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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25050/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1038-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] I SER; - intimato - avverso la sentenza n. 1543/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01038 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Prerriesso che: 1.11 Consorzio per l'Innovazione, la Logistica ed i Servizi (CILS) ricorreva con vari motivi contro una cartella di pagamento per crediti erariali emessa da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

La CTP di Roma accoglieva il ricorso ritenendo fondato e assorbente il motivo per cui la cartella non sarebbe stata validamente notificata; 2.11Agenzia delle Entrate proponeva appello; 3.con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, dopo avere ritenuto valida la notifica della cartella, rigettava l'appello dell'Agenzia dicendo che quest'ultima si era limitata a "riproporre le difese già proposte in sede di controdeduzioni" in primo grado, non aveva riproposto in modo specifico le questioni rimaste assorbite nella sentenza della CTP e pertanto, visto l'art.56 del d.lgs. 546 del 1992, vi aveva rinunciato;

4. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs.546/92 e 112 c.p.c.;

5. la contribuente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intimate; considerato che:

1. l'art. 56 del d.lgs. 546/92 stabilisce che "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate";

2. la CTR ha capovolto la logica e ia lettera della disposizione.

Le eccezioni non accolte dalla CTP erano quelle -ulterio -i rispetto a quella espressamente accolta e ritenuta dalla CTP assorbente, di difetto della notifica della cartella- sollevate dalla contribuente (attrice in serso formale ma convenuta in senso sostanziale).

3. l'Agenzia se, da un lato, aveva l'onere di impugnare la decisione della CTP riguardo all'unica questione decisa, dall'altro. non avendo sollevato altre "domande o eccezioni" su cui la :TP avesse pronunciato (in senso reiettivo) non poteva essere considerata tenuta a riproporre alcunché ai sensi dell'art.56.

Al contrario, l'onere di riproporre in modo specifico le eccezioni su cui la CTP non aveva espressamente pronuncia :0 perché ritenute assorbite, incombeva alla società contribuente appellata;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve-essere rinviata alla CTR del LaZiC in diversa composizione per esame delle questioni riproposte dalla contribuentE ;

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissionE tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera ai con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1038-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] I SER; - intimato - avverso la sentenza n. 1543/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01038 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Prerriesso che: 1.11 Consorzio per l'Innovazione, la Logistica ed i Servizi (CILS) ricorreva con vari motivi contro una cartella di pagamento per crediti erariali emessa da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. La CTP di Roma accoglieva il ricorso ritenendo fondato e assorbente il motivo per cui la cartella non sarebbe stata validamente notificata; 2.11Agenzia delle Entrate proponeva appello; 3.con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, dopo avere ritenuto valida la notifica della cartella, rigettava l'appello dell'Agenzia dicendo che quest'ultima si era limitata a "riproporre le difese già proposte in sede di controdeduzioni" in primo grado, non aveva riproposto in modo specifico le questioni rimaste assorbite nella sentenza della CTP e pertanto, visto l'art.56 del d.lgs. 546 del 1992, vi aveva rinunciato; 4. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs.546/92 e 112 c.p.c.; 5. la contribuente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intimate; considerato che: 1. l'art. 56 del d.lgs. 546/92 stabilisce che "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate"; 2. la CTR ha capovolto la logica e ia lettera della disposizione. Le eccezioni non accolte dalla CTP erano quelle -ulterio -i rispetto a quella espressamente accolta e ritenuta dalla CTP assorbente, di difetto della notifica della cartella- sollevate dalla contribuente (attrice in serso formale ma convenuta in senso sostanziale). 3. l'Agenzia se, da un lato, aveva l'onere di impugnare la decisione della CTP riguardo all'unica questione decisa, dall'altro. non avendo sollevato altre "domande o eccezioni" su cui la :TP avesse pronunciato (in senso reiettivo) non poteva essere considerata tenuta a riproporre alcunché ai sensi dell'art.56. Al contrario, l'onere di riproporre in modo specifico le eccezioni su cui la CTP non aveva espressamente pronuncia :0 perché ritenute assorbite, incombeva alla società contribuente appellata; 4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve-essere rinviata alla CTR del LaZiC in diversa composizione per esame delle questioni riproposte dalla contribuentE ; 5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissionE tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera ai con
Sentenza Cassazione n. 25050/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris