CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 24288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19616-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA , in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 416/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/3/2017R.G.N. 2217/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 /0 6 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19616/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC 1. la Corte d’Appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca volto ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2010/2011; b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate; c) il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità; 2. la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che il Cesari fosse stato stabilmente immesso in ruolo nell’anno scolastico 2011/2012 ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016,secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso; 4. in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, n el senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n.3876/2010); 4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato; 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C-494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo; 6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dal la sopravvenuta carenza di interesse(cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa