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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 21510/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 30/6/2022, depositata il 15/7/2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale ha dato atto che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in quanto dal tentativo effettuato presso il domicilio eletto il condannato è risultato essersi traferito per ignota destinazione.

Lo stesso, come peraltro indicato nella nota del 20/5/2022 dei Carabinieri risultava essere stato sottoposto a misura cautelare in data 25/5/2018 e ici1U1 dalla stessa data, l'intero nucleo familiare si era allontanato dall'abitazione, sita in un complesso popolare, successivamente destinata ad altra famiglia.3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod. proc. pen. e 7 D.Lgs. 119/93 per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.

4. In data 15 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

5. In data 27 gennaio 2023 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod. proc. pen. e 7 D.Lgs. 119/93 rilevando che il condannato, sin dalla data dell'esecuzione della misura della custodia in carcere in data 25/5/2018, ha iniziato a collaborare così che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] di Protezione.

In assenza di una notifica regolare, pertanto, il provvedimento sarebbe nullo.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. La difesa del ricorrente, ricevuto l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia il 16 aprile 2018, ha richiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter ord. pen.

Nella richiesta il ricorrente ha dichiarato di eleggere domicilio a Marigliano, via [OSCURATO:PERSONA], isolato 5, scala A, interno

24. Il Tribunale di sorveglianza ha fissato l'udienza e ha disposto la notifica dell'avviso di fissazione della stessa presso il domicilio eletto.

L'ufficiale giudiziario ha dato atto di non aver potuto notificare l'atto in quanto il ricorrente risultava trasferito per ignota destinazione.

La notifica, quindi, accertata l'irreperibilità del ricorrente, è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 scod. proc. pen. presso il difensore.

In data 30 giugno 2022 il Tribunale, accertata la regolarità delle notifiche, preso atto della carenza di un domicilio valido, ha dichiarato inammissibile l'istanza.

1.2. La notifica, in assenza di comunicazione del mutamento del domicilio eletto, diversamente da quanto indicato nel ricorso, è stata correttamente eseguita.

Ai sensi dell'art. 161, comma 1 cod. proc. pen., infatti, l'imputato, ovvero nel caso di specie il condannato, che elegge domicilio ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente ogni eventuale mutamento del domicilio e la norma, qualora tale comunicazione manchi, prevede espressamente che la notifica sia effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 1.3.

Nessun rilievo, d'altro canto, assume la circostanza che il ricorrente sia stato nel frattempo, successivamente alla presentazione dell'istanza, sottoposto a misura cautelare personale e abbia iniziato a collaborare.

La prima circostanza, come risulta dalla nota dei Carabinieri della Stazione di Marigliano si riferiva a un'ordinanza eseguita ben quattro anni prima della notifica e nessuna indicazione risulta avere fornito il difensore circa lo status libertatis del condannato.

Della seconda, cioè che il condannato era nel frattempo diventato collaboratore di giustizia e che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto o potuto essere effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] di Protezione, il Tribunale non ne aveva alcuna conoscenza né, in assenza di comunicazione, avrebbe potuto averne.

Il sopravvenuto status di collaboratore di giustizia, d'altro canto, non esonera l'imputato (ovvero il condannato) dall'obbligo di comunicare nei procedimenti diversi da quelli in cui assume rilievo la collaborazione il mutamento del domicilio eventualmente dichiarato o eletto, così che la notifica effettuata nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (cfr. Sez.5, n. 25225 de114/07/2020, G., Rv.279463-02 in motivazione a pag. 3).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 30/6/2022, depositata il 15/7/2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale ha dato atto che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in quanto dal tentativo effettuato presso il domicilio eletto il condannato è risultato essersi traferito per ignota destinazione. Lo stesso, come peraltro indicato nella nota del 20/5/2022 dei Carabinieri risultava essere stato sottoposto a misura cautelare in data 25/5/2018 e ici1U1 dalla stessa data, l'intero nucleo familiare si era allontanato dall'abitazione, sita in un complesso popolare, successivamente destinata ad altra famiglia.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod. proc. pen. e 7 D.Lgs. 119/93 per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. 4. In data 15 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. In data 27 gennaio 2023 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod. proc. pen. e 7 D.Lgs. 119/93 rilevando che il condannato, sin dalla data dell'esecuzione della misura della custodia in carcere in data 25/5/2018, ha iniziato a collaborare così che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] di Protezione. In assenza di una notifica regolare, pertanto, il provvedimento sarebbe nullo. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. La difesa del ricorrente, ricevuto l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia il 16 aprile 2018, ha richiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter ord. pen. Nella richiesta il ricorrente ha dichiarato di eleggere domicilio a Marigliano, via [OSCURATO:PERSONA], isolato 5, scala A, interno 24. Il Tribunale di sorveglianza ha fissato l'udienza e ha disposto la notifica dell'avviso di fissazione della stessa presso il domicilio eletto. L'ufficiale giudiziario ha dato atto di non aver potuto notificare l'atto in quanto il ricorrente risultava trasferito per ignota destinazione. La notifica, quindi, accertata l'irreperibilità del ricorrente, è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 scod. proc. pen. presso il difensore. In data 30 giugno 2022 il Tribunale, accertata la regolarità delle notifiche, preso atto della carenza di un domicilio valido, ha dichiarato inammissibile l'istanza. 1.2. La notifica, in assenza di comunicazione del mutamento del domicilio eletto, diversamente da quanto indicato nel ricorso, è stata correttamente eseguita. Ai sensi dell'art. 161, comma 1 cod. proc. pen., infatti, l'imputato, ovvero nel caso di specie il condannato, che elegge domicilio ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente ogni eventuale mutamento del domicilio e la norma, qualora tale comunicazione manchi, prevede espressamente che la notifica sia effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 1.3. Nessun rilievo, d'altro canto, assume la circostanza che il ricorrente sia stato nel frattempo, successivamente alla presentazione dell'istanza, sottoposto a misura cautelare personale e abbia iniziato a collaborare. La prima circostanza, come risulta dalla nota dei Carabinieri della Stazione di Marigliano si riferiva a un'ordinanza eseguita ben quattro anni prima della notifica e nessuna indicazione risulta avere fornito il difensore circa lo status libertatis del condannato. Della seconda, cioè che il condannato era nel frattempo diventato collaboratore di giustizia e che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto o potuto essere effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] di Protezione, il Tribunale non ne aveva alcuna conoscenza né, in assenza di comunicazione, avrebbe potuto averne. Il sopravvenuto status di collaboratore di giustizia, d'altro canto, non esonera l'imputato (ovvero il condannato) dall'obbligo di comunicare nei procedimenti diversi da quelli in cui assume rilievo la collaborazione il mutamento del domicilio eventualmente dichiarato o eletto, così che la notifica effettuata nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (cfr. Sez.5, n. 25225 de114/07/2020, G., Rv.279463-02 in motivazione a pag. 3). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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