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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 24884/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35701/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- ccntro [OSCURATO:PERSONA] N.V., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 1439/2018 depositata il21/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La [OSCURATO:PERSONA] N.V. ha proposto ricors i contro i dinieghidi riconoscimento di interessi su rimborsi di crediti IVA , per euro 867.161,24 ed euro 408.109,59, richiesti rispettivamente il 19.12.2014 e il 23.01.2015. 2.La CTP di Torino, riuniti i ricorsi, li ha accolt i.

3. La CTR del Piemonte ha respinto l’appello erariale : in particolare, per ciò che interessa in questa sede, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, giustificata da l la mancata impugnazione del precedente atto di riconoscimento che costituiva rigetto implicito dei maggiori interessi maturati, perché quell’atto non costituiva «rifiuto per una parte della richiesta iniziale». 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi. 5.Resiste con controricorso la società che deposita memoria . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto erroneamente la CTR non aveva considerato gli atti di riconoscimento degli importi a rimborso come diniego implicito parziale della pretesa (per la parte eccedente gli interessi riconosciuti) con conseguente decorso del termine di impugnazione dalla comunicazione dei suddetti riconoscimenti e non dalla formazione del silenzio diniego sulla successiva istanza di rimborso degli ulteriori interessi da parte della contribuente.

2. Il motivo è fondato.

3. Va rammentata la cornice giurisprudenziale di riferimento , secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente; ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio- rifiuto impugnabile. (Cass. 23157 del 2020; Cass. n. 8195 del 2015).

4. La CTR ha fatto falsa applicazione di questo principio , osservando erroneamente che in questo caso n on si era di fronte ad un rigetto (parziale) implicito: «non si tratta di rifiuto per una parte della richiesta iniziale.

Invero gli importi dei crediti dichiarati sono stati rimborsati in linea capitale e pagati per il loro intero ammontare e la contribuente ha legittimamente fatto istanza all’ufficio di pagamento dei maggiori crediti maturati in linea interessi». 5.Dall’autosufficiente espositiva in ricorso risulta, infatti, che, a fronte di istanze della contribuente per il capitale accompagnate comunque dalla richiesta degli «interessi di legge», vi era stato pagamento sia di capitale che di interessi ( in data 14 aprile 2014, la società aveva ricevuto accredito di complessivi euro 35.650.136,99 di cui capitale per euro 35.0000,000,00 ed interessi per euro 650.136,99; in data 23 maggio 2014 aveva ricevuto euro 63.633.447,56 di cui euro 63.539.444,00 per capitale ed euro 94.003,56 per interessi; in data 4 dicembre 2014 le erano stati accreditati euro 49.545.041,10 di cui euro 49.000.000,00 per capitale ed euro 545.041,10 per interessi) e che in relazione ad ogni singolo accredito alla contribuente era stato notificato «avviso di riconoscimento del rimborso con indicazione dell’importo liquidato a titolo di capitale ed interessi».

6. Alla luce della giurisprudenza sopra riportata, quindi , la contribuente avrebbe dovuto proporre impugnazione contro quegli avvisi, che comunque esplicitavano la posizione dell’Amministrazione rispetto alla domanda per interessi, anche se indeterminata nel quantum, e contenevano l’implicita negazione di somme ulterioriper interessi oltre qu elle riconosciut e .

7. Infondatamente, poi, l a controricorrente contesta questa qualificazione sotto due profili: perché gli avvisi non contenevano alcun dettaglio sul calcolo degli interessi né riportavano l’indicazione del termine per la proposizione del ricorso e della commissione tributaria competente. 7.1.Nei casi in cui il contribuente ha la veste di attore in senso sostanziale l’obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione, quale convenuta, risulta sensibilmente semplificato (si veda, con riferimento alle ipotesi di diniego di rimborso, Cass. n. 25999 del 2022; Cass. n. 8998 del 2014; Cass. n. 10797 del 2010), in quanto incombe comunque sull’attore l’onere di dimostrare i presupposti del credito vantato - in questo caso , provare che la somma liquidata per interessi non corrisponde a quanto effettivamente dovuto a tale titolo- , tanto è vero che il diniego può essere anche implicito.

7.2. Né rileva l’omessa indicazione del termine e della commissione competente, prevista soltanto per gli atti tipici, cioè «gli atti espressi di cui al comma 1» dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (v. art. 19 comma 2, cit.), neppure a pena di nullità (Cass. n. 10987 del 2011), mentre in questo caso i l provvedimento negativo è tacito.

8. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce , in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., e cioè la correttezza dei conteggi effettuati dall’Ufficio.

