CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 06/06/2024, ha confermato la sentenza del 08/05/2023 del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione di 13 involucri in foglio di alluminio contenente sostanza stupefacente del tipo cannabis, per 74 dosi, detenuti complessivamente in concorso con [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto; --che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la nullità della sentenza per non aver la Corte d'appello congruamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente posto che non sarebbe stata provata la finalità di spaccio in quanto il ricorrente, nella ìserata del 31 maggio 2017, sarebbe stato trovato dalla P.G. procedente in possesso di soli 3 gr. di sostanza stupefacente del tipo cannabis destinato ad uso personale, avendo erroneamente i giudici attribuito al ricorrente anche la disponibilità del quantitativo di sostanza stupefacente, pari a circa 15,50 grammi del medesimo tipo, consegnata spontaneamente agli operanti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; --che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe desunto la finalità di spaccio della condotta del ricorrente per aver questi occultato la sostanza stupefacente nella fessura di un muro, mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] faceva "da palo" e per essersi allontanato repentinamente alla vista degli agenti circostanze che, ad ogni buon conto, non escluderebbero l'uso personale cui era destinata la sostanza stupefacente rinvenuta; --che nella specie la sentenza impugnata ha esaustivamente e logicamente argomentato con riguardo agli elementi di prova raccolti, tra i quali la suddivisione della sostanza in singole dosi, unitamente alle altre complessive circostanze dell'azione consistenti nel tentativo di occultare la stessa nella fessura del muro e nel repentino allontanamento dell'imputato, nonché l'ulteriore quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente il quale, avendo agito in concorso, C.v addebita —ist.Mirsé il quantitativo complessivamente detenuto dall'altro correo, a prescindere dal quantitativo singolarmente detenuto dal ricorrente, essendo unico il fatto di reato realizzato dai due correi, a norma dell'art. 110 cod. pen.; --che le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare/ sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche„della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893); --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìldi ricorrente al pagarnent9.' delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025