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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32089/2026

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d'appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina haconfermato, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione della misura diprevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo disoggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni.Il proposto è iscrivibile, secondo i Giudici del merito, nelle categoriecriminologiche tipizzate dall’art. 4, comma 1 let. b) d. lgs. n. 159 del 2011, inquanto indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico, sanzionata dall’art. 74 d.

P.R. n. 309 del 1990, reato rientrantenel novero di quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.La pericolosità è stata inferita dalla condanna per il reato di partecipazionea tale sodalizio diretto dal padre del sottoposto, [OSCURATO:PERSONA], operantein Milazzo e nelle zone limitrofe, contestata fino all’estate del 2014 (operazione“Dinastia”) e per l’avvenuta protrazione di tale attività illecita anche in epocasuccessiva, come risultante dalle propalazioni di diversi collaboratori di giustizia(Alesci, Munafò, Mendolia) e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]: è, infatti, emerso che ilSebastiano [OSCURATO:PERSONA] – a seguito di contrasti insorti con altri affiliati – avevacostituito un autonomo gruppo criminale, parimenti dedito al traffico distupefacenti, di cui faceva parte il figlio [OSCURATO:PERSONA].A conferma di tanto è stata valorizzata la circostanza che, il 28 febbraio2020, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa a caricodell’odierno ricorrente per il reato associativo, erano stati rinvenuti pressol'abitazione di quest'ultimo, oltre 8 grammi un marijuana (oggetto dicontestazione del capo c), per il quale egli è stato condannato nel processo"Dinastia"), oltre alla somma di danaro contante di euro 1.315,00, in banconotedi piccolo taglio, di cui lo stesso, all'epoca sprovvisto di qualunque lecita fontedi reddito, non era stato in grado di giustificare la provenienza.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, mediantetre motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all'assenza dimotivazione sull'attualità della pericolosità sociale.Evidenzia l’abnorme iato temporale intercorso tra l’udienza di trattazionedel gravame (4 maggio 2023), la deliberazione (20 gennaio 2025) e il depositodella motivazione del provvedimento impugnato (5 dicembre2025), lamentandocome – sebbene per le misure personali non sia previsto un terminedecadenziale quale quello previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011per le misure patrimoniali, la necessità di definire il giudizio in un temporagionevole informa di sé l’intero sistema ed è funzionale a garantire che ladecisione sia aderente alla situazione fattuale.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimentoall'assenza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale sotto ildiverso profilo della risalenza al lontano 2014 della condotta associativa ascrittaal [OSCURATO:PERSONA], sulla sola cui base sarebbe stato emesso il giudizio di persistentepericolosità sociale del ricorrente.Denuncia l’assertività della motivazione secondo cui il proposto erapartecipe di un autonomo gruppo criminale costituito dal padre e operante inepoca successiva a quella oggetto della contestazione nel processo “Dinastia”,per cui era stato condannato, con condotte fino al 2014.Avversa la sintomaticità del rinvenimento della modica quantità di droga edella somma di denaro; invece, assurta a elemento indicativo di unapericolosità qualificata, peraltro con evidente travisamento temporale del fattoche la Corte di appello colloca «un anno prima della deliberazione del decretoimpugnato», mentre esso risale a due anni prima.Deduce, inoltre, l’assenza di qualsiasi valutazione degli elementi prospettatidalla difesa (disarticolazione del sodalizio originario, ruoli di confidente delpadre del proposto, attentato da questi subito) contravvenendo all’obbligo dimotivazione che involga tutti gli aspetti della vicenda.2.3.

Con il terzo motivo deduce l’omessa motivazione su un fattosopravvenuto decisivo, costituto dall’avvenuta esecuzione nei riguardi delricorrente, di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica il22 febbraio 2024 e che, sebbene successivo alla data della trattazione delgravame da parte della Corte di appello, era senz’altro conoscibile al momentodella deliberazione e, a maggior ragione, a quella del deposito dellamotivazione del provvedimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettatol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure non consentite o, comunque, manifestamenteinfondate.1.

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Com’è noto, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confrontidi indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertareil requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativopurché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità (si veda Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 – 01) e che «a fronte di elementi positividenotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione,l'applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghiperiodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenzadesunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nelseparato giudizio penale» (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526– 01)Nel caso in esame la Corte di appello ha dato atto dei gravi trascorsicriminali del proposto nella consorteria dedita al narcotraffico diretta dalgenitore, contestata fino al 2014 ed ha evidenziato, in modo adeguato elogicamente coerente, le circostanze da cui desumere la attuale pericolosità,non fermandosi a tale risalente condanna, bensì attualizzando la valutazionealla stregua delle ulteriori condotte penalmente rilevanti, sono genericamenteavversate dalla difesa.

In considerazione del positivo accertamento dicontiguità, dunque, la Corte di appello ha fatto certamente ricorso allapresunzione di permanente appartenenza alla compagine mafiosa, la cuivalidità ha verificato alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal casoconcreto, in ossequio al principio espresso Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018, Gattuso, Rv. 271511.E’ appena il caso di evidenziare come – diversamente da quanto lamentatodal ricorrente in ordine alla tempistica che ha caratterizzatol’udienza ditrattazione del gravame (4 maggio 2023), la deliberazione (20 gennaio 2025) eil deposito della motivazione del provvedimento impugnato (5 dicembre 2025)– poiché la verifica dell’attualità della pericolosità deve essere svolta alla datadel decreto applicativo della misura di prevenzione.2.

Il secondo motivo è non consentito perché aggredisce la motivazione,non manifestamente illogica e aderente alle risultanze in atti che si è riprodottain premessa, laddove nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazioneè ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e27 d.lgs. n. 159 del 2011.Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice didefinizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod.proc. pen.).

È scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quellacarenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursinella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a farcomprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre:Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico, Rv. 266365); ipotesi che non ricorre nel caso in esame.Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente ladeduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano statipresi in considerazione dal giudice (o comunque risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).3.

Per le stesse considerazioni è inammissibile il terzo motivo di ricorsopoiché la conoscenza da parte della Corte territoriale del fatto sopravvenutoasseritamente decisivo consistente nell’emissione nei suoi riguardi di un ordinedi esecuzione di pene concorrenti è meramente congetturale.

