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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 49143/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00MRIOU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00CBG4G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], reiterati con memoria depositata il 16 ottobre 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il terzo motivo addirittura manifestamente infondato in fatto poiché i reati ascrittigli sono già stati riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e, comunque, declinati in fatto per la ricostruzione alternativa degli elementi di prova relativi alla condotta di cessione sub capo a) - acquisto a Napoli- e al suo antecedente; ad analogo esito si espone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: le risultanze di prova a suo carico, costituite dagli esiti delle operazioni di intercettazione, non comportavano alcuna attività di rinnovazione sicchè legittimamente, in presenza di appello del Pubblico Ministero, la Corte di appello ha proceduto alla loro rilettura e ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, reato posto in continuazione con gli ulteriori reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] che, per le quantità cadute in sequestro, qualità (buona, dice la sentenza impugnata); le capacità di approvvigionamento e la ricorrenza delle condotte di cessione sono state, invece, con motivazione non manifestamente illogica, ricondotte alla fattispecie base di cui all'art. 73, comma 1.

D.P.R. 309/1990 (v. pag. 6 della sentenza impugnata).

Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00MRIOU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00CBG4G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], reiterati con memoria depositata il 16 ottobre 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il terzo motivo addirittura manifestamente infondato in fatto poiché i reati ascrittigli sono già stati riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e, comunque, declinati in fatto per la ricostruzione alternativa degli elementi di prova relativi alla condotta di cessione sub capo a) - acquisto a Napoli- e al suo antecedente; ad analogo esito si espone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: le risultanze di prova a suo carico, costituite dagli esiti delle operazioni di intercettazione, non comportavano alcuna attività di rinnovazione sicchè legittimamente, in presenza di appello del Pubblico Ministero, la Corte di appello ha proceduto alla loro rilettura e ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, reato posto in continuazione con gli ulteriori reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] che, per le quantità cadute in sequestro, qualità (buona, dice la sentenza impugnata); le capacità di approvvigionamento e la ricorrenza delle condotte di cessione sono state, invece, con motivazione non manifestamente illogica, ricondotte alla fattispecie base di cui all'art. 73, comma 1. D.P.R. 309/1990 (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 49143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris