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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13420/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20110-2021 proposto da: 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Gallarate, via Torino n. 2, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], via Pergolesi n. 1, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 20110/2021 Numero sezionale 2974/2022 Numero di raccolta generale 13420/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 3 M.E.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di parziale accoglimento dell’appello della società [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato dichiarato risolto il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 29 settembre 2008 per inadempimento della ricorrente che è stata condannata a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di €

25.000. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso Con il primo motivo la ricorrente si duole per I'omesso esame di un documento ossia della lettera del 12.12.2008.

Al riguardo, tuttavia, esplica valenza l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; cfr., altresì, Cass.10.6.2016, n. 11892).

Manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso Il secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica.

Il dictum della Corte di Milano non solo è ineccepibile in diritto, siccome non è inficiato dall'erronea applicazione delle Ric. 2021 n. 20110 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 20110/2021 Numero sezionale 2974/2022 Numero di raccolta generale 13420/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 regole ermeneutiche codicistiche, ma va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 805312014 (cfr. sentenza d'appello, pag. 15).

Manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso L'indagine circa la gravità della inadempienza costituisce questione "di fatto", la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass.7.6.2011, n. 12296), recte, al cospetto del novello n. 5 dell'art. 360 C.P.C., se non inficiata da omesso esame circa fatto decisivo e controverso.

Su tale scorta il dictum della Corte di Milano del pari in parte qua è ineccepibile in diritto e va esente da forme di 'anomalia motivazionale" (cfr. sentenza d'appello, pag. 17).

Manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso Quanto al primo profilo di doglianza veicolato dal quarto mezzo appaiono corretti i rilievi di cui a pag. 25 del controricorso; alla luce dei medesimi motivi vi 6 da ritenere che la proposta conciliativa non sia stata rifiutata senza un giustificato motivo.

Quanto al secondo profilo di doglianza veicolato dal mezzo in disamina (mancata integrale o maggiore compensazione delle spese) è sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte.

Sez. 6 - 3,Ordinanza-n. 24502 del 17./10/20 .

In tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art; 360; comma 1, n. 3 C.P.C., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico delia.parte Ric. 2021 n. 20110 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 20110/2021 Numero sezionale 2974/2022 Numero di raccolta generale 13420/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 totalmente vittoriosa,. per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.».

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza.

PQM La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20110 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20110-2021 proposto da: 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Gallarate, via Torino n. 2, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], via Pergolesi n. 1, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 20110/2021 Numero sezionale 2974/2022 Numero di raccolta generale 13420/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 3 M.E.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di parziale accoglimento dell’appello della società [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato dichiarato risolto il contratto preliminare stipulato tra le parti in data 29 settembre 2008 per inadempimento della ricorrente che è stata condannata a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 25.000. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso Con il primo motivo la ricorrente si duole per I'omesso esame di un documento ossia della lettera del 12.12.2008. Al riguardo, tuttavia, esplica valenza l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; cfr., altresì, Cass.10.6.2016, n. 11892). Manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso Il secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica. Il dictum della Corte di Milano non solo è ineccepibile in diritto, siccome non è inficiato dall'erronea applicazione delle Ric. 2021 n. 20110 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 20110/2021 Numero sezionale 2974/2022 Numero di raccolta generale 13420/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 regole ermeneutiche codicistiche, ma va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 805312014 (cfr. sentenza d'appello, pag. 15). Manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso L'indagine circa la gravità della inadempienza costituisce questione "di fatto", la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass.7.6.2011, n. 12296), recte, al cospetto del novello n. 5 dell'art. 360 C.P.C., se non inficiata da omesso esame circa fatto decisivo e controverso. Su tale scorta il dictum della Corte di Milano del pari in parte qua è ineccepibile in diritto e va esente da forme di 'anomalia motivazionale" (cfr. sentenza d'appello, pag. 17). Manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso Quanto al primo profilo di doglianza veicolato dal quarto mezzo appaiono corretti i rilievi di cui a pag. 25 del controricorso; alla luce dei medesimi motivi vi 6 da ritenere che la proposta conciliativa non sia stata rifiutata senza un giustificato motivo. Quanto al secondo profilo di doglianza veicolato dal mezzo in disamina (mancata integrale o maggiore compensazione delle spese) è sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte. Sez. 6 - 3,Ordinanza-n. 24502 del 17./10/20 . In tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art; 360; comma 1, n. 3 C.P.C., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico delia.parte Ric. 2021 n. 20110 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 20110/2021 Numero sezionale 2974/2022 Numero di raccolta generale 13420/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 totalmente vittoriosa,. per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.». 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza. PQM La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20110 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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