CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPIRLI' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GULLA' PETRA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28375/23 Spinì + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso di tutti gli imputati; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per i due episodi estorsivi contestati (capi 3 e 4), attengono a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 19-21); Ritenuto parimenti che, con riferimento al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui al capo 2), esso è versato in fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con particolare riguardo all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 29); Ritenuto infine, quanto ai motivi di censura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attinenti al trattamento sanzionatorio, che i ricorrenti non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale; rilevato infatti che circa la mancata concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello hanno rappresentato che gli elementi positivi emersi sono già stati valutati ai fini del riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" e che il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sarebbe pertanto eccentrico (pag. 24); che, quanto a [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C