9. Il motivoresta assorbito.

10. Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso iniziale della società. 11.Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di merito, regolando quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , dichiara inammissibile il ricorso iniziale della società; compensa le spese del giudizio di merito e c ondanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35701/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- ccntro [OSCURATO:PERSONA] N.V., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1439/2018 depositata il21/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La [OSCURATO:PERSONA] N.V. ha proposto ricors i contro i dinieghidi riconoscimento di interessi su rimborsi di crediti IVA , per euro 867.161,24 ed euro 408.109,59, richiesti rispettivamente il 19.12.2014 e il 23.01.2015. 2.La CTP di Torino, riuniti i ricorsi, li ha accolt i. 3. La CTR del Piemonte ha respinto l’appello erariale : in particolare, per ciò che interessa in questa sede, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, giustificata da l la mancata impugnazione del precedente atto di riconoscimento che costituiva rigetto implicito dei maggiori interessi maturati, perché quell’atto non costituiva «rifiuto per una parte della richiesta iniziale». 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi. 5.Resiste con controricorso la società che deposita memoria . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto erroneamente la CTR non aveva considerato gli atti di riconoscimento degli importi a rimborso come diniego implicito parziale della pretesa (per la parte eccedente gli interessi riconosciuti) con conseguente decorso del termine di impugnazione dalla comunicazione dei suddetti riconoscimenti e non dalla formazione del silenzio diniego sulla successiva istanza di rimborso degli ulteriori interessi da parte della contribuente. 2. Il motivo è fondato. 3. Va rammentata la cornice giurisprudenziale di riferimento , secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente; ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio- rifiuto impugnabile. (Cass. 23157 del 2020; Cass. n. 8195 del 2015). 4. La CTR ha fatto falsa applicazione di questo principio , osservando erroneamente che in questo caso n on si era di fronte ad un rigetto (parziale) implicito: «non si tratta di rifiuto per una parte della richiesta iniziale. Invero gli importi dei crediti dichiarati sono stati rimborsati in linea capitale e pagati per il loro intero ammontare e la contribuente ha legittimamente fatto istanza all’ufficio di pagamento dei maggiori crediti maturati in linea interessi». 5.Dall’autosufficiente espositiva in ricorso risulta, infatti, che, a fronte di istanze della contribuente per il capitale accompagnate comunque dalla richiesta degli «interessi di legge», vi era stato pagamento sia di capitale che di interessi ( in data 14 aprile 2014, la società aveva ricevuto accredito di complessivi euro 35.650.136,99 di cui capitale per euro 35.0000,000,00 ed interessi per euro 650.136,99; in data 23 maggio 2014 aveva ricevuto euro 63.633.447,56 di cui euro 63.539.444,00 per capitale ed euro 94.003,56 per interessi; in data 4 dicembre 2014 le erano stati accreditati euro 49.545.041,10 di cui euro 49.000.000,00 per capitale ed euro 545.041,10 per interessi) e che in relazione ad ogni singolo accredito alla contribuente era stato notificato «avviso di riconoscimento del rimborso con indicazione dell’importo liquidato a titolo di capitale ed interessi». 6. Alla luce della giurisprudenza sopra riportata, quindi , la contribuente avrebbe dovuto proporre impugnazione contro quegli avvisi, che comunque esplicitavano la posizione dell’Amministrazione rispetto alla domanda per interessi, anche se indeterminata nel quantum, e contenevano l’implicita negazione di somme ulterioriper interessi oltre qu elle riconosciut e . 7. Infondatamente, poi, l a controricorrente contesta questa qualificazione sotto due profili: perché gli avvisi non contenevano alcun dettaglio sul calcolo degli interessi né riportavano l’indicazione del termine per la proposizione del ricorso e della commissione tributaria competente. 7.1.Nei casi in cui il contribuente ha la veste di attore in senso sostanziale l’obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione, quale convenuta, risulta sensibilmente semplificato (si veda, con riferimento alle ipotesi di diniego di rimborso, Cass. n. 25999 del 2022; Cass. n. 8998 del 2014; Cass. n. 10797 del 2010), in quanto incombe comunque sull’attore l’onere di dimostrare i presupposti del credito vantato - in questo caso , provare che la somma liquidata per interessi non corrisponde a quanto effettivamente dovuto a tale titolo- , tanto è vero che il diniego può essere anche implicito. 7.2. Né rileva l’omessa indicazione del termine e della commissione competente, prevista soltanto per gli atti tipici, cioè «gli atti espressi di cui al comma 1» dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (v. art. 19 comma 2, cit.), neppure a pena di nullità (Cass. n. 10987 del 2011), mentre in questo caso i l provvedimento negativo è tacito. 8. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce , in subordine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., e cioè la correttezza dei conteggi effettuati dall’Ufficio. 9. Il motivoresta assorbito. 10. Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso iniziale della società. 11.Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di merito, regolando quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , dichiara inammissibile il ricorso iniziale della società; compensa le spese del giudizio di merito e c ondanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liq
Sentenza Cassazione n. 24884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris