CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Venezia, ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai plurimi episodi cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi A), B) e C) della provvisoria incolpazione, annullando l'ordinanza, per difetto di gravità indiziaria, limitatamente ai fatti di cui al solo capo D). 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 292, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione da parte del g.i.p., avendo questi effettuato un mero copia/incolla della richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. Nel disattendere la doglianza proposta con il gravame, il Tribunale aveva reso sul punto una motivazione carente e soltanto apparente senza confrontarsi con le deduzioni difensive e gli orientamenti interpretativi di legittimità. 3. Con il secondo motivo si lamentano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la gravità indiziaria dei reati provvisoriamente contestati ai capi A, B, C, ed in particolare: - quanto al capo A), per aver l'ordinanza omesso di valutare la doglianza relativa all'episodio di cessione che sarebbe avvenuta il 4 giugno 2021 e per non essersi confrontata con le doglianze difensive rassegnate in relazione agli ulteriori due episodi del 23 marzo e del 10 giugno dello stesso anno; - quanto al capo B), per non aver l'ordinanza affrontato il tema della gravità indiziaria, pur non specificamente contestata nel riesame, nonostante l'effetto totalmente devoluto del mezzo d'impugnazione, senza analizzare la discrepanza emergente da alcuni atti processuali e benché lo stesso Tribunale, decidendo la richiesta di riesame del correo [OSCURATO:PERSONA], avesse nei suoi confronti annullato l'ordinanza applicativa di misura per difetto della gravità indiziaria; - quanto al capo C), per omesso esame delle deduzioni difensive ed effettuando salti logici che suscitano perplessità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. ZI Quanto al primo profilo, va in via generale osservato che, con riguardo a tutte le doglianze proposte - ad eccezione di quelle concernenti il capo B) della provvisoria incolpazione - il ricorrente lamenta la mancata disamina dei motivi di riesame, senza tuttavia specificare quali censure decisive non avrebbero ottenuto risposta. Va qui ribadito, dunque, il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione delle censure articolate con l'atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962). 2. Ciò premesso, con riguardo al primo motivo, deve inoltre osservarsi che l'ordinanza impugnata, pur dando atto che il g.i.p. aveva seguito l'esposizione della richiesta avanzata dal pubblico ministero, ha attestato che, per ogni episodio, il primo giudice si era peritato di offrire la propria autonoma valutazione, in modo succinto ma preciso, circa l'esistenza del compendio indiziario. Il generico ricorso si limita a contestare la conclusione del giudice del riesame senza tuttavia sottoporre a questa Corte alcun elemento che consenta di ritenere la fondatezza dell'assunto. 3. Quanto alle doglianze mosse con il secondo motivo di ricorso circa la sussistenza della gravità indiziaria dei singoli addebiti, va in diritto premesso che, secondo orientamenti interpretativi da tempo consolidati che vanno qui senz'altro ribaditi, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve risultare "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al sindacato del giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761). 4. Alla luce dei principi esposti sub §§. 1 e 3, osserva il Collegio che: - quanto agli addebiti contestati al capo A), l'ordinanza, pur citando gli elementi indiziari a conforto tratti dagli episodi del 23 marzo e del 10 giugno 2021, tra cui il sequestro di una mattonella di eroina - senza che il ricorrente si confronti in alcun modo con gli stessi - trae la conclusione, sul piano della gravità indiziaria non censurabile, che, anche in base al linguaggio criptico impiegato dai due per darsi appuntamento, tutti gli incontri tra l'indagato e Marastoni, e, dunque, anche il terzo oggetto di contestazione, avessero quale unico scopo la cessione di eroina dal primo al secondo; a fronte di questa non manifestamente illogica motivazione, il mero richiamo ad omesse, imprecisate, doglianze contenute nei motivi del riesame rende il ricorso irrimediabilmente generico e manifestamente infondato; - quanto all'addebito contestato al capo B), diversamente da quanto allega il ricorrente, in ossequio ai principi sul carattere interamente devolutivo del gravame (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205), l'ordinanza impugnata espone il compendio indiziario a carico senza che le generiche - e quasi incomprensibili - doglianze proposte sul punto ne scalfiscano minimamente la tenuta logica, essendo peraltro ictu ocull evidente come il giudizio sulla gravità indiziaria della partecipazione ad un reato concorsuale ben possa avere esito diverso per taluno degli asseriti compartecipi; - quanto al reato di cui al capo C), il ricorrente non si confronta in alcun modo con le diffuse e non illogiche argomentazioni svolte alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria p