CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 21 marzo 2022, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione formulata, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 maggio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, confermata dalla Corte d'appello bresciana in data 19 febbraio 2021 (irrevocabile il 15 febbraio 2022), con la quale gli stessi erano stati riconosciuti responsabili di falsa dichiarazione mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (la Fanciulli anche per associazione a delinquere). Con la richiesta di revisione, la Fanciulli ed il Piccoli avevano addotto prove nuove, assumendole come idonee a sovvertire il giudizio di condanna, consistenti in una lettera autografa a firma del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - datore di lavoro della Fanciulli e fornitore di merce della società del Pic:coli -, condannato anch'egli in via definitiva nello stesso giudizio, che scagionerebbe i due imputati. La decisione della Corte lagunare, nell'esaminare le dichiarazioni scritte del Trombetta, si é fondata sul rilievo che, sebbene in essa si affermi l'estraneità della Fanciulli alla vicenda criminosa e si asserisca che le vendite oggetto delle fatturazioni ritenute false fossero invece regolari, nondimeno tali dichiarazioni, provenienti da un imputato, risultavano prive di riscontro, a fronte dei plurimi elementi di prova in base ai quali la Fanciulli e il Piccoli erano stati condannati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte veneta, articolando un unico motivo di lagnanza e deducendo violazione di legge, per avere la Corte di merito apoditticamente escluso la rilevanza delle dichiarazioni autografe del Trombetta sulla base di una loro inesistente genericità e del fatto che le stesse provenissero da un coimputato già condannato, trascurando la novità delle predette dichiarazioni (mai rese nel corso del processo) e la chiarezza con la quale esse scagionano i due imputati, ed inoltre anticipando malamente l'oggetto del giudizio rescissorio, costituito dalla fondatezza e dalla rilevanza della "prova nuova". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. E' ben vero che, vertendosi nella fase preliminare del giudizio di revisione, il giudice di merito ha in tale fase il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.;: detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, Sentenza n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; in senso analogo Sez. 3, Sentenza n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). E' quindi evidente che, nella specie, doveva definirsi la valutazione in astratto dell'idoneità delle "prove nuove" (e, in specie, delle dichiarazioni autografe del Trombetta) a scardinare il giudicato di condanna; mentre solo nel successivo giudizio rescissorio, in caso di valutazione positiva della predetta idoneità, sarebbe stato necessario procedere a una più penetrante valutazione del novum probatorio unitamente agli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio originario. Pertanto non può censurarsi come anticipatoria del giudizio di revisione la valutazione prognostica della Corte lagunare circa l'inidoneità delle dichiarazioni riportate nello scritto del Trombetta - che, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, appaiono effettivamente generiche nel loro contenuto - a sovvertire il giudizio di condanna all'esito di una lettura congiunta con il restante materiale probatorio posto a base di tale giudizio, costituito - per come emerge nell'ordinanza impugnata, a pagina 3 -, quanto alla Fanciulli, dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], dall'esito della perquisizione nell'ufficio della stessa ricorrente, nonché dai risultati delle intercettazioni telefoniche di conversazioni intervenute fra la Fanciulli e altre persone, fra cui lo stesso Trombetta; e, quanto al Piccoli, dalla chiamata in correità del Serafin e dai riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di quest'ultimo, costituite da un'intercettazione ambientale e da incontri tra il Trombetta e il Serafin monitorati dalla polizia. A fronte di ciò si rammenta che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso sul punto, in tema di revisione la dichiarazione liberatoria di un coimputato deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (da ultimo Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Ornato, Rv. 281992). Non sarebbe comunque dato constatare in tale mezzo di prova - nella fase di delibazione preliminare al giudizio di revisione - l'astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del novum dedotto (così Sez. 3, Sentenza n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa