Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20437/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controtempore;– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Siracusa, n. 4404/04/2020, depositata indata 29 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]impugnava, con ricorso depositato il 26 giugno 2007, la cartella dipagamento n. 29820060025075438, emessa a seguito di controlloautomatizzato ex art. 54 d.P.R. n. 633/1972, per l’importoNumero registro generale 24212/2021Numero sezionale 4963/2026Numero di raccolta generale 20437/2026complessivo di Euro 41.918,93, di cui Euro 29.718,00 richiesti aData pubblicazione 17/06/2026titolo di IVA dell’anno 2002.

Deduceva che il debito non sussisteva,avendo la società maturato un credito negli anni 2000 e 2001,computato negli anni successivi e chiesto, con istanza di rimborso(rigettata dall’Ufficio), nel 2004.L’Agenzia delle entrate si costituiva contestando l’avversaimpugnazione.

Anche la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, eccependo ilproprio difetto di legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa accoglieva ilricorso: riteneva, in particolare, non ostativa al riconoscimento deldiritto al rimborso la mancata presentazione della dichiarazioneannuale IVA, essendo sufficiente la tenuta regolare della contabilità.2.

L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa,lamentando la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 poiché ilrecupero dell’IVA scaturiva dal fatto che nella dichiarazione relativaall’anno precedente (2001), Mod.

IVA/2002, non risultava alcuncredito IVA, e quello richiesto con l’istanza di rimborso facevariferimento all’anno 1999.La CTR respingeva il gravame; pur condividendo il principio dicontiguità temporale dei periodi di imposta, cui è subordinatal’operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario,il giudice di appello riteneva non corretta ‘un’intimazione dipagamento, quale quella impugnata, per un credito che, comeavvenuto nel caso a mano, sia stato meramente ripreso edesposto in dichiarazione, pur presentata per saltum’.

Riteneva,infine, ‘fermo il diritto al rimborso del credito’, richiesto dalcontribuente, denegato dall’Ufficio ma riconosciuto in primo grado.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’ADE, affidato ad un unico motivo e notificato a mezzo pec il 23settembre 2021 presso il difensore domiciliatario della curatela insecondo grado.

La curatela è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 giugno 2026.Numero registro generale 24212/2021Numero sezionale 4963/2026Numero di raccolta generale 20437/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 17/06/20261.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 30, comma 2 e 4, d.P.R. n. 633/1972, nonchédell’art. 2697 c.c.» per avere la CTR erroneamente ritenutospettante il diritto al rimborso del credito, nonostante la mancataprova dell’effettiva spettanza, così violando la regola sul ripartodell’onere della prova, gravante sul contribuente.1.1.

Il motivo è inammissibile in quanto introduce un profilo dinovità.1.2.

Premesso che il diritto al rimborso dell’eccedenza versataa titolo di IVA risulta definitivamente acclarato avendo questa Corte,con ordinanza n. 32585/2022, dichiarato inammissibile il ricorso percassazione promosso dal patrono erariale avverso la sentenza dellaCTR che, confermando la decisione dei giudici di prossimità, avevaritenuto spettate il diritto della curatela al detto rimborso (edillegittimo il diniego opposto da ADE), il diniego di rimborso (si ripete,oggetto di altro giudizio, ma strettamente connesso alla presentelite) era stato espresso dall’Ufficio sul mero rilievo della mancatapresentazione delle dichiarazioni precedenti (per gli anni 2000 e2001) a quella in cui venne avanzata la richiesta (2004).Detta circostanza emerge sia dall’esposizione del ricorsoerariale sia dalla citata ord. n. 32585/2002; è ben noto che l’oneredella prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborsograva sul contribuente, ma ciò solo in caso di contestazione (exmultis, Cass. 1822/2019), in caso contrario la parte tenutavirestando esonerata, secondo le regole generali desumibili dall’art.115, comma 1, c.p.c.Ebbene, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, neppurenell’ambito del giudizio di primo grado l’Agenzia ha proceduto ad unasimile contestazione (tanto vero che essa – al di là di genericheaffermazioni - non è stata in grado di indicare in ricorso, con lanecessaria precisione, quando e dove ciò fosse avvenuto), sicché laNumero registro generale 24212/2021Numero sezionale 4963/2026Numero di raccolta generale 20437/2026questione della sussistenza degli elementi costitutivi del credito s’èData pubblicazione 17/06/2026definitivamente consolidata nel senso suddetto.2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla va disposto in relazione alle spese di lite, non avendo lacuratela svolto attività difensiva.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controtempore;– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Siracusa, n. 4404/04/2020, depositata indata 29 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]impugnava, con ricorso depositato il 26 giugno 2007, la cartella dipagamento n. 29820060025075438, emessa a seguito di controlloautomatizzato ex art. 54 d.P.R. n. 633/1972, per l’importoNumero registro generale 24212/2021Numero sezionale 4963/2026Numero di raccolta generale 20437/2026complessivo di Euro 41.918,93, di cui Euro 29.718,00 richiesti aData pubblicazione 17/06/2026titolo di IVA dell’anno 2002. Deduceva che il debito non sussisteva,avendo la società maturato un credito negli anni 2000 e 2001,computato negli anni successivi e chiesto, con istanza di rimborso(rigettata dall’Ufficio), nel 2004.L’Agenzia delle entrate si costituiva contestando l’avversaimpugnazione. Anche la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, eccependo ilproprio difetto di legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa accoglieva ilricorso: riteneva, in particolare, non ostativa al riconoscimento deldiritto al rimborso la mancata presentazione della dichiarazioneannuale IVA, essendo sufficiente la tenuta regolare della contabilità.2. L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa,lamentando la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 poiché ilrecupero dell’IVA scaturiva dal fatto che nella dichiarazione relativaall’anno precedente (2001), Mod. IVA/2002, non risultava alcuncredito IVA, e quello richiesto con l’istanza di rimborso facevariferimento all’anno 1999.La CTR respingeva il gravame; pur condividendo il principio dicontiguità temporale dei periodi di imposta, cui è subordinatal’operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario,il giudice di appello riteneva non corretta ‘un’intimazione dipagamento, quale quella impugnata, per un credito che, comeavvenuto nel caso a mano, sia stato meramente ripreso edesposto in dichiarazione, pur presentata per saltum’. Riteneva,infine, ‘fermo il diritto al rimborso del credito’, richiesto dalcontribuente, denegato dall’Ufficio ma riconosciuto in primo grado.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’ADE, affidato ad un unico motivo e notificato a mezzo pec il 23settembre 2021 presso il difensore domiciliatario della curatela insecondo grado. La curatela è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 giugno 2026.Numero registro generale 24212/2021Numero sezionale 4963/2026Numero di raccolta generale 20437/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 17/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 30, comma 2 e 4, d.P.R. n. 633/1972, nonchédell’art. 2697 c.c.» per avere la CTR erroneamente ritenutospettante il diritto al rimborso del credito, nonostante la mancataprova dell’effettiva spettanza, così violando la regola sul ripartodell’onere della prova, gravante sul contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto introduce un profilo dinovità.1.2. Premesso che il diritto al rimborso dell’eccedenza versataa titolo di IVA risulta definitivamente acclarato avendo questa Corte,con ordinanza n. 32585/2022, dichiarato inammissibile il ricorso percassazione promosso dal patrono erariale avverso la sentenza dellaCTR che, confermando la decisione dei giudici di prossimità, avevaritenuto spettate il diritto della curatela al detto rimborso (edillegittimo il diniego opposto da ADE), il diniego di rimborso (si ripete,oggetto di altro giudizio, ma strettamente connesso alla presentelite) era stato espresso dall’Ufficio sul mero rilievo della mancatapresentazione delle dichiarazioni precedenti (per gli anni 2000 e2001) a quella in cui venne avanzata la richiesta (2004).Detta circostanza emerge sia dall’esposizione del ricorsoerariale sia dalla citata ord. n. 32585/2002; è ben noto che l’oneredella prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborsograva sul contribuente, ma ciò solo in caso di contestazione (exmultis, Cass. 1822/2019), in caso contrario la parte tenutavirestando esonerata, secondo le regole generali desumibili dall’art.115, comma 1, c.p.c.Ebbene, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, neppurenell’ambito del giudizio di primo grado l’Agenzia ha proceduto ad unasimile contestazione (tanto vero che essa – al di là di genericheaffermazioni - non è stata in grado di indicare in ricorso, con lanecessaria precisione, quando e dove ciò fosse avvenuto), sicché laNumero registro generale 24212/2021Numero sezionale 4963/2026Numero di raccolta generale 20437/2026questione della sussistenza degli elementi costitutivi del credito s’èData pubblicazione 17/06/2026definitivamente consolidata nel senso suddetto.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla va disposto in relazione alle spese di lite, non avendo lacuratela svolto attività difensiva.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris