CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3925/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6902/2024Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 21774/2026Data pubblicazione 25/06/2026Svolgimento del processo1. La vicenda processuale in esame origina dall’ingiunzione fiscale5599/2010/45 notificata in data 25/05/2010 al Comune di [OSCURATO:PERSONA] dall’odierna ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., avente adoggetto la riscossione, per conto di [OSCURATO:SOCIETA], già Consorzio IdricoTerra di Lavoro, del corrispettivo per la fornitura idrica ai fontaninipubblici anni 2004/2005/2006/2007 per un complessivo importo di €59.811.11, opposta in primo grado dalla controricorrente, sulpresupposto della nullità radicale e/o inesistenza della notificazionedella ingiunzione fiscale; mancanza del potere del C.I.T.L. e comunquedel Concessionario di emettere l’ ingiunzione fiscale, e in ogni casol’inammissibilità dell’ ingiunzione fiscale per la riscossione di entrate dinatura patrimoniale; insussistenza della prova di un credito certo,liquido ed esigibile.2. Inoltre, all'atto di iscrizione a ruolo, il Comune depositava una nota delcommissario prefettizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Vico, emessa nel[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l'organo dello Stato aveva intimato al C.I.T.L.l’ordine di sopprimere con urgenza il servizio dei fontanini pubblici, adeccezione di tre erogatori ubicati nelle piazze principali, nonottemperato dall’ente gestore.3. Con sentenza n. 1575/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. rigettaval’opposizione e condannava il Comune opponente alla rifusione dellespese di lite in favore degli opposti.4. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune.5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3925/2023 del 19/9/2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieval’appello, e in riforma della sentenza impugnata, annullava l’ingiunzioneemessa.Numero registro generale 6902/2024Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 21774/2026Data pubblicazione 25/06/20266. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societàPubliservizi S.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a unicomotivo.7. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Vico depositavacontroricorso.8. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.Motivi della decisione1. Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 347comma 3 c.p.c., sul rilievo che nel giudizio di appello non sarebbe statoacquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado al quale, ex art. 72 disp.documentazione probatoria offerta a supporto della pretesa. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Napoli, nell’accogliere l’opposizione del Comune, avrebbepertanto errato nel ritenere non raggiunta la prova del diritto di creditoin esame, in quanto avrebbe omesso di esaminare la documentazionerilevante per la definizione del giudizio, che era - in tesi- contenuta nelfascicolo di parte (ritirato dalla parte ricorrente alla udienza diprecisazione delle conclusioni, a causa della pandemia da Covid-19, enon più ridepositato).2. Il motivo è inammissibile.3. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il giudiced’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmenteprodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne facciaspecifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essinella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande edeccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice,per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettivededuzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass.Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n.Numero registro generale 6902/2024Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 21774/2026Data pubblicazione 25/06/202612351; Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile2001, n. 5149; Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304).4. Ne consegue che allorché la parte abbia ottemperato all'onereprocessuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa dicostituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato daldocumento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi ilriesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provvedutoad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, saràquest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamentoprocessuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere diricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmenteacquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato daldocumento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo (Cass.SU n. 4835/2023) .5. Posto quanto sopra, vale osservare che il principio di autosufficienzaimpone invece che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari aconsentire al giudice di legittimità la completa cognizione dellacontroversia e delle censure formulate, senza necessità di accedere adimpugnata (Cass. 23745/ 2020; Cass. SU 34469/2019).6. La ricorrente, avendo dedotto l’omesso o erroneo esame di documentiacquisiti nel giudizio di primo grado, era tenuta non soltanto aindicarne specificamente la produzione processuale, ma anche atrascriverne o riassumerne il contenuto rilevante, evidenziandone ladecisività rispetto alle rationes decidendi poste a fondamento dellapronuncia impugnata.7. Nel caso in esame, pertanto, risulta causa di inammissibilità del ricorso,rispetto a ogni questione di merito, il fatto che la ricorrente non abbiaassolto l’onere di specifica indicazione e riproduzione del contenuto deidocumenti sui quali la censura si fonda, né illustrato in modo puntualeNumero registro generale 6902/2024Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 21774/2026Data pubblicazione 25/06/2026la decisività degli stessi ai fini della decisione, poiché [OSCURATO:SOCIETA]si limita a richiamare le delibere del [OSCURATO:PERSONA] CITLnn. 92 e 94, la convenzione del 26 aprile 1963 e altra documentazioneche assume essere stata prodotta nei gradi di merito, ed erroneamentenon acquisita dal giudice dell’appello, senza tuttavia riportarne ilcontenuto essenziale, né chiarire in quale misura tali atti avrebberocomprovato l’esistenza del credito azionato e, soprattutto, i criteri dideterminazione dei corrispettivi dovuti per l’erogazione del servizioidrico.8. All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del Comune controricorrente, seguono la soccombenza.10. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente Comune: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cuieuro 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]