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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 28300/2026

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nza del 22/01/2026 del Tribunale del riesame di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che chiedela declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta harigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Caltanissetta in data 27/12/2025, che respingeva la richiesta disostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad una serie di delitti in materia di armi aggravati dall’aggravantemafiosa, per i quali è stato, altresì, condannato in primo grado dal G.u.p. delTribunale di Caltanissetta all’esito di giudizio abbreviato.2.Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod.proc. pen.Rileva che [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato anche per associazionemafiosa ex art. 416-bis cod. pen. e per ricettazione, era assolto da entrambidetti reati all’esito di giudizio abbreviato, residuando i soli reati in materia di armiper i quali rendeva ampia confessione.Si duole la difesa che il suddetto, pur essendo l’unico ad avere ammesso ipropri addebiti, è sottoposto alla custodia cautelare in carcere, mentre gli altri trecoimputati, compresa la madre che non è incensurata, sono agli arrestidomiciliari; e che sia lo spirito collaborativo dell’imputato che il decorso deltempo dai fatti avrebbero dovuto far ritenere affievolite le esigenze cautelari acominciare dal pericolo di reiterazione.Lamenta che il provvedimento impugnato nel valorizzare per negare lasostituzione della misura cautelare il diniego da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa lapartecipazione associativa e la ricettazione delle armi va in contrasto con lasentenza di assoluzione da detti reati.Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA]Olio conclude per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità inmateria di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e dirivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo delgiudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo dilegittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e allaverifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano edell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza deltessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delleesigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Nel caso di specie il Tribunale del riesame di Caltanissetta non è incorso inalcuna violazione di legge né in alcun vizio motivazionale.Detto Tribunale, innanzitutto, muove dal presupposto della sussistenza nelcaso in esame, considerata l’aggravante mafiosa per cui si è formato il cd.giudicato cautelare (e vi è condanna di primo grado), ai sensi dell’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., della duplice presunzione di ricorrenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della misura massimamente afflittiva, seppuredeclinata in termini relativi.Rileva, poi, che le argomentazioni spese dalla difesa sono in grandissimaparte già poste alla base di precedenti istanze e appelli cautelari, con l’unicoelemento di novità rappresentato dall’intervenuta sentenza di condanna per reatiaggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., circostanza che aggrava e non affievoliscele esigenze cautelari, evidenziandosi in detta sentenza il ruolo dell’imputato diassoluto protagonismo nella gestione e nell’occultamento di un vero e proprioarsenale e, quindi, la sua non comune pervicacia criminale.Osservano i Giudici del riesame che non colgono nel segno le censuredifensive in ordine alla rilevanza del decorso del tempo dalla commissione deifatti, di per sé dato neutro, e all’adeguatezza della misura cautelare.A tale riguardo osservano che contrariamente a quanto sostenuto dalladifesa nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] non si ravvisa alcun percorso di resipiscenza orivisitazione critica del vissuto criminale, essendosi limitato lo stesso, nelledichiarazioni del 2 luglio 2025, ad ammettere l’evidenza cercando di sminuire ilproprio apporto illecito (anche a mezzo del diniego della partecipazioneassociativa e della ricettazione delle armi) e di circoscrivere la sua conoscenza ecollaborazione nella custodia delle armi, negando di averlo fatto per agevolarecosa nostra.

Ed evidenziano di contro l’importanza del contributo offerto dalprevenuto nella gestione delle armi risultando la longa manus del padre, piùanziano e con difficoltà di salute.

