CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 contesto al capo A) e all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato al capo B), uniti dal vincolo della continuazione - censura, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, a causa dell'error in procendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, per avere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza di tratta del giudizio di appello in camera di consiglio in luogo non corrispondente al domicilio precedentemente eletto dello stesso ricorrente, che, come indicato anche nella sentenza di primo grado, aveva eletto domicilio in Bari presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] (in Bari, via [OSCURATO:PERSONA] 100), mentre la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione del giudizio d'appello era stata tentata in altro luogo, e cioè in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 16, corrispondente al luogo di residenza dell'imputato, e, a seguito dell'esito negativo di tale tentativo, mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur non essendo stata precedentemente tentata la notifica presso il domicilio precedentemente eletto. Considerato che tale motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che è insanabilmente nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio altrove per le notificazioni, in quanto si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio (v. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), che è priva di effetti se non dedotta tempestivamente (così Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016, F., Rv. 268654), ossia nel corso del giudizio di appello (v. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002, secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità), cosicché ne risulta preclusa la deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione, non essendo in precedenza stata eccepita, come risulta dagli atti del giudizio di secondo grado che il Collegio ha esaminato allo scopo di verificare la fondatezza della eccezione sollevata con il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugn