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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 11880/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19664/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] CUCUZZA E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentata e difes a dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 35/2021 depositata il08/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La partericorrente, laboratorio d'analisi convenzionato, nel corso del 2009, ha subito da parte dell’ASP di Catania la decurtazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese in favore del S.S.R. della somma totale di euro 35.056,51, a titolo di sconto tariffario ai sensi dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Successivamente i decreti assessoriali nn. 1745 e 1977 del 2007, che tale sconto avevano prescritto nella Regione Siciliana, erano stati revocati con il D.A. n. 336/08, con il quale la Regione Siciliana aveva reintrodotto il diritto delle strutture accreditate all’integrale pagamento delle prestazioni rese secondo il tariffario regionale vigente.

Il laboratorio ha quindi chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per le differenze; l’ASP ha proposto opposizione che il Tribunale di Catania ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame che la Corte d’appello di Catania ha respinto.

Avverso la sentenza d’appello il Laboratorio ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

La ASP ha svolto difese con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed illegittima omissione di pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Il ricorrente deduce di aver ritualmente sollevato, in appello, eccezione di giudicato con riferimento al decreto ingiuntivo n. 583/2008 (oltre che al decreto ingiuntivo n. 2099/2007) – entrambi emessi dal Tribunale di Catania ed allegati rispettivamente in sede di atto di appello e udienza di precisazione delle conclusioni; sul punto parte resistente ha contestato la tardività della eccezione e della connessa produzione documentale ed è rimasto incontestato che il decreto ingiuntivo n. 583/2008 (e il n. 2099/2007), emesso dal Tribunale di Catania, riguardi il diritto del ricorrente al pagamento degli sconti tariffari illegittimamente applicati dalla resistente relativamente all’anno 2007.

La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello, nella sentenza impugnata abbia rigettato l’eccezione di giudicato ritenendo inammissibile la questione relativa al giudicato derivante dal decreto ingiuntivo in quanto “proposta per la prima volta nel grado, così come quella relativa al giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 2099/2007 peraltro prodotto inammissibilmente all’udienza di precisazione delle conclusioni” (pag. 10 della sentenza impugnata).

Tale conclusione, secondo la ricorrente, è errata ed illegittima in quanto non tiene conto della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di eccezione di giudicato e relativa allegazione e dimostrazione.

La ricorrente deduce che così facendo, la Corte d’appello, pur dando atto della esistenza dell’eccezione sul punto, illegittimamente omette di pronunciarsi al riguardo sulla base di una invero insussistente tardiva allegazione e produzione documentale, incorrendo nel vizio di omessa pronunzia. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 112, 115, 345, 3° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Gli stessi argomenti esposti con il motivo primo vengono riproposti sotto il profilo della violazione di norme di diritto, per l’ipotesi (denegata), che si ritenga che la Corte d’appello abbia comunque respinto la eccezione de qua, censurando la sentenza impugnata in quanto essa contraddice manifestamente il pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale l’allegazione e dimostrazione dell’esistenza di un giudicato esterno non solo non è soggetta a termini particolari, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito, ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

In primo luogo,si rileva che la Corte d'appello di Catania non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia poiché ha esaminato l'eccezione di giudicato e l'ha ritenuta inammissibile in quanto tardiva; la pronuncia è quindi stata resa ed è censurabile semmai sotto il profilo riportato al motivo secondo, e cioè come errore di diritto.

Tuttavia, anche sotto questo profilo, la censura difetta di chiarezza e specificità, oltre che di pertinenza al thema decidendum, poiché la parte non spiega per quale ragione la definitività di decreti ingiuntivi relativi ad altre annualità sarebbe potenzialmente idonea a mutare in modo significativo le sorti della decisione impugnata, trattandosi di annualità diverse e di giudizio che si è svolto in un momento in cui era diverso il quadro fattuale e normativo.

Deve qui ricordarsi che il giudicato copre il dedotto e deducibile anche sulla presenza di fatti estintivi, ma non opera con riferimento a fatti sopravvenuti che possano riguardare annualità diverse dello stesso credito, che presentino una loro autonomia esprimendo elementi variabili nel tempo (ad esempio, la variazione delle tariffe). 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce che il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 4840/2021 del 24.6.2021 ed ha annullato, nei limiti di cui in motivazione, il D.A. n. 170/2013.

Con tale pronuncia, quindi, è stata definitivamente risolta, in senso favorevole anche all’odierno ricorrente, la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013.

Secondo il Consiglio di Stato risulta evidente “il carattere "transitorio" dell’articolo 1, comma 796, lettera o), e l'efficacia "temporalmente limitata" degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94), che in ogni caso non può superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in 1. 28 febbraio 2008,n. 31.

Quindi per l’anno 2009, secondo il ricorrente,spetterebbe la tariffa piena, pur se la sentenza sopra citata del Consiglio di Stato conterrebbe anche alcuni “ambigui (e comunque erronei)” riferimenti alla inefficacia del D.A. n. 170/2013 a decorrere dall’anno 2010.

La sentenza impugnata si sarebbe quindi pronunciata in modo difforme rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato. 5.-Il motivo è infondato.

La parte offre una interpretazione a sé favorevole della sentenza del Consiglio di Stato, che in verità conclude in senso opposto e cioè in coerenza “a quanto rilevato da Corte cost. 2 aprile 2009, n. 94, dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o).

Con riferimento all'anno 2010 non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario” e affermando in conclusione che "lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009" (quindi 2009 compreso).

Queste affermazioni sono conformi a quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo la quale in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009.

L'applicabilità degli sconti tariffari di cui alla L. n. 296 del 2006 anche per l'anno 2009 (cioè, l'ultimo anno del triennio 2007-2009) è, implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuta nei precedenti di questa Corte (cfr. Cass., n. 10582 del 04/05/2018, Cass. n. 25845 del 31/10/2017), che - in controversie tra AA.SS.LL. e strutture sanitarie - hanno escluso le riduzioni tariffarie in questione per il solo anno 2010, confermandole, invece, in relazione alle prestazioni rese nell'anno 2009.

Nelle suddette decisioni vengono altresì richiamate, a sostegno dell'assunto per cui gli sconti tariffari hanno operato per l'intero triennio 2007/2009, anche le pronunzie n. 739, del 1 febbraio 2017, del Consiglio di Stato, nonché n. 94, del 2 aprile 2009, della Corte Costituzionale, dalle quali deve ritenersi emergere, in effetti, la sostanziale conferma che l'applicabilità degli sconti tariffari disposti dalla L. n. 296 del 2007 ha efficacia temporalmente limitata, ma estesa all'intero triennio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), mentre il termine del 31 dicembre 2008 è riferito alla sola necessità dell'aggiornamento delle tariffe, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more purché nell'ambito del triennio 2007/2009 (sul punto v.Cass.30/12/2023 n.36566 e di recente Cass. 23/02/2024 n. 4832) Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19664/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] CUCUZZA E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentata e difes a dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 35/2021 depositata il08/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La partericorrente, laboratorio d'analisi convenzionato, nel corso del 2009, ha subito da parte dell’ASP di Catania la decurtazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese in favore del S.S.R. della somma totale di euro 35.056,51, a titolo di sconto tariffario ai sensi dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Successivamente i decreti assessoriali nn. 1745 e 1977 del 2007, che tale sconto avevano prescritto nella Regione Siciliana, erano stati revocati con il D.A. n. 336/08, con il quale la Regione Siciliana aveva reintrodotto il diritto delle strutture accreditate all’integrale pagamento delle prestazioni rese secondo il tariffario regionale vigente. Il laboratorio ha quindi chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per le differenze; l’ASP ha proposto opposizione che il Tribunale di Catania ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame che la Corte d’appello di Catania ha respinto. Avverso la sentenza d’appello il Laboratorio ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. La ASP ha svolto difese con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed illegittima omissione di pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il ricorrente deduce di aver ritualmente sollevato, in appello, eccezione di giudicato con riferimento al decreto ingiuntivo n. 583/2008 (oltre che al decreto ingiuntivo n. 2099/2007) – entrambi emessi dal Tribunale di Catania ed allegati rispettivamente in sede di atto di appello e udienza di precisazione delle conclusioni; sul punto parte resistente ha contestato la tardività della eccezione e della connessa produzione documentale ed è rimasto incontestato che il decreto ingiuntivo n. 583/2008 (e il n. 2099/2007), emesso dal Tribunale di Catania, riguardi il diritto del ricorrente al pagamento degli sconti tariffari illegittimamente applicati dalla resistente relativamente all’anno 2007. La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello, nella sentenza impugnata abbia rigettato l’eccezione di giudicato ritenendo inammissibile la questione relativa al giudicato derivante dal decreto ingiuntivo in quanto “proposta per la prima volta nel grado, così come quella relativa al giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 2099/2007 peraltro prodotto inammissibilmente all’udienza di precisazione delle conclusioni” (pag. 10 della sentenza impugnata). Tale conclusione, secondo la ricorrente, è errata ed illegittima in quanto non tiene conto della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di eccezione di giudicato e relativa allegazione e dimostrazione. La ricorrente deduce che così facendo, la Corte d’appello, pur dando atto della esistenza dell’eccezione sul punto, illegittimamente omette di pronunciarsi al riguardo sulla base di una invero insussistente tardiva allegazione e produzione documentale, incorrendo nel vizio di omessa pronunzia. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 112, 115, 345, 3° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Gli stessi argomenti esposti con il motivo primo vengono riproposti sotto il profilo della violazione di norme di diritto, per l’ipotesi (denegata), che si ritenga che la Corte d’appello abbia comunque respinto la eccezione de qua, censurando la sentenza impugnata in quanto essa contraddice manifestamente il pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale l’allegazione e dimostrazione dell’esistenza di un giudicato esterno non solo non è soggetta a termini particolari, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito, ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili. In primo luogo,si rileva che la Corte d'appello di Catania non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia poiché ha esaminato l'eccezione di giudicato e l'ha ritenuta inammissibile in quanto tardiva; la pronuncia è quindi stata resa ed è censurabile semmai sotto il profilo riportato al motivo secondo, e cioè come errore di diritto. Tuttavia, anche sotto questo profilo, la censura difetta di chiarezza e specificità, oltre che di pertinenza al thema decidendum, poiché la parte non spiega per quale ragione la definitività di decreti ingiuntivi relativi ad altre annualità sarebbe potenzialmente idonea a mutare in modo significativo le sorti della decisione impugnata, trattandosi di annualità diverse e di giudizio che si è svolto in un momento in cui era diverso il quadro fattuale e normativo. Deve qui ricordarsi che il giudicato copre il dedotto e deducibile anche sulla presenza di fatti estintivi, ma non opera con riferimento a fatti sopravvenuti che possano riguardare annualità diverse dello stesso credito, che presentino una loro autonomia esprimendo elementi variabili nel tempo (ad esempio, la variazione delle tariffe). 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce che il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 4840/2021 del 24.6.2021 ed ha annullato, nei limiti di cui in motivazione, il D.A. n. 170/2013. Con tale pronuncia, quindi, è stata definitivamente risolta, in senso favorevole anche all’odierno ricorrente, la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013. Secondo il Consiglio di Stato risulta evidente “il carattere "transitorio" dell’articolo 1, comma 796, lettera o), e l'efficacia "temporalmente limitata" degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94), che in ogni caso non può superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in 1. 28 febbraio 2008,n. 31. Quindi per l’anno 2009, secondo il ricorrente,spetterebbe la tariffa piena, pur se la sentenza sopra citata del Consiglio di Stato conterrebbe anche alcuni “ambigui (e comunque erronei)” riferimenti alla inefficacia del D.A. n. 170/2013 a decorrere dall’anno 2010. La sentenza impugnata si sarebbe quindi pronunciata in modo difforme rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato. 5.-Il motivo è infondato. La parte offre una interpretazione a sé favorevole della sentenza del Consiglio di Stato, che in verità conclude in senso opposto e cioè in coerenza “a quanto rilevato da Corte cost. 2 aprile 2009, n. 94, dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o). Con riferimento all'anno 2010 non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario” e affermando in conclusione che "lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009" (quindi 2009 compreso). Queste affermazioni sono conformi a quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo la quale in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009. L'applicabilità degli sconti tariffari di cui alla L. n. 296 del 2006 anche per l'anno 2009 (cioè, l'ultimo anno del triennio 2007-2009) è, implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuta nei precedenti di questa Corte (cfr. Cass., n. 10582 del 04/05/2018, Cass. n. 25845 del 31/10/2017), che - in controversie tra AA.SS.LL. e strutture sanitarie - hanno escluso le riduzioni tariffarie in questione per il solo anno 2010, confermandole, invece, in relazione alle prestazioni rese nell'anno 2009. Nelle suddette decisioni vengono altresì richiamate, a sostegno dell'assunto per cui gli sconti tariffari hanno operato per l'intero triennio 2007/2009, anche le pronunzie n. 739, del 1 febbraio 2017, del Consiglio di Stato, nonché n. 94, del 2 aprile 2009, della Corte Costituzionale, dalle quali deve ritenersi emergere, in effetti, la sostanziale conferma che l'applicabilità degli sconti tariffari disposti dalla L. n. 296 del 2007 ha efficacia temporalmente limitata, ma estesa all'intero triennio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), mentre il termine del 31 dicembre 2008 è riferito alla sola necessità dell'aggiornamento delle tariffe, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more purché nell'ambito del triennio 2007/2009 (sul punto v.Cass.30/12/2023 n.36566 e di recente Cass. 23/02/2024 n. 4832) Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma
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