifica della cartella effettuata ex drt. 140 c.p.c. con tutti gli adempimenti previsti (notifica presso il domicilio; deposito del plico in Comune; affissione alla porta dell abitazione; invio della racc. informativa restituita all'Agenzia delle entrate per compiuta giacenza). Cc rsiderato che: 1,Can l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per ave il giudice di appello ritenuto che la notifica degli atti giudiziari ai seisi dell'art. 140 c.p.c. (rectius art. 8 comma 4 I. 890/1992) si pe-fezioni con la sola spedizione della raccomandata informativa, in mancanza di produzione della ricevuta di ritorno della CAD. 2.31 motivo è fondato alla luce dei principi affermati dalle sez. un.n, 10012 del 15/04/2021, secondo cui: In tema di notifica di un atto ingo3sitivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora Palo notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a i i(:.everlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del proci-edimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad ti,-?'.i.iterpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma ....:st.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso is produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento de 13 raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito S.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta .;p -.-1,1.'zione della suddetta raccomandata informativa. 3:: i ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza, che non si è cc iormata al suindicato principio, va cassata, con rinvio alla Corte di g t. stizia di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente git c 'zio di legittimità. P.Q.M. iC::)glie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le sp ..-t:A2, alla Corte di giustizia di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], anche per le sp del presente giud
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