CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 23412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A1( ORDINANZA sul ricorso 37676/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona ammin.re delegato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco in carica, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5151/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) convenne in giudizio il Comune di Parete per sentirlo condannare al pagamento della somma di 1.636.771,72 euro, oltre accessori, per forniture idriche rese dall'acquedotto "ex Casmez" nel periodo 1.1.1992-31.12.2004; in via subordinata, richiese il pagamento del medesimo importo a titolo di indebito arricchimento; il Tribunale di Napoli, disposte due successive c.t.u. (che accertarono entrambe un credito inferiore a quello preteso), accolse la domanda per l'intero importo richiesto, sulla base di un "atto di regolazione del debito" sottoscritto dal Comune cui attribuì efficacia di riconoscimento del debito relativo al servizio di fornitura idropotabile; la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza, determinando il credito dell'attrice -al netto degli importi già versati dal Comune- in euro 760.933,01 (oltre interessi dalla domanda al saldo) e disponendo la conseguente condanna al pagamento; ha inoltre compensato integralmente le spese di lite del doppio grado di merito; premesso che l'atto di regolazione del debito non era «altro che un tentativo di approccio transattivo», che non comportava riconoscimento di debito, e rilevato -comunque- che l'eventuale ricognizione avrebbe esonerato l'attrice dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma avrebbe comunque consentito al dichiarante di dimostrare che il credito ex adverso preteso era in tutto o in parte insussistente, la Corte ha affermato che il Tribunale aveva errato nel porre a base della sua pronuncia la sola dichiarazione contenuta nell'atto di regolazione del debito, senza tenere in debita considerazione le eccezioni di merito sollevate dal Comune e gli esiti della complessa istruttoria; al riguardo, ha osservato che si doveva tener conto che i consulenti d'ufficio erano giunti a conclusioni sostanzialmente analoghe, che quantificavano il credito in un importo pari a circa la metà rispetto all'originaria pretesa e ha affermato che «le conclusioni (che il Collegio intende privilegiare, perché immuni da vizi logici) alle quali è pervenuto l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] nelle note a chiarimenti del 13.02.2013, portano a quantificare il credito vantato in complessivi C 760.933,01, quale importo differenziale tra quanto dovuto dall'Ente civico per dette causali (euro 1.265.356,17) e quanto già versato dallo stesso Comune nel periodo di riferimento (C 504.423,16)»; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi ad un unico motivo assistito da memoria; ha resistito, con controricorso, il Comune di Parete; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: con l'unico motivo, la ricorrente denuncia «nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nonché violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», precisando che «il vizio che si censura consiste nell'errata valutazione, da parte della Corte d'Appello, del materiale probatorio in atti, incluse le indagini e gli studi ISTAT allegati alla consulenza del CTU e dal CTP, e nell'errata adesione alla consulenza resa dal CTU Ing. [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce delle reiterate, motivate ed esplicite contestazioni formulate dal CTP Ing. Gandini nonché dal precedente difensore della ricorrente, e dunque su una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti»; trascritti passaggi delle tre successive relazioni a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e delle due memorie contenenti osservazioni critiche del c.t.p. ing. Gandini, nonché -da pag. 14 a pag. 18- un ampio stralcio di un proprio scritto difensivo, la ricorrente sostiene che i dati rilevati dall'ISTAT «smentiscono clamorosamente i due assunti fondamentali dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], ossia che il consumo idrico medio pro capite sia pari a 60 m.c./anno/persona, perché per l'ISTAT è tra 78 ed 80 m.c./anno/persona, e che per perdite in rete siano nella misura del 37%, perché per l'ISTAT sono tra il 62 ed il 67%»; aggiunge che i dati ISTAT utilizzati dal CTU ing. [OSCURATO:PERSONA] «non hanno nulla a che vedere con la fornitura idrica all'ingrosso, oggetto del contenzioso», avendo egli «del tutto impropriamente utilizzato quelli relativi alla depurazione»; il motivo è inammissibile in relazione ad entrambe le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto accumunate dal medesimo intento di contestare i dati statistici posti a base della c.t.u. recepita dalla Corte; deve rilevarsi, in termini generali, che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass. n. 11892/2016, ribaditi - in motivazione espressa ma non massimata - da Cass., S.U. n. 16598/2016 e, più recentemente, da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020: infatti, un'eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. anche Cass. n. 27000/2016); deve poi considerarsi che, nello specifico, le censure si incentrano sulla contrapposizione fra la c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] e la c.t.p. Gandini (e, in particolare sull'assunto di un erroneo utilizzo dei dati ISTAT da parte del primo consulente che sarebbe stato contestato dal secondo), sollecitando alla Corte un non consentito nuovo accertamento di merito implicante l'adesione all'uno piuttosto che all'altro elaborato tecnico, sulla base di un nuovo vaglio dell'intero materiale istruttorio che esula evidentemente dal sindacato di legittimità; le spese di lite seguono la soccombenza;sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la A ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q