CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 17858/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP presso il Tribunale di Locri;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale;lette le memorie difensive depositate dal Ministero della Giustizia e da Agenziadelle Entrate.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con ordinanza depositata il 13/01/2026, il GIP presso il Tribunale di Locriha disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio già disposta in favoredi [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento penale avente n. 185/2024R.G.N.R..Il giudice procedente ha osservato che, sulla base dei successiviaccertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente era risultato titolaredi un reddito superiore rispetto a quello dichiarato in sede di istanza per l’annod’imposta 2023, imponendosi quindi la revoca del decreto di ammissione algratuito patrocinio ai sensi degli artt.112 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115(contenente il testo unico in materia di spese di giustizia, TUSG)2. Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione al Presidente delTribunale il difensore della suddetta parte istante.Nella quale ha rappresentato che la comunicazione dell’Agenzia delleEntrate si riferiva al reddito percepito nell’anno di imposta 2023, allorquandol’istanza di ammissione al patrocinio, presentata il 25/09/2025, recava in allegataalla richiesta il CUD relativo all’anno 2024; esponendo, in ogni caso, che una dellecomponenti del reddito indicato dall’Amministrazione finanziaria si riferivaall’assegno unico e universale per figli a carico, esente dalla relativa imposizione3. Con ordinanza del 24/02/2026, il Presidente del Tribunale di Locri haritenuto che – essendo il provvedimento di revoca stato adottato su istanzadell’amministrazione finanziaria – l’opposizione andasse riqualificata come ricorsoper cassazione ai sensi dell’art.113 TUSG, disponendo la trasmissione degli atti aquesta Corte.4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri.Il Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate hanno depositatomemorie, nelle quali hanno concluso per il rigetto dell’opposizione.5. In ordine al regime di impugnazione del decreto di revocadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal giudice procedenteai sensi dell’art.112 del TUSG, questa Corte ha rilevato che il provvedimento èimpugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99,relativo alla decisione sull'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico,avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensivepreviste dalla previgente disciplina e, quindi, il "ricorso" al presidente dell'ufficiogiudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivoricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso" (cfr.Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01).Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l.115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d'ufficio daparte del magistrato (art. 112 co. 1 lett. d)) nelle ipotesi di mancanza originaria osopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermandola ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensidel citato art. 112 co. 1 lett. d) (art. 113).6. Così ricostruito il sistema impugnatorio in esame, punto di partenza èrappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avversoil provvedimento di revoca adottato su richiesta dell'ufficio finanziario e non ancheavverso quello adottato d'ufficio dal giudice procedente.A tale proposito, questa Corte ha affermato il principio in base al quale, nelcaso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiestadall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporreopposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà diricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., perviolazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv.269672 - 01); mentre, nel caso in cui la revoca sia stata adottata ex officio ilprovvedimento di revoca è reclamabile unicamente davanti al Presidente delTribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendofunzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Ordinanza n. 3305del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 37519del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 - 01), mentre non è esperibile il ricorso percassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558 - 01).Ne consegue che, sulla base del sistema disegnato da questa Corte,l’impugnazione diretta del decreto di revoca mediante ricorso per cassazionecostituisce un rimedio esperibile in via, non necessaria, ma alternativa rispettoall’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario procedente (cfr. anche, in partemotiva, Sez.4, n.8265 del 27/01/2026, Burghila, n.m., nonché Sez.4, Ordinanzan.39835 del 20/11/2025, Improta, n.m.).7. Nel caso di specie, si verte quindi in ipotesi di revoca disposta a seguitodi informazioni rese dall’amministrazione finanziaria, avverso la quale – sulla basedei principi predetti – la parte già beneficiaria ben poteva esperire, in viaalternativa al ricorso per cassazione, il rimedio generale dell’opposizione.Per l’effetto, la competenza a trattare l’opposizione è stata erroneamentedeclinata dal Presidente del Tribunale, vertendosi in ipotesi di rimedioimpugnatorio proposto ai sensi dell'art. 99 TUSG, conseguendone la trasmissionedegli atti al suddetto organo giurisdizionale per l’ulteriore corso. P.Q.MDispone la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]