In ogni caso,osserva il Collegio, la censura non riguarda la decisione sulla applicazione dellamisura di prevenzione, bensì la sua esecuzione, così ponendosi fuori dalperimetro per il quale il ricorso per cassazione è ammesso nella presentemateria.4.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, inrapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina haconfermato, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione della misura diprevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo disoggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni.Il proposto è iscrivibile, secondo i Giudici del merito, nelle categoriecriminologiche tipizzate dall’art. 4, comma 1 let. b) d. lgs. n. 159 del 2011, inquanto indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico, sanzionata dall’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, reato rientrantenel novero di quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.La pericolosità è stata inferita dalla condanna per il reato di partecipazionea tale sodalizio diretto dal padre del sottoposto, [OSCURATO:PERSONA], operantein Milazzo e nelle zone limitrofe, contestata fino all’estate del 2014 (operazione“Dinastia”) e per l’avvenuta protrazione di tale attività illecita anche in epocasuccessiva, come risultante dalle propalazioni di diversi collaboratori di giustizia(Alesci, Munafò, Mendolia) e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]: è, infatti, emerso che ilSebastiano [OSCURATO:PERSONA] – a seguito di contrasti insorti con altri affiliati – avevacostituito un autonomo gruppo criminale, parimenti dedito al traffico distupefacenti, di cui faceva parte il figlio [OSCURATO:PERSONA].A conferma di tanto è stata valorizzata la circostanza che, il 28 febbraio2020, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa a caricodell’odierno ricorrente per il reato associativo, erano stati rinvenuti pressol'abitazione di quest'ultimo, oltre 8 grammi un marijuana (oggetto dicontestazione del capo c), per il quale egli è stato condannato nel processo"Dinastia"), oltre alla somma di danaro contante di euro 1.315,00, in banconotedi piccolo taglio, di cui lo stesso, all'epoca sprovvisto di qualunque lecita fontedi reddito, non era stato in grado di giustificare la provenienza.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, mediantetre motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all'assenza dimotivazione sull'attualità della pericolosità sociale.Evidenzia l’abnorme iato temporale intercorso tra l’udienza di trattazionedel gravame (4 maggio 2023), la deliberazione (20 gennaio 2025) e il depositodella motivazione del provvedimento impugnato (5 dicembre2025), lamentandocome – sebbene per le misure personali non sia previsto un terminedecadenziale quale quello previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011per le misure patrimoniali, la necessità di definire il giudizio in un temporagionevole informa di sé l’intero sistema ed è funzionale a garantire che ladecisione sia aderente alla situazione fattuale.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimentoall'assenza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale sotto ildiverso profilo della risalenza al lontano 2014 della condotta associativa ascrittaal [OSCURATO:PERSONA], sulla sola cui base sarebbe stato emesso il giudizio di persistentepericolosità sociale del ricorrente.Denuncia l’assertività della motivazione secondo cui il proposto erapartecipe di un autonomo gruppo criminale costituito dal padre e operante inepoca successiva a quella oggetto della contestazione nel processo “Dinastia”,per cui era stato condannato, con condotte fino al 2014.Avversa la sintomaticità del rinvenimento della modica quantità di droga edella somma di denaro; invece, assurta a elemento indicativo di unapericolosità qualificata, peraltro con evidente travisamento temporale del fattoche la Corte di appello colloca «un anno prima della deliberazione del decretoimpugnato», mentre esso risale a due anni prima.Deduce, inoltre, l’assenza di qualsiasi valutazione degli elementi prospettatidalla difesa (disarticolazione del sodalizio originario, ruoli di confidente delpadre del proposto, attentato da questi subito) contravvenendo all’obbligo dimotivazione che involga tutti gli aspetti della vicenda.2.3. Con il terzo motivo deduce l’omessa motivazione su un fattosopravvenuto decisivo, costituto dall’avvenuta esecuzione nei riguardi delricorrente, di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica il22 febbraio 2024 e che, sebbene successivo alla data della trattazione delgravame da parte della Corte di appello, era senz’altro conoscibile al momentodella deliberazione e, a maggior ragione, a quella del deposito dellamotivazione del provvedimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettatol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure non consentite o, comunque, manifestamenteinfondate.1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Com’è noto, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confrontidi indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertareil requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativopurché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità (si veda Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 – 01) e che «a fronte di elementi positividenotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione,l'applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghiperiodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenzadesunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nelseparato giudizio penale» (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526– 01)Nel caso in esame la Corte di appello ha dato atto dei gravi trascorsicriminali del proposto nella consorteria dedita al narcotraffico diretta dalgenitore, contestata fino al 2014 ed ha evidenziato, in modo adeguato elogicamente coerente, le circostanze da cui desumere la attuale pericolosità,non fermandosi a tale risalente condanna, bensì attualizzando la valutazionealla stregua delle ulteriori condotte penalmente rilevanti, sono genericamenteavversate dalla difesa. In considerazione del positivo accertamento dicontiguità, dunque, la Corte di appello ha fatto certamente ricorso allapresunzione di permanente appartenenza alla compagine mafiosa, la cuivalidità ha verificato alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal casoconcreto, in ossequio al principio espresso Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018, Gattuso, Rv. 271511.E’ appena il caso di evidenziare come – diversamente da quanto lamentatodal ricorrente in ordine alla tempistica che ha caratterizzatol’udienza ditrattazione del gravame (4 maggio 2023), la deliberazione (20 gennaio 2025) eil deposito della motivazione del provvedimento impugnato (5 dicembre 2025)– poiché la verifica dell’attualità della pericolosità deve essere svolta alla datadel decreto applicativo della misura di prevenzione.2. Il secondo motivo è non consentito perché aggredisce la motivazione,non manifestamente illogica e aderente alle risultanze in atti che si è riprodottain premessa, laddove nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazioneè ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e27 d.lgs. n. 159 del 2011.Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice didefinizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod.proc. pen.). È scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quellacarenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursinella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a farcomprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre:Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico, Rv. 266365); ipotesi che non ricorre nel caso in esame.Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente ladeduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano statipresi in considerazione dal giudice (o comunque risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).3. Per le stesse considerazioni è inammissibile il terzo motivo di ricorsopoiché la conoscenza da parte della Corte territoriale del fatto sopravvenutoasseritamente decisivo consistente nell’emissione nei suoi riguardi di un ordinedi esecuzione di pene concorrenti è meramente congetturale. In ogni caso,osserva il Collegio, la censura non riguarda la decisione sulla applicazione dellamisura di prevenzione, bensì la sua esecuzione, così ponendosi fuori dalperimetro per il quale il ricorso per cassazione è ammesso nella presentemateria.4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, inrapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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