Aggiungono che, quanto all’adeguatezza dellacustodia in carcere, nessun elemento di novità ricorre rispetto alla pervicaciacriminale valorizzata dall’ordinanza di riesame e all’altissimo rischio direiterazione dei reati e inquinamento probatorio ivi ricalcati; e che risultanomisura degli arresti domiciliari non sarebbe adeguata in relazione al particolaremodus operandi, giacchè è emerso che i prevenuti tra cui l’imputatoadoperavano luoghi di proprietà o nella disponibilità per commettere i reati incontestazione sicché detta misura, vista la dimestichezza nel creare botole ocontenitori artigiani, non appare idonea a scongiurare siffatto pericolo.Detti giudici affrontano anche la questione della disparità di trattamentorispetto alle decisioni assunte in materia cautelare con riguardo agli altriimputati, e osservano che il giudizio sulle esigenze cautelari è di caratterestrettamente personale, non essendosi altresì evidenziati elementi relativi ad altririspetto ai quali la posizione del prevenuto sia perfettamente sovrapponibile inpunto di gravità dei fatti e di negativa personalità.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformial dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta (siveda, per tutte, Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698, secondocui in in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. puòessere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi,evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in talsenso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concretemodalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il merodecorso del cd.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasiautomatismo valutativo), la difesa, di contro, ritorna sul comportamentoampiamente collaborativo del suo assistito, sul decorso del tempo e sulladisparità di trattamento rispetto agli altri imputati, ivi compresa la mamma delricorrente, dimostrando di non confrontarsi con dette argomentazioni einsistendo, quindi, su una rivalutazione di elementi fattuali non consentita inquesta sede.2.All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna diBonfirraro al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una sommache si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delleammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrentedeve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 22/01/2026 del Tribunale del riesame di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che chiedela declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Caltanissetta harigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Caltanissetta in data 27/12/2025, che respingeva la richiesta disostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad una serie di delitti in materia di armi aggravati dall’aggravantemafiosa, per i quali è stato, altresì, condannato in primo grado dal G.u.p. delTribunale di Caltanissetta all’esito di giudizio abbreviato.2.Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod.proc. pen.Rileva che [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato anche per associazionemafiosa ex art. 416-bis cod. pen. e per ricettazione, era assolto da entrambidetti reati all’esito di giudizio abbreviato, residuando i soli reati in materia di armiper i quali rendeva ampia confessione.Si duole la difesa che il suddetto, pur essendo l’unico ad avere ammesso ipropri addebiti, è sottoposto alla custodia cautelare in carcere, mentre gli altri trecoimputati, compresa la madre che non è incensurata, sono agli arrestidomiciliari; e che sia lo spirito collaborativo dell’imputato che il decorso deltempo dai fatti avrebbero dovuto far ritenere affievolite le esigenze cautelari acominciare dal pericolo di reiterazione.Lamenta che il provvedimento impugnato nel valorizzare per negare lasostituzione della misura cautelare il diniego da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa lapartecipazione associativa e la ricettazione delle armi va in contrasto con lasentenza di assoluzione da detti reati.Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA]Olio conclude per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità inmateria di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e dirivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo delgiudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo dilegittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e allaverifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano edell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza deltessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delleesigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Nel caso di specie il Tribunale del riesame di Caltanissetta non è incorso inalcuna violazione di legge né in alcun vizio motivazionale.Detto Tribunale, innanzitutto, muove dal presupposto della sussistenza nelcaso in esame, considerata l’aggravante mafiosa per cui si è formato il cd.giudicato cautelare (e vi è condanna di primo grado), ai sensi dell’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., della duplice presunzione di ricorrenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della misura massimamente afflittiva, seppuredeclinata in termini relativi.Rileva, poi, che le argomentazioni spese dalla difesa sono in grandissimaparte già poste alla base di precedenti istanze e appelli cautelari, con l’unicoelemento di novità rappresentato dall’intervenuta sentenza di condanna per reatiaggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., circostanza che aggrava e non affievoliscele esigenze cautelari, evidenziandosi in detta sentenza il ruolo dell’imputato diassoluto protagonismo nella gestione e nell’occultamento di un vero e proprioarsenale e, quindi, la sua non comune pervicacia criminale.Osservano i Giudici del riesame che non colgono nel segno le censuredifensive in ordine alla rilevanza del decorso del tempo dalla commissione deifatti, di per sé dato neutro, e all’adeguatezza della misura cautelare.A tale riguardo osservano che contrariamente a quanto sostenuto dalladifesa nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] non si ravvisa alcun percorso di resipiscenza orivisitazione critica del vissuto criminale, essendosi limitato lo stesso, nelledichiarazioni del 2 luglio 2025, ad ammettere l’evidenza cercando di sminuire ilproprio apporto illecito (anche a mezzo del diniego della partecipazioneassociativa e della ricettazione delle armi) e di circoscrivere la sua conoscenza ecollaborazione nella custodia delle armi, negando di averlo fatto per agevolarecosa nostra. Ed evidenziano di contro l’importanza del contributo offerto dalprevenuto nella gestione delle armi risultando la longa manus del padre, piùanziano e con difficoltà di salute. Aggiungono che, quanto all’adeguatezza dellacustodia in carcere, nessun elemento di novità ricorre rispetto alla pervicaciacriminale valorizzata dall’ordinanza di riesame e all’altissimo rischio direiterazione dei reati e inquinamento probatorio ivi ricalcati; e che risultanomisura degli arresti domiciliari non sarebbe adeguata in relazione al particolaremodus operandi, giacchè è emerso che i prevenuti tra cui l’imputatoadoperavano luoghi di proprietà o nella disponibilità per commettere i reati incontestazione sicché detta misura, vista la dimestichezza nel creare botole ocontenitori artigiani, non appare idonea a scongiurare siffatto pericolo.Detti giudici affrontano anche la questione della disparità di trattamentorispetto alle decisioni assunte in materia cautelare con riguardo agli altriimputati, e osservano che il giudizio sulle esigenze cautelari è di caratterestrettamente personale, non essendosi altresì evidenziati elementi relativi ad altririspetto ai quali la posizione del prevenuto sia perfettamente sovrapponibile inpunto di gravità dei fatti e di negativa personalità.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformial dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta (siveda, per tutte, Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698, secondocui in in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. puòessere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi,evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in talsenso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concretemodalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il merodecorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasiautomatismo valutativo), la difesa, di contro, ritorna sul comportamentoampiamente collaborativo del suo assistito, sul decorso del tempo e sulladisparità di trattamento rispetto agli altri imputati, ivi compresa la mamma delricorrente, dimostrando di non confrontarsi con dette argomentazioni einsistendo, quindi, su una rivalutazione di elementi fattuali non consentita inquesta sede.2.All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna diBonfirraro al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una sommache si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delleammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrentedeve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]