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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:23
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0627_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 31 gennaio 2020 – Shindler e a. / Commissione (causa T‑627/19 R) «Procedimento sommario – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Ricorso per carenza – Irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 12, 14, 15)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – [OSCURATO:PERSONA] diretta contro una decisione amministrativa negativa – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 21)

3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini britannici dopo la data del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Adozione di provvedimenti provvisori – Competenza della Commissione – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori diretta a ottenere un’ingiunzione alla Commissione di adottare atti per conservare la cittadinanza dell’Unione dei ricorrenti al di là di tale data o di stabilire uno status alternativo – Rigetto (Artt. 263, 266 e 279 TFUE) (v. punto 24) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 279 TFUE e sull’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta, da un lato, a sospendere il rifiuto esplicito della Commissione, datato 13 settembre 2019, di riconoscere la propria carenza e, dall’altro, a ingiungere alla Commissione di adottare determinati provvedimenti provvisori per conservare la cittadinanza dell’Unione dei ricorrenti al di là della data di recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, nonché di adottare una decisione provvisoria riguardante uno status alternativo a detta cittadinanza, composto da varie misure relative all’ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all’attività professionale applicabili in caso di mancato accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0627_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 31 gennaio 2020 – Shindler e a. / Commissione (causa T‑627/19 R) «Procedimento sommario – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Ricorso per carenza – Irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 12, 14, 15) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – [OSCURATO:PERSONA] diretta contro una decisione amministrativa negativa – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 21) 3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini britannici dopo la data del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Adozione di provvedimenti provvisori – Competenza della Commissione – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori diretta a ottenere un’ingiunzione alla Commissione di adottare atti per conservare la cittadinanza dell’Unione dei ricorrenti al di là di tale data o di stabilire uno status alternativo – Rigetto (Artt. 263, 266 e 279 TFUE) (v. punto 24) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 279 TFUE e sull’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta, da un lato, a sospendere il rifiuto esplicito della Commissione, datato 13 settembre 2019, di riconoscere la propria carenza e, dall’altro, a ingiungere alla Commissione di adottare determinati provvedimenti provvisori per conservare la cittadinanza dell’Unione dei ricorrenti al di là della data di recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, nonché di adottare una decisione provvisoria riguardante uno status alternativo a detta cittadinanza, composto da varie misure relative all’ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all’attività professionale applicabili in caso di mancato accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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