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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1992

Cassazione n. 44288/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1992 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., non precisando in alcun modo quale sarebbe stato il vizio motivazionale emergente dalle sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1992 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., non precisando in alcun modo quale sarebbe stato il vizio motivazionale emergente dalle sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris