CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10666-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro '7 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5265/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativamente all'anno d'imposta 2007; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che il procedimento notificatorio del prodromico avviso di accertamento non si è mai concluso in quanto, a seguito della temporanea irreperibilità della destinataria dell'atto all'indirizzo indicato, il messo del comune di Ragusa redigeva la relata di notifica e provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale e notiziava la destinataria dell'atto con raccomandata A/R dell'avvenuto deposito ma la raccomandata non veniva mai recapitata per indirizzo del destinatario insufficiente e la notifica si perfeziona per il destinatario solo al momento del ricevimento della raccomandata. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Ric. 2020 n. 10666 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. in quanto la circostanza che un contribuente fornisca un indirizzo insufficiente non può certo comportare un danno per l'Erario e ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. la notifica si perfeziona col deposito alla casa comunale e la spedizione della raccomandata, senza che occorre che il destinatario riceva la raccomandata. Il motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte: ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 25351 del 2020); le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, I. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente Ric. 2020 n. 10666 sez. MT - ad. 13-04-2022 -3- l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass. n. 6089 del 2020); la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (Cass. n. 4657 del 2020). La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati perché - affermando che il procedimento notificatorio del prodromico avviso di accertamento non si è mai concluso in quanto, a seguito della temporanea irreperibilità della Ric. 2020 n. 10666 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- destinataria dell'atto all'indirizzo indicato, il messo del comune di Ragusa redigeva la relata di notifica e provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale e notiziava la destinataria dell'atto con raccomandata A/R dell'avvenuto deposito ma la raccomandata non veniva mai recapitata per indirizzo del destinatario insufficiente e la notifica si perfeziona per il destinatario solo al momento del ricevimento della raccomandata - ha correttamente riconosciuto come non essersi concluso il procedimento notificatorio non essendo mai pervenuta alla parte contribuente la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito e non essendo stato conseguentemente prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento. Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.800, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consigl