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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49672/2022

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o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'11 novembre 2019 che aveva condannato í ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al reato di frode ad assicurazione, per avere denunciato un sinistro stradale mai accaduto al fine di percepire l'indennizzo.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe dato risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello siccome basate sulla ricostruzione della dinamica dei fatti avente piena plausibilità proveniente dall'imputato e riscontrata da una serie di elementi che la Corte non avrebbe valutato secondo quanto segnalato in ricorso nell'intento di mettere in luce che il sinistro si fosse effettivamente verificato; 2) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte accolto l'eccezione di tardività della querela, dovendo trovare applicazione l'art. 148 [OSCURATO:PERSONA] che indica in trenta giorni dalla conoscenza del fatto il limite temporale per sporgere querela, nel caso di specie decorrente dal 9 maggio 2017, data nella quale la compagnia assicuratrice aveva ricevuto il rapporto investigativo; 2) violazione di legge per mancata correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza, mancando l'indicazione delle norme di legge violate; 3) violazione di legge per avere la Corte fondato il giudizio di responsabilità su documenti inutilizzabili costituiti dall'attività investigativa compiuta per conto e senza mandato da parte di una società estranea alla compagnia assicurativa.

Al dibattimento, inoltre, era stato escusso un teste che non aveva partecipato alle investigazioni private, compiute in violazione delle prerogative difensive; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, la condotta dell'imputato essendo intervenuta dopo la consumazione del reato, attribuibile al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., basata illegittimamente sui soli precedenti penali; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen..

Si dà atto che nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.[OSCURATO:PERSONA].

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente offre una ricostruzione alternativa di merito della vicenda illecita, senza tenere conto di tutta la motivazione della sentenza impugnata, volta a mettere in luce una serie di indizi rivelatori della non effettiva verificazione del sinistro denunciato, in uno con le evidenti contraddizioni del racconto del ricorrente obliterate in ricorso e sintetizzate a fg. 9 della sentenza impugnata.

Tra le tante evidenze, la Corte ha messo in luce le patenti diversità tra quanto indicato nel modello di constatazione amichevole dell'incidente e quanto dichiarato dal ricorrente in sede dibattimentale, modalità ancora differenti rispetto alle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fgg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Inoltre, la Corte ha messo in luce che l'autovettura di interesse era stata ceduta dal Greco prima che avvenisse l'incidente e questi aveva disconosciuto la propria firma apposta sul verbale di constatazione amichevole.

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva.

1.2. Quanto al secondo motivo, la pena è stata determinata avendo come riferimento la gravità del fatto ed i plurimi precedenti penali.

La motivazione è congrua, dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. la Corte ha ritenuto tempestiva la querela poiché sporta nei novanta giorni dal ricevimento del rapporto investigativo.

La soluzione è conforme al principio di diritto, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Caci, Rv. 280993).

2.2. Quanto alla mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, la Corte ha correttamente evidenziato che nel capo di imputazione mancava solo l'indicazione della norma violata ma il fatto era descritto in ogni sua parte così come rispondente al dettato normativo di cui all'art. 642 cod.pen., sicché non vi era stata alcuna violazione delle prerogative difensive.

La difesa non contesta tale assunto nella parte relativa alla effettiva descrizione del fatto.

Si ricordi, in punto di diritto, che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

2.3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, avendo la Corte basato la condanna anche sulle dichiarazioni rese da testimoni e dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], dei quali nel ricorso non si fa menzione eccependo l'inutilizzabilità della relazione investigativa, comunque acquisita al processo ex art. 234 cod. proc. pen. ed effettuata prima dell'inizio del procedimento penale, circostanze idonee a renderla esente dalle regole di acquisizione della prova che il ricorrente assume essere state violate.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

Sulla relazione aveva riferito il suo estensore e firmatario, il teste Saturno, neanche del tutto decisivo in ordine alla prova di responsabilità.2.4.

Il quarto motivo è inammissibile per genericità avendo la Corte sottolineato, riprendendo le stesse dichiarazioni del ricorrente, che questi aveva dichiarato di aver firmato il modello di constatazione amichevole nel contesto illecito di riferimento nel quale si stava architettando la commissione della truffa (fg. 9 della sentenza impugnata).

2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. non è stata basata solo sui precedenti penali ma anche sulla non occasionalità della condotta degli imputati e sulla oggettiva gravità del fatto e dell'offesa (cfr. fg. 10 della sentenza impugnata).

2.6. Infine, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità era stata invocata con genericità nei motivi di appello.

La Corte di merito ha, comunque, preso in esame il motivo richiamando il significativo dispendio di risorse utilizzate dalla compagnia assicuratrice per accertare la falsità del sinistro, così giustificando il diniego della richiesta con motivazione obliterata dal ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile, liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi euro 2174,00 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'11 novembre 2019 che aveva condannato í ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al reato di frode ad assicurazione, per avere denunciato un sinistro stradale mai accaduto al fine di percepire l'indennizzo. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe dato risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello siccome basate sulla ricostruzione della dinamica dei fatti avente piena plausibilità proveniente dall'imputato e riscontrata da una serie di elementi che la Corte non avrebbe valutato secondo quanto segnalato in ricorso nell'intento di mettere in luce che il sinistro si fosse effettivamente verificato; 2) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte accolto l'eccezione di tardività della querela, dovendo trovare applicazione l'art. 148 [OSCURATO:PERSONA] che indica in trenta giorni dalla conoscenza del fatto il limite temporale per sporgere querela, nel caso di specie decorrente dal 9 maggio 2017, data nella quale la compagnia assicuratrice aveva ricevuto il rapporto investigativo; 2) violazione di legge per mancata correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza, mancando l'indicazione delle norme di legge violate; 3) violazione di legge per avere la Corte fondato il giudizio di responsabilità su documenti inutilizzabili costituiti dall'attività investigativa compiuta per conto e senza mandato da parte di una società estranea alla compagnia assicurativa. Al dibattimento, inoltre, era stato escusso un teste che non aveva partecipato alle investigazioni private, compiute in violazione delle prerogative difensive; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, la condotta dell'imputato essendo intervenuta dopo la consumazione del reato, attribuibile al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., basata illegittimamente sui soli precedenti penali; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen.. Si dà atto che nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente offre una ricostruzione alternativa di merito della vicenda illecita, senza tenere conto di tutta la motivazione della sentenza impugnata, volta a mettere in luce una serie di indizi rivelatori della non effettiva verificazione del sinistro denunciato, in uno con le evidenti contraddizioni del racconto del ricorrente obliterate in ricorso e sintetizzate a fg. 9 della sentenza impugnata. Tra le tante evidenze, la Corte ha messo in luce le patenti diversità tra quanto indicato nel modello di constatazione amichevole dell'incidente e quanto dichiarato dal ricorrente in sede dibattimentale, modalità ancora differenti rispetto alle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fgg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte ha messo in luce che l'autovettura di interesse era stata ceduta dal Greco prima che avvenisse l'incidente e questi aveva disconosciuto la propria firma apposta sul verbale di constatazione amichevole. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. 1.2. Quanto al secondo motivo, la pena è stata determinata avendo come riferimento la gravità del fatto ed i plurimi precedenti penali. La motivazione è congrua, dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. la Corte ha ritenuto tempestiva la querela poiché sporta nei novanta giorni dal ricevimento del rapporto investigativo. La soluzione è conforme al principio di diritto, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Caci, Rv. 280993). 2.2. Quanto alla mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, la Corte ha correttamente evidenziato che nel capo di imputazione mancava solo l'indicazione della norma violata ma il fatto era descritto in ogni sua parte così come rispondente al dettato normativo di cui all'art. 642 cod.pen., sicché non vi era stata alcuna violazione delle prerogative difensive. La difesa non contesta tale assunto nella parte relativa alla effettiva descrizione del fatto. Si ricordi, in punto di diritto, che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, avendo la Corte basato la condanna anche sulle dichiarazioni rese da testimoni e dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], dei quali nel ricorso non si fa menzione eccependo l'inutilizzabilità della relazione investigativa, comunque acquisita al processo ex art. 234 cod. proc. pen. ed effettuata prima dell'inizio del procedimento penale, circostanze idonee a renderla esente dalle regole di acquisizione della prova che il ricorrente assume essere state violate. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Sulla relazione aveva riferito il suo estensore e firmatario, il teste Saturno, neanche del tutto decisivo in ordine alla prova di responsabilità.2.4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità avendo la Corte sottolineato, riprendendo le stesse dichiarazioni del ricorrente, che questi aveva dichiarato di aver firmato il modello di constatazione amichevole nel contesto illecito di riferimento nel quale si stava architettando la commissione della truffa (fg. 9 della sentenza impugnata). 2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. non è stata basata solo sui precedenti penali ma anche sulla non occasionalità della condotta degli imputati e sulla oggettiva gravità del fatto e dell'offesa (cfr. fg. 10 della sentenza impugnata). 2.6. Infine, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità era stata invocata con genericità nei motivi di appello. La Corte di merito ha, comunque, preso in esame il motivo richiamando il significativo dispendio di risorse utilizzate dalla compagnia assicuratrice per accertare la falsità del sinistro, così giustificando il diniego della richiesta con motivazione obliterata dal ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile, liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi euro 2174,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022. Il Consigliere es
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