CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 SCIARRINI;812 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2606/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 3551/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25062/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 11366/2026Dat a pubblicazione 27/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in riforma delladecisione di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] il quale, premesso diavere sempre svolto la mansione di operatore unico conducente di autocompattatore (ocompattatore), aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello 3Bdell’[OSCURATO:PERSONA] di riferimento ex art. 15 c.c.n.l. settore nettezza urbana aziende private (FISE)e la condanna della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. alle connesse differenze retributivecome in domanda quantificate2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base diun unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 15 c.c.n.l. applicabile, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamentericondotto le mansioni svolte dal lavoratore all’ambito del 2° livello dell’[OSCURATO:PERSONA] spazzamentoladdove le stesse, stante la natura del mezzo utilizzato, dovevano ricondursi al 3° livellodella medesima [OSCURATO:PERSONA] il quale, in relazione ai mezzi utilizzati, richiede il possesso della solapatente di categoria “ B”, venendo in rilievo mezzi compattatori quali appunto il “ MinistarB” condotto dallo Stentella. In questa prospettiva deduce errata interpretazione delladisciplina collettiva applicabile.2. Il motivo è infondato.2.1. La sentenza impugnata ha mostrato di fondare il discrimine tra l’inquadramentodi appartenenza e quello rivendicato dal dipendente sulla circostanza che il terzo livellorichiesto implicava necessariamente la guida di un autocompattatore, caratteristiche nonNumero registro generale 25062/2023Numero sezionale 812/2026rinvenibili in relazione al mezzo condotto dal lavoratore costituitoN udmaer oudni ra cfcuolrtaggoennereal ed11i 3t66ip/2o02 6Data pubblicazione 27/04/2026“Ministar B”.2.2. Ciò posto, assume rilievo dirimente al fine del rigetto del motivo in esame laconsiderazione che sulla base della declaratoria collettiva di riferimento trascritta in ricorso(ricorso, pag. 9) e alla stregua delle medesime prospettazioni di parte ricorrente, ilriconoscimento del 3° livello richiedeva, per il profilo di concreto rilievo, la conduzione diun “compattatore”, circostanza in fatto pacificamente esclusa dalla Corte di appello conriferimento al mezzo utilizzato dallo Stentella nell’espletamento delle mansioni. Taleaccertamento non è stato validamente censurato dall’odierno ricorrente il quale ha affidatole proprie ragioni di critica ad un apprezzamento meramente contrappositivo a quello fattoproprio dalla sentenza impugnata, delle emergenze della prova orale e documentale inpunto di caratteristiche del veicolo utilizzato; tale apprezzamento risulta intrinsecamenteinidoneo alla valida censura della decisione sul punto.2.3. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, con laproposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento deifatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento chenell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnea dimostrare i fatti in discussione (cfr. , tra le altre, Cass. n. 7007/2015, Cass. n.7921/2011, Cass. n. 15693/2004), fermo restando che il giudice di merito, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenutoa discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatiNumero registro generale 25062/2023specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione aNduomtetroasteazi ona(leC8a12s/2s0.2 6Numero di raccolta generale 11366/2026n. 16467/2017, Cass. n. 1111/2014, Cass. n. 42/2009).Data pubblicazione 27/04/20262.4. A tanto consegue il rigetto del ricorso, restando assorbito l’autonomo rilievo diimprocedibilità ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. della censura concernente lainterpretazione del contratto collettivo, per avere parte ricorrente depositato il contrattocollettivo solo in estratto anziché nella versione integrale, come prescritto (Cass. n.6255/2019, Cass. n. 4350/2015).3. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteche liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 25062/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 11366/2026Data pubblicazione 27/04/2026