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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 06874/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 29 aprile 2019, aveva condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 900,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a tre motivi di impugnazione con il primo dei quali eccepiva la violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la sentenza del giudice di primo grado, sebbene in essa fosse evidentemente errata la determinazione della pena pecuniaria inflitta a suo carico; che con il secondo motivo di ricorso è stata censurata, sotto il profilo della violazione di legge la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al Marciano; che, infine, con il terzo motivo, è lamentato il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è solo parzialmente fondato; che, mentre sono inammissibili i motivi di impugnazione secondo e terzo, fondato è, invece, il primo motivo di ricorso; che, infatti, la doglianza riguardante la pretesa impossibilità da parte del Marciano di adempiere alla prestazione consistente nel versamento delle contribuzioni previdenziali poste a carico del datore di lavoro è manifestamente infondata, avendo lo stesso ricorrente dichiarato che, nella qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, cioè la [OSCURATO:PERSONA], essendo nella impossibilità dichiarata di pagare i corrispettivi ai dipendenti e di versare i contributi previdenziali ad essi relativi, egli ha, con scelta imprenditoriale da lui compiuta, preferito, in tal modo assicurando a continuità aziendale, versare i corrispettivi ai propri dipendenti; che l'avvenuta possibilità di operare una scelta è chiaramente in contrasto con la dedotta assoluta impossibilità di versare i contributi previdenziali; che, in relazione al terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che, a fronte della corretta osservazione della Corte milanese, secondo la quale non vi erano ragioni per la loro concessione, la ricorrente difesa si è limitata a segnalare quale sia lo scopo astrattamente perseguito dal legislatore con la previsione di tale beneficio, senza però nulla indicare, in senso contrario alla motivazione della impugnata sentenza, in ordine alla esistenza di profili di meritevolezza da parte del Marciano della predetta attribuzione; che, viceversa, è fondato, il primo motivo di ricorso, posto che, a fronte di una determinazione della pena base a carico del predetto, indicata nella sentenza primo grado nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 900,00 di multa, il Tribunale, che pure ha correttamente segnalato di dovere applicare l'abbattimento di pena dovuto alla scelta del rito abbreviato, mentre in motivazione ha coerentemente indicato la pena risultante in mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha invece, inopinatamente quantificato in dispositivo la pena irrogata in mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa; che tale erronea determinazione della pena pecuniaria è stata avallata dalla Corte territoriale che, in sede di riassunto delle determinazioni operata dal giudice di primo grado, ha indicato la pena pecuniaria, da essa Corte confermata con la sentenza ora impugnata, in euro 900,00 di multa; che si tratta di un evidente errore di diritto, dovendosi intendere operare l'abbattimento per la scelta del rito indifferentemente sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria; che ad esso, senza bisogno dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, può ovviare direttamente questa Corte di cassazione, data la anelasticità della diminuzione per la scelta del rito, la quale, in caso di delitto, opera rigidamente nella misura di 1/3 della pena come in concreto quantificata; che pertanto, annullata la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena pecuniaria, questa può essere ricalcolata, visto l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., direttamente da questa Corte nella misura di euro 600,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, che ridetermina in euro 600,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 26 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 29 aprile 2019, aveva condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 900,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a tre motivi di impugnazione con il primo dei quali eccepiva la violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la sentenza del giudice di primo grado, sebbene in essa fosse evidentemente errata la determinazione della pena pecuniaria inflitta a suo carico; che con il secondo motivo di ricorso è stata censurata, sotto il profilo della violazione di legge la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al Marciano; che, infine, con il terzo motivo, è lamentato il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è solo parzialmente fondato; che, mentre sono inammissibili i motivi di impugnazione secondo e terzo, fondato è, invece, il primo motivo di ricorso; che, infatti, la doglianza riguardante la pretesa impossibilità da parte del Marciano di adempiere alla prestazione consistente nel versamento delle contribuzioni previdenziali poste a carico del datore di lavoro è manifestamente infondata, avendo lo stesso ricorrente dichiarato che, nella qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, cioè la [OSCURATO:PERSONA], essendo nella impossibilità dichiarata di pagare i corrispettivi ai dipendenti e di versare i contributi previdenziali ad essi relativi, egli ha, con scelta imprenditoriale da lui compiuta, preferito, in tal modo assicurando a continuità aziendale, versare i corrispettivi ai propri dipendenti; che l'avvenuta possibilità di operare una scelta è chiaramente in contrasto con la dedotta assoluta impossibilità di versare i contributi previdenziali; che, in relazione al terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che, a fronte della corretta osservazione della Corte milanese, secondo la quale non vi erano ragioni per la loro concessione, la ricorrente difesa si è limitata a segnalare quale sia lo scopo astrattamente perseguito dal legislatore con la previsione di tale beneficio, senza però nulla indicare, in senso contrario alla motivazione della impugnata sentenza, in ordine alla esistenza di profili di meritevolezza da parte del Marciano della predetta attribuzione; che, viceversa, è fondato, il primo motivo di ricorso, posto che, a fronte di una determinazione della pena base a carico del predetto, indicata nella sentenza primo grado nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 900,00 di multa, il Tribunale, che pure ha correttamente segnalato di dovere applicare l'abbattimento di pena dovuto alla scelta del rito abbreviato, mentre in motivazione ha coerentemente indicato la pena risultante in mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ha invece, inopinatamente quantificato in dispositivo la pena irrogata in mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa; che tale erronea determinazione della pena pecuniaria è stata avallata dalla Corte territoriale che, in sede di riassunto delle determinazioni operata dal giudice di primo grado, ha indicato la pena pecuniaria, da essa Corte confermata con la sentenza ora impugnata, in euro 900,00 di multa; che si tratta di un evidente errore di diritto, dovendosi intendere operare l'abbattimento per la scelta del rito indifferentemente sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria; che ad esso, senza bisogno dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, può ovviare direttamente questa Corte di cassazione, data la anelasticità della diminuzione per la scelta del rito, la quale, in caso di delitto, opera rigidamente nella misura di 1/3 della pena come in concreto quantificata; che pertanto, annullata la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena pecuniaria, questa può essere ricalcolata, visto l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., direttamente da questa Corte nella misura di euro 600,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, che ridetermina in euro 600,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 26 novemb
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