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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36463/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui era stato giudicato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 6 aprile 2019, in forza della quale il prevenuto risultava condannato alla pena di dieci anni di reclusione per i reati, commessi dall'agosto al dicembre 2007, riconosciuti in continuazione, di cui ai capi "M" ed "N" dell'imputazione, di estorsione consumata e tentata pluriaggravate; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 15 giugno 2017, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2018, con la quale il prevenuto risultava condannato, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dalla stessa Corte con sentenza del 20 maggio 2004, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2005, alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 2000 al 2010.

2. Con ordinanza del 6 dicembre 2019, l'adito giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tutte le predette sentenza e rideterminava la pena complessiva in diciannove anni di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e degli artt. 671 e 442, comma 2 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per erronea individuazione della pena-base e degli aumenti di pena per i reati satellite.

La difesa afferma che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena per i reati predetti, ha omesso il previo scorporo della pena inflitta per ciascun singolo reato.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare per il nuovo calcolo, come pena base, non quella di dieci anni di reclusione, ma quella di otto anni di reclusione, così determinata per il capo "M", con il computo delle aggravanti, nella sentenza sopra citata emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 ottobre 2017.Il giudice dell'esecuzione ha violato il principio giurisprudenziale che prescrive di prendere le mosse dalla pena base più grave in concreto, determinata per ciascun reato, scorporando quindi la pena già unificata a titolo di continuazione dal giudice della cognizione.

Infine, in ordine alla ricostruzione complessiva della nuova fattispecie di reato continuato, al giudice dell'esecuzione è affidato il potere di rideterminare, in senso più favorevole, anche le pene già determinate dal giudice di cognizione in relazione ai reati satellite già giudicati.

In realtà, anche gli aumenti di pene per i reati satellite sono stati determinati in misure eccessive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo profilo di censura, riguardante l'individuazione della pena base, è fondato, con il conseguente assorbimento di ogni altra censura.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione; individuare quello più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in quello per il quale è stata inflitta la pena più grave; solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il criterio legale per la individuazione del reato più grave, in sede di procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., riguarda la pena inflitta nel giudizio di cognizione per ciascun reato, avendo riguardo delle eventuali circostanze ovvero della diminuente per il rito abbreviato, ma senza considerare gli aumenti di pena derivanti dalla cossi detta continuazione interna, se riconosciuta (Sez. 1, 10/12/2008, Abello, Rv. 242660; Sez. 1, 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822).

1.2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato la pena base.

Invero, la pena che risultava inflitta dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza del 10 ottobre 2017 era stata così determinata, come emerge dalla stessa ordinanza qui impugnata: pena base, per il reato di estorsione di cui al capo "M", anni otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ragione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen., aumentata ad anni otto per l'aggravante mafiosa e la recidiva); aumentata di due anni di reclusione ed euro 200,00 di multa, per la continuazione riconosciuta con il reato di cui al capo "N".

Da ciò emerge che la pena base, da cui muovere per la determinazione della pena complessiva da parte del giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere individuata, nel rispetto dei suddetti principi, in quella inflitta con la sentenza del 10 ottobre 2017 per il solo capo "M", pari a otto anni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (comprese le aggravanti).

L'erroneità nella individuazione della pena base inficia tutte le successive valutazioni rese nell'ordinanza in ordine alla quantificazione della pena.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui era stato giudicato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 6 aprile 2019, in forza della quale il prevenuto risultava condannato alla pena di dieci anni di reclusione per i reati, commessi dall'agosto al dicembre 2007, riconosciuti in continuazione, di cui ai capi "M" ed "N" dell'imputazione, di estorsione consumata e tentata pluriaggravate; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 15 giugno 2017, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2018, con la quale il prevenuto risultava condannato, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dalla stessa Corte con sentenza del 20 maggio 2004, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2005, alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 2000 al 2010. 2. Con ordinanza del 6 dicembre 2019, l'adito giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tutte le predette sentenza e rideterminava la pena complessiva in diciannove anni di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e degli artt. 671 e 442, comma 2 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per erronea individuazione della pena-base e degli aumenti di pena per i reati satellite. La difesa afferma che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena per i reati predetti, ha omesso il previo scorporo della pena inflitta per ciascun singolo reato. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare per il nuovo calcolo, come pena base, non quella di dieci anni di reclusione, ma quella di otto anni di reclusione, così determinata per il capo "M", con il computo delle aggravanti, nella sentenza sopra citata emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 ottobre 2017.Il giudice dell'esecuzione ha violato il principio giurisprudenziale che prescrive di prendere le mosse dalla pena base più grave in concreto, determinata per ciascun reato, scorporando quindi la pena già unificata a titolo di continuazione dal giudice della cognizione. Infine, in ordine alla ricostruzione complessiva della nuova fattispecie di reato continuato, al giudice dell'esecuzione è affidato il potere di rideterminare, in senso più favorevole, anche le pene già determinate dal giudice di cognizione in relazione ai reati satellite già giudicati. In realtà, anche gli aumenti di pene per i reati satellite sono stati determinati in misure eccessive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo profilo di censura, riguardante l'individuazione della pena base, è fondato, con il conseguente assorbimento di ogni altra censura. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione; individuare quello più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in quello per il quale è stata inflitta la pena più grave; solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il criterio legale per la individuazione del reato più grave, in sede di procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., riguarda la pena inflitta nel giudizio di cognizione per ciascun reato, avendo riguardo delle eventuali circostanze ovvero della diminuente per il rito abbreviato, ma senza considerare gli aumenti di pena derivanti dalla cossi detta continuazione interna, se riconosciuta (Sez. 1, 10/12/2008, Abello, Rv. 242660; Sez. 1, 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822). 1.2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato la pena base. Invero, la pena che risultava inflitta dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza del 10 ottobre 2017 era stata così determinata, come emerge dalla stessa ordinanza qui impugnata: pena base, per il reato di estorsione di cui al capo "M", anni otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ragione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen., aumentata ad anni otto per l'aggravante mafiosa e la recidiva); aumentata di due anni di reclusione ed euro 200,00 di multa, per la continuazione riconosciuta con il reato di cui al capo "N". Da ciò emerge che la pena base, da cui muovere per la determinazione della pena complessiva da parte del giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere individuata, nel rispetto dei suddetti principi, in quella inflitta con la sentenza del 10 ottobre 2017 per il solo capo "M", pari a otto anni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (comprese le aggravanti). L'erroneità nella individuazione della pena base inficia tutte le successive valutazioni rese nell'ordinanza in ordine alla quantificazione della pena. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli. Così d
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