CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38256/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOsto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (41 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Fermo, con sentenza emessa in data 14 febbraio 2020, condannava alla pena di euro 10.000 di multa [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998. L'atto di appello, sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma, 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena (art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000). Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente R