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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2024

Cassazione n. 33798/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PASSALACQUA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Catania in relazione al reato di furto in appartamento pluriaggravato in concorso.

2. Con istanza depositata in data 22 Giugno 2024 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nominata procuratrice speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PASSALACQUA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Catania in relazione al reato di furto in appartamento pluriaggravato in concorso. 2. Con istanza depositata in data 22 Giugno 2024 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nominata procuratrice speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il ide
Sentenza Cassazione n. 33